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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23026/2025 del 11-08-2025

... assunto con le mansioni di autis ta-soccorritore, con inquadramento nel livello C ai sensi del ### con assegnazione alla postazione di servizio del 118 di ### - ### che aveva partecipato ad un corso di for mazione professional e per operatore socio - sanitario bandito in data ### solo perché il bando non prevedeva alcun successivo mutamento di mansioni; che era stato destinato, il ###, quale operatore socio-sanitario presso l'### di ### P.G . ove veniva adibito all'igiene personale dei pazienti e alla pulizia dei bagni in camera; tanto premesso, ritenuti illegit timi la dequalificazione ed il trasferimento cui era stato oggetto, chiedeva di essere reintegrato nelle precedenti mansioni di autista e il riconoscim ento d el risarcimen to dei danni patrimoniali e morali subiti. 2. Il Tribunale adito di ### P.G. accoglieva le domande mentre la Corte di appello di ### con la sentenza 344/2019, rigettava tutte le originarie istanze proposte dal ### 3. I g iudici di seconde cure, dopo av er ricostruito tutta la vicenda amministrativa riguardante la S.E.U.S., la ### e le ### de l ### a San itario ### rilevavano, da un lato, che il ### era a conoscenza che il conseguimento della qualifica di ### (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Cinque Guglielmo

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 1124/2025 del 11-06-2025

... presente , infatti , che il ricorrente non si duole di un errato pagamento della normale retribuzione . I calcoli che egli effettua nel ricorso , infatti , danno per assodato che la retribuzione corrisposta in busta paga corrisponda esattamente alla retribuzione prevista dal contratto collettivo di settore con riferimento al suo livello di inquadramento . Dai prospetti paga , tuttavia , emerge che al ricorrente veniva corrisposta , oltre alla normale retribuzione e alla indennità saltuaria e vestiario per ogni giornata lavorativa , anche un “ differenziale retributivo “ , nella misura fissa mensile di € 114,31. Si tratta di una voce retributiva non prevista dalla contrattazione collettiva di settore e che , secondo quanto affermato in memoria difensiva , equivaleva allo straordinario , evidentemente forfettizzato dal momento che veniva corrisposto in misura fissa mensile . E poiché non abbiamo motivo di ritenere che tale importo remunerasse altre prestazioni , non è possibile attribuire a tale compenso una causale diversa da quella attribuitagli dal datore di lavoro. Ma se così è , allora non è possibile affermare che l'importo di € 114,31 percepito mensilmente per l'intero (leggi tutto)...

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causa n. 4102/2023 R.G. - Giudice/firmatari: D'Antonio Anna Maria, Crudele Lidia

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Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 229/2025 del 03-06-2025

... 110 ### in data 9 giugno 2021 quale operaio, con inquadramento al livello 2 e mansioni di muratore e autista mezzi. Il ricorrente ha esposto che, da luglio 2023, non gli veniva più consentito di lavorare; in data 20 luglio 2023 riceveva una contestazione disciplinare per utilizzo abusivo di taluni strumenti aziendali, il successivo mese di agosto riceveva un'ulteriore contestazione per assenza ingiustificata dal precedente 26 giugno e, all'esito, veniva licenziato per giusta causa. Il Tribunale , all'esito della istruttoria orale espletata , ha ritenuto non provato l'addebito disciplinare inerente l'utilizzo abusivo di strumenti aziendali. . Ha invece ritenuto provata la contestazione inerente l'assenza ingiustificata dal 26 giugno 2023. Ha osservato in proposito il Tribunale : “ Per quanto riguarda l'assenza dal posto di lavoro dal 26 giugno, la circostanza è di per sé pacifica tra le parti sebbene attribuita dal ricorrente ad un allontanamento dal luogo di lavoro disposto dal responsabile e, come detto, imputata da parte della società ad una assenza ingiustificata. A tale proposito, ritiene il giudicante che assumano valore dirimente le risultanze istruttorie. In (leggi tutto)...

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causa n. 1321/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Picciau Giovanni

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Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 229/2025 del 30-05-2025

... 110 ### in data 9 giugno 2021 quale operaio, con inquadramento al livello 2 e mansioni di muratore e autista mezzi. Il ricorrente ha esposto che, da luglio 2023, non gli veniva più consentito di lavorare; in data 20 luglio 2023 riceveva una contestazione disciplinare per utilizzo abusivo di taluni strumenti aziendali, il successivo mese di agosto riceveva un'ulteriore contestazione per assenza ingiustificata dal precedente 26 giugno e, all'esito, veniva licenziato per giusta causa. Il Tribunale , all'esito della istruttoria orale espletata , ha ritenuto non provato l'addebito disciplinare inerente l'utilizzo abusivo di strumenti aziendali. . Ha invece ritenuto provata la contestazione inerente l'assenza ingiustificata dal 26 giugno 2023. Ha osservato in proposito il Tribunale : “ Per quanto riguarda l'assenza dal posto di lavoro dal 26 giugno, la circostanza è di per sé pacifica tra le parti sebbene attribuita dal ricorrente ad un allontanamento dal luogo di lavoro disposto dal responsabile e, come detto, imputata da parte della società ad una assenza ingiustificata. A tale proposito, ritiene il giudicante che assumano valore dirimente le risultanze istruttorie. In (leggi tutto)...

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causa n. 1321/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Picciau Giovanni

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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 460/2024 del 12-11-2024

... e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, con mansioni di autista ed inquadramento al livello ### del #### e ### (cfr. doc. n. 1) fascicolo parte attrice di primo grado). Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il ricorrente ha dedotto di avere, in realtà, “prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società datrice di lavoro per più di trenta ore settimanali, esattamente dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 19,00, senza alcuna pausa” (cfr. pag. 2 del ricorso). Ebbene, essendo le mansioni di autista addetto al trasporto merci per conto terzi mansioni per loro natura discontinue e dovendo, perciò, escludersi dal calcolo dell'orario di lavoro le attese non lavorate, il ricorrente non poteva limitarsi ad indicare l'orario di inizio e fine lavoro, bensì avrebbe dovuto specificare le attività svolte nel corso dell'intera giornata lavorativa. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che “nell'ipotesi di lavoro discontinuo - come quello di autista adibito a trasporto merci - caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico - fisiche consumate, (leggi tutto)...

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causa n. 556/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Fabrizio Riga

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