... e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, con mansioni di autista ed inquadramento al livello ### del #### e ### (cfr. doc. n. 1) fascicolo parte attrice di primo grado).
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il ricorrente ha dedotto di avere, in realtà, “prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società datrice di lavoro per più di trenta ore settimanali, esattamente dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 19,00, senza alcuna pausa” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Ebbene, essendo le mansioni di autista addetto al trasporto merci per conto terzi mansioni per loro natura discontinue e dovendo, perciò, escludersi dal calcolo dell'orario di lavoro le attese non lavorate, il ricorrente non poteva limitarsi ad indicare l'orario di inizio e fine lavoro, bensì avrebbe dovuto specificare le attività svolte nel corso dell'intera giornata lavorativa.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che “nell'ipotesi di lavoro discontinuo - come quello di autista adibito a trasporto merci -
caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico - fisiche consumate, (leggi tutto)...
causa n. 556/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Fabrizio Riga