... strettamente limitate a quanto necessario a soddisfare gli interessi, cui esse deroghe sono funzionali».
18. Né a div ersa concl usione ─ nel senso, cioè , della piena riconducibilità dei dirigenti medici alla cate goria dirigenziale tenuta presente dall'art. 17 d ella ### 2003/ 88/CE per sottr arla all'obbligo di rispetto dei limiti da essa dettati quanto alla organizzazione dell'orario di lavoro ─ può condurre di per sé il principio, consolidato nella giu risprudenza della ### oro di questa Corte, che esclude, di regola, il diritto dei dirigenti medici al compenso per le « ore di serv izio prestat e oltre l'orario contrattualmente previsto sul rilievo che, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del d .lgs. n. 502 del 1992 … il dirigen te, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare e alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegn o orario superiore a quello contrattualmente defi nito» e che, pertanto, l'eventuale superamento dell'orario contrattuale ben può essere oggetto di una scelta del dirigente per il raggiungimento del risultato concordato (cui è collegata una retribuzione di risultato). (leggi tutto)...