testo integrale
### giudice del Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro dr.ssa ### all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 16.10.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. 2217 del ruolo gen. dell'anno 2023 TRA ### rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. ### ricorrente ###'ISTRUZIONE ### per la #### territoriale per la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott. #### e ### resistente ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ### la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di aver prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici dal 2016/2017 al 2019/2020 in forza di plurimi contratti per supplenze brevi, ovvero protrattisi fino al termine delle attività didattiche e, più specificamente, nei periodi e presso gli ### scolastici analiticamente indicati in ricorso; che, in relazione a tali periodi, non le era stata riconosciuta la cd. “### del docente”, di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 professionali, riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “###” - D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo. Tanto premesso - deducendo la illegittimità del mancato riconoscimento della ### al personale a tempo determinato per contrasto con i principi costituzionali di non discriminazione, parità di trattamento e buon andamento della P.A., nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 ### e, inoltre, con i principi sanciti dalle clausole 4 e 6 dell'### del 18.03.1999, allegato alla ### 1999/70/CE del 28.06.1999 - ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui per tutti gli anni scolastici in contestazione e, per l'effetto, di condannare il Ministero convenuto al pagamento dell'importo complessivo corrispondente, oltre accessori di legge. ###, dal canto suo, ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che non può ritenersi discriminatorio il trattamento normativamente previsto.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta.
Parte ricorrente agisce in questa sede per sentir accertare il proprio diritto a conseguire la “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (di seguito, per brevità, “carta docente”) e per il pagamento di un importo pari al suo valore nominale, per ciascuno degli anni in cui ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero convenuto.
Non è controversa la circostanza che l'istante, per gli anni di cui alla domanda, non ha fruito del bonus carta docente.
Va premesso che detto beneficio trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ### di concerto con il ### dell'### dell'### e della ### e con il ### dell'### e delle ### la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della ### in questione.
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, che, all'art. 2, ha statuito che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3), escludendo, conseguentemente, dalla sua fruizione i docenti a tempo determinato.
È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto illegittimo “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. 5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. 5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della ### vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. 5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la ### del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la ### stessa è erogata ai docenti parttime (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (### St., sez. VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione).
Il Giudice amministrativo ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al D.Lgs. n. 165/2001, e che il ### obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato. Di talché, ha ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria.
Il problema risulta, in ogni caso, superato in virtù di quanto statuito dalla Corte di Giustizia, nell'ordinanza 18.5.2022, in causa C-450/21.
Richiamando propri orientamenti consolidati, il Giudice di ### ha ritenuto che il beneficio per cui è causa rientra senz'altro nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola n. 4 dell'### quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, “### conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33).
La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e, dall'altro, non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale. Si richiamano, sul punto, le condivisibili osservazioni di cui alla pronuncia del ### di Stato appena citata.
Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. ### ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46).
Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono essere disapplicate.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 all'esito del procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale - comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee - ha enunciato il principio di diritto secondo cui «### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero».
Invero, sulla scorta delle indicazioni della giurisprudenza sovranazionale, la Corte di Cassazione ha fornito alcune fondamentali indicazioni in tema di cd. carta del docente che, in questa sede, è opportuno richiamare: “(…) la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore. 5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo. 5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima (…) la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del ### 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico…” (cfr. Cass. sent. n. 29961/2023).
Quanto al divieto di discriminazione dei lavoratori a termine, la Suprema Corte, nella cit. pronuncia, afferma significativamente che “… l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura (…) ### appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento (…)”. Peraltro - si legge, ancora, nella sentenza - “… secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare…”. Alla luce di ciò, “… In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata; la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
Semmai (…) il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della ### in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999…”. ### la Cassazione, va dunque considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, dove “Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è … esplicito (…) Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Sul punto, tra i molteplici precedenti giurisprudenziali di merito che sino ad oggi si sono pronunciati in argomento, appare utile citare e richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della Corte di Appello di Torino, sez. lav., n. 165/2024 del 24.5.2024, ove è stato condivisibilmente osservato che: “Al fine di escludere la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro deve essere possibile verificare, in base a criteri oggettivi e trasparenti, che la disparità tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine risponda a una reale necessità, che la stessa sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e che essa sia necessaria a tal fine; il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2018, ### C-466/17, EU:C:2018:758, punto 38, nonché del 30 giugno 2022, ### de ### y ### C- 192/21, EU:C:2022:513, punto 43 e giurisprudenza ivi citata) … Contrariamente a quanto affermato dal tribunale è vero che la Cassazione, nella sentenza 29961/23, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della carta docenti all'anno scolastico e la didattica annua ma è altrettanto vero che la Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che “l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo la Cassazione ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico in quanto tali disposizioni non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica, tuttavia non ha escluso “la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” e detto “periodo mimino proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” ai sensi dell'art. 4 comma 2 l. 124/99 (“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”) decorre dal 31 dicembre al 30 giugno.
Il rapporto di lavoro oggetto di giudizio risulta de facto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche con la conseguenza che, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'articolo 1 comma 121 della L. n. 107/2015, la posizione dell'appellante è equiparabile a quella del docente di ruolo poiché ella ha di fatto prestato una docenza annua con la conseguenza che non può esserle negato il beneficio economico in questione attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo”.
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 ### infine, alla natura giuridica del beneficio, la Cassazione ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. 107/2015 e dell'attuativo ### del novembre 2016 abbia previsto in capo all'### convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato, poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal ### (cfr. Cass. n. 29961/2023 cit., punti 11 e ss. della motivazione).
Ha quindi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio in discussione.
Nell'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario sia da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'### alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto (“in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della ### per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”); azione giudiziaria che: “si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (così Cass. n. 29661/2023 cit.).
Nel caso in cui, invece, alla data di pronuncia della sentenza il docente non possa considerarsi “interno” al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'### convenuta, con la conseguenza che “La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale”. ### restando - per quanto concerne la pur eccepita decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio - che “essa non può operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della ### docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025
Tanto premesso, e venendo al caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente ha ricevuto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), ovvero incarichi per supplenze temporanee comunque protrattesi fino al 30 giugno, in tutti gli anni scolastici dedotti in ricorso (dal 2016/2017 al 2019/2020; v. contratti all.).
La difesa attorea ha inoltre dedotto e provato la permanenza nel sistema scolastico della docente, mediante il deposito di documentazione attestante l'avvenuta immissione in ruolo della stessa a far data dal 01.09.2025 (cfr. contratto a tempo indet.).
Va, dunque, accolta in relazione a tutte le annualità dedotte in ricorso la domanda di adempimento in forma specifica ivi formulata, posto che la ricorrente - con riguardo ai contratti singolarmente stipulati fino al termine dell'anno scolastico, ovvero succedutisi senza soluzione di continuità fino al 30 giugno - versa nella medesima situazione scrutinata dalla Corte di Cassazione.
Sul punto, tuttavia, giova precisare che per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, poiché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.) che - come più volte ribadito - ha previsto uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata, insuscettibile, pertanto, di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario.
In altri termini, la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente non realizzerebbe nei confronti dei docenti a termine un trattamento corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo, ragion per cui il convenuto Ministero dovrà costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del ### 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12- 2016), ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta carta dell'importo totale spettante.
Reputa, inoltre, questo giudice che proprio a tale fondamentale aspetto si ricollega il diniego degli interessi legali sulle somme accreditate.
Particolarmente significativo, al riguardo, appare il passaggio motivazionale della sent. 29961/23 in cui la S.C. specifica che “… la ### è realizzata in forma di applicazione web, Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 attraverso un sistema che … genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti … In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del Ministero o, meglio, di chi (v. ### provvede per esso alla liquidazione…”; cionondimeno, il Collegio ha ritenuto che “la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento”.
Il profilo del pagamento, tuttavia, non esaurisce le particolarità dell'obbligazione in esame, in quanto “### operazione è … condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Orbene, com'è noto, l'art. 1277 c.c. definisce le obbligazioni pecuniarie come debiti che, fin dall'origine, hanno ad oggetto “una somma di denaro”, ossia che “si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento …”.
Il fatto stesso che nella cit. sent. 29961/23 la Cassazione abbia, invece, definito quella avente ad oggetto la carta docenti come un'obbligazione “sui generis” di pagamento a scopo vincolato, induce, quindi, ad escludere che la stessa possa essere agevolmente ricompresa nel genus delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulle quali soltanto, per espressa previsione normativa, maturano gli interessi da ritardo.
Lascia propendere per tale conclusione sia il fatto che nella medesima pronuncia viene espressamente escluso che al docente possa essere attribuita una somma liquida di denaro - definita come “un'utilità diversa da quella voluta dalla legge” - sia il dato, parimente valorizzato in sentenza (e non di secondario rilievo), in base al quale il bonus in sé non consiste nell'accreditare somme in favore del docente (benché sotto forma di carta elettronica), bensì nel generare un codice per l'acquisto di beni e servizi; tant'è vero che, solo in seguito all'acquisto, all'esercente (non già al docente) “è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del Ministero”.
Pertanto, considerato che l'ordinamento distingue tra obbligazioni pecuniarie e non pecuniarie - tertium non datur - e che la carta docenti, per le ragioni suesposte, non può essere ragionevolmente ricondotta alla categoria delle obbligazioni intrinsecamente pecuniarie, l'accredito sulla carta dovrà essere pari al valore nominale dell'importo totale spettante, a prescindere dall'eventuale svalutazione monetaria nelle more verificatasi.
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025
In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni svolte, va dichiarato il diritto della ricorrente alla fruizione della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2019/2020 e, per l'effetto, il Ministero convenuto va condannato ad erogare in suo favore il predetto beneficio nell'importo nominale annuo di € 500,00 per tutte le annualità in contestazione (per un totale di € 2.000,00).
Il deposito del ricorso in data precedente a quella del deposito della sentenza della Corte di Cassazione, che dirime (in parte) il contrasto interpretativo sulla questione esaminata, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura 1/3. La restante parte segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo. P.Q.M. 1) In accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente alla fruizione della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2019/2020; 2) Per l'effetto, condanna il Ministero dell'### e del ### alla erogazione in favore della ricorrente della carta elettronica del docente per il valore nominale pari ad € 2.000,00; 3) Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna il Ministero dell'istruzione in persona del ### p.t. al pagamento della restante parte, che si liquida in complessivi € 800,00, oltre spese di contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S.M.C.V., 01.12.2025 Il giudice del lavoro dott.ssa A. ### n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025
causa n. 2217/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Cozzolino Antonia