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Corte di Cassazione
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14015/2026 del 13-05-2026

... passaggio in favore del proprio fondo, ancorché non intercluso, e a carico di quello appartenente al condominio, convenne in giudizio queste ultime, onde o ttenere l'accertamento e la dichiarazione dell'ine sistenz a del dirit to di servitù di passaggio in favore del loro fondo, in catasto al foglio 1, mappale 221, e a carico di quello del ### inio, in ca tasto al foglio 1, particelle 55, 277 e 26, e la condanna delle predette alla rimozione del cancello e alla riedificazione del preesistente muro. Costituitesi in giudizio, ### e ### eccepirono, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva del condominio e la consegu ente im proponibilità dell'azione, stante la natura vicinale o quantomeno di uso p ubblico della via ### e chiesero, in via subordin ata, la cos tituzione d i una servitù di passaggio in favore del proprio fondo ai sensi degli artt. 1051 e ss. cod. civ., stabilendo la relativa indennità. Con sentenza n. 758/2016, il Tribunale di S assari respinse l'eccezione di carenz a di legit timazione attiva, ritenendo ch e il ### avesse ampiamente dimostrato la proprietà della strada den ominata via ### ta; accolse la domanda attorea, ordinando alle conven ute la rimozione (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Falaschi Milena, Pirari Valeria

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Tribunale di Pesaro, Sentenza n. 114/2025 del 17-02-2025

... sindacali, ossia che il c.so Matteotti non rimase intercluso al traffico veicolare e pedonale, restando accessibile almeno in un senso, ed anzi su di esso venne convogliato il traffico veicolare nella direzione ### - ### (v. dep. ####, a differenza della via ### che fu interclusa al traffico (v. dep. ###. ### commerciale in questione non rimase, dunque, inaccessibile alla clientela, né mai interruppe la propria attività, trovandosi anzi sulla via - corso Matteotti - ove venne deviato il traffico che altrimenti sarebbe passato per altre strade. Vi sono, dunque, ragioni per ritenere che alcuna effettiva incidenza causale abbiano avuto gli eventi di causa sui proventi dell'esercizio commerciale, incluso lo spostamento (non la cessazione) del mercato (svolgentesi una sola mattina alla settimana). ### evento di danno è, dunque, smentito dalle evidenze istruttorie, nè vi è prova che l'esercizio commerciale abbia subito nel periodo in questione una effettiva e certa riduzione di guadagni in conseguenza dei provvedimenti restrittivi della circolazione. La consulenza di parte (doc. 6) è una mera allegazione di parte e non prova quanto ivi esposto con riferimento ai ricavi e al margine di (leggi tutto)...

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causa n. 1007/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Melucci Fabrizio

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1665/2026 del 20-04-2026

... della Corte, per un verso, il fondo di ### non è intercluso: le mappe catastali evidenziano che non vi è interclusione poiché la particella 280, di cui le parti sono comproprietarie, si apre sulla via pubblica ed è collegata alle altre proprietà dell'appellante (p.lle 276, 113); per altro verso, non è applicabile l'art. 1051 c.c., nella parte in cui prevede la possibilità di costituire un passaggio coattivo se il proprietario può procurarsi accesso alla via pubblica soltanto con eccessivo dispendio o disagio, in ragione del fatto che l'ampliamento dello stradello di meno di un metro non risulta eccessivamente dispendioso, poiché si tratta di un ampliamento esiguo e non sono presenti manufatti o opere da abbattere, ma è necessario soltanto creare il manto del sentiero (vedi le fotografie allegate alla ###; infine, non ricorre l'ipotesi dell'art. 1052 c.c., che prevede la possibilità di creare un passaggio coattivo anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica ma questo è inadatto o insufficiente, nella sola ipotesi in cui questo non possa essere ampliato, per la decisiva ragione che, come ha rimarcato il consulente d'ufficio, l'accesso alla via pubblica dalla (leggi tutto)...

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causa n. 1132/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Riccardo Guida

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2642/2026 del 08-04-2026

... servitù coattiva accertando che il fondo non risulta intercluso; 6= in via ulteriormente gradata, ove si ritenga che il fondo risulti intercluso accerti che il fondo servente rientra nella previsione dell'art. 1051 c.c. 4 comma, e che quindi non può disporsi la servitù coattiva per tale tragitto; in via ancora più gradata, visto il forte pregiudizio che grava sul fondo servente, stabilisca a carico degli attori il pagamento in favore dei conventi - odierni appellanti, come indennità per la servitù coattiva, della somma pari a ### 41.230,00, calcolo che viene effettuato in base al valore di mercato dell'immobile del fondo servente ed in base al danno cagionato al fondo servente stesso, come per legge; 7= procedere alla correzione dell'errore di cui al punto 5) delle conclusioni della sentenza ove il ### dispone: condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 3.205,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda all'effettivo soddisfo quale valore dell'indennità da corrispondere agli attori. Si chiede la modifica di tale punto sostituendo la parola convenuti con attori e viceversa, quindi si chiede questa modifica: condanna gli attori, in solido tra loro, al (leggi tutto)...

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causa n. 4414/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Scotti D'Abbusco Emilia, Giuseppe De Tullio, Sensale Massimo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7662/2026 del 30-03-2026

... necessità di accede re a un fondo che sia o assoluta mente intercluso, perché circondato da fondi di altrui proprietà e perciò privo di accessi su una via pubblica, o relativamente intercluso, in quanto l'accesso su una confinante via pubblica potrebbe essere attuato solo con eccessivo dispendio o disagio (Cass., Sez. 2, 05/07/1968, n. 2270), sussistendo una siffatta situazione in tutti i casi in cui il transito di accesso alla pubblica via, pur se strutturalmente possibile, determini un dispendio eccessivo al fine di renderlo praticabile (Cass., Sez. 2, 22/03/2012, n. 4610). Il presu pposto dell'interclusione va accertato con riferi mento al fondo dominante nella sua interezza (Cass., Sez. 2, 31/05/2021, n. 15116) e quindi senza tener conto del fatt o che soltanto una par te di esso, p er effetto di libere e legittime scelte del proprietario circa la sua utilizzazione (costruzione di fabbricati, piantagioni, destinazioni agricole ed altro) non sia raggiu ngibile con mezzi meccanici (Cass., Se z. 2, 09/12/ 1988, 6674), e la relativa verifica costituisce accertamento del giudice di merito che, correttamente motivato, è sottratto ad ogni sindacato da parte della Corte di legittimità (Cass., (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Grasso Giuseppe, Pirari Valeria

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