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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 292/2023 del 23-01-2023

... monetaria, tenuto conto dell'indice ### nonché gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.° 38/2001), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, considerando la complessità delle questioni trattate, nonché il comportamento assunto dalle parti nel corso del giudizio, per compensare le spese di lite per la metà, mentre per la residua frazione esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria. P.Q.M. Il Giudice di ###, Dott. ###, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione: a) Accoglie il ricorso; b) Per l'effetto condanna la società ### srl al pagamento in favore della ricorrente ### della somma complessiva di euro 32.345,51, di cui euro 20.931,89 a titolo di ### oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo, per le causali di cui in motivazione; c) Condanna la società ### srl al pagamento in favore della ricorrente ### della metà delle spese del giudizio che si liquidano in tale misura ridotta in euro 1.844,50, oltre (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 7630/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Tribunale di ###, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. ###, ### i procuratori delle parti all'udienza del 16.1.2023; Sciolta la riserva assunta in tale data; Nella causa avente n. R.G. 7630/2020; Ha pronunciato la seguente: #### rapp. e dif. dall'avv. ### presso il cui studio elett.  dom. in ### in ### S. ### n. 1, giusta procura in atti RICORRENTE E ### in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. dall'avv. ### presso il cui studio elett. dom. in Napoli alla via ### da ### n. 3, giusta procura in atti RESISTENTE OGGETTO: differenze retributive MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente in epigrafe ha dedotto: -di aver lavorato presso il ### sas di ### successivamente denominato ### sas di ### con la qualifica di ### dal 24 marzo 2000 sino al 1 luglio 2016; -di aver ricevuto in data 27 maggio 2016 una raccomandata contenente la propria revoca dall'incarico di ### -di aver inviato in data ###, con una raccomandata, la quale veniva rifiutata, un certificato medico di malattia sino al 12 giugno 2016; -che in data ### il ### sas di ### succeduto al ### sas di ### le intimava il licenziamento senza alcun preavviso; -che ad ella non venivano corrisposte le seguenti spettanze: i cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2016, data in cui ebbe a transigere per il pregresso tutte le sue pendenze lavorative con la vecchia gestione ### sas di ### pari ad euro 409,62; lo stipendio del mese di giugno 2016, pari ad euro 2.130,86; i quattro mesi di preavviso non intimato, pari ad euro 12.785,16; i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, pari ad euro 2.130,86; i quindici giorni di ferie non godute, pari ad euro 1.065,43; il TFR, pari ad euro 27.074,00. Il tutto per un importo complessivo di euro 45.595,93; -che la certificazione unica presentata dal ### sas di ### riportava nel CUD del 2017 come pagata la somma che ella avrebbe dovuto percepire a titolo di ### stipendio, tredicesime e quattordicesima mensilità, ferie, che, invece, non sono mai state percepite. 
Per tali ragioni ella adiva codesto Tribunale chiedendo, previa declaratoria del rapporto di lavoro svolto dal 24.3.2000 al 1.7.2016, di condannare la società convenuta al pagamento della somma di euro 45.595,93, con vittoria di spese e attribuzione. 
Si costituiva in giudizio la società indicata in epigrafe, la quale resisteva con diverse argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nella memoria difensiva, alle pretese attoree. Nello specifico, parte resistente eccepiva, in via preliminare, la nullità del ricorso e la mancata indicazione del ### di riferimento; nel merito, essa evidenziava che la ricorrente, in qualità di socia, aveva ceduto le proprie quote della società ### di ### al ### e ### spa, socio di maggioranza del ### di ### per una somma di euro 35.000,00 e che l'atto di cessione prevedeva una clausola di esonero della responsabilità per tutti i debiti pregressi. Altresì, il convenuto sottolineava che la stessa ### nel ricorso affermava di aver transatto con la vecchia gestione del ### di ### tutte le sue pregresse pendenze lavorativa. Pertanto, esso concludeva chiedendo il rigetto del ricorso; spese vinte con attribuzione. 
La causa, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata allo scrivente, in virtù di decreto presidenziale, per la prima volta all'udienza del 14.2.2022, dove il ### esperiva il tentativo di conciliazione. 
Constatato il fallimento della conciliazione, in quanto la ricorrente dichiarava di non accettare la proposta del Tribunale, mentre il resistente aderiva alla stessa, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 16.1.2023 onerando le parti al deposito di documentazione integrativa. 
In tale udienza, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, il Giudice si riservava. 
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte. 
In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo proposta dalla parte resistente. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore” (Cassazione civile, ### Lavoro, sentenza n. 3126 dell' 8 febbraio 2011). 
Orbene, dal principio suesposto discende che, muovendo da una valutazione complessiva degli atti di parte ricorrente, le carenze espositive della domanda introduttiva non hanno inciso sulla determinazione del petitum e della causa petendi, che risultano chiari ed intellegibili nella loro sostanza. 
Nel rito del lavoro, poi, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, non ricorre ove si deducano pretesi errori di prospettazione in diritto, trattandosi di circostanza inidonea a compromettere la possibilità di individuare con precisione i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, potendo la stessa incidere solo sulla fondatezza di merito della pretesa (così Cass. 22 gennaio 2009, 1629). Pure l'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta, quindi, la nullità del ricorso (così Cass. 5 aprile 2002, 4889; si veda anche, per l'affermazione del medesimo principio, Cass. 18 giugno 2002, n. 8839). 
Nel merito, la ### assume di aver diritto al pagamento del TFR per l'intero rapporto intercorso alle dipendenze del ### sas di ### nonché delle differenze retributive non corrisposte, a seguito del cambio di denominazione societaria, dalla società convenuta, così come indicate in ricorso. 
Tali deduzioni risultano fondate. 
Occorre, innanzitutto, rilevare che dalla visura camerale storica della società resistente ### srl, al punto 10 -rubricato “storia delle modifiche”- ( all.to n. 4 di parte convenuta), si evince che con protocollo del 9.6.2016 a seguito della cessione delle quote della società ### di ### sas alla società ### e ### spa e a ### (cfr. sul punto, altresì, l'atto di cessione delle quote -all.to n. 3 di parte resistente-), vi è stato un mutamento della denominazione societaria del ### sas di ### in ### sas di ### Successivamente, con protocollo del 29.7.2020 vi è stata un'ulteriore variazione della denominazione societaria, nonché della forma giuridica, la quale è mutata in ### di ### srl di ### A quanto precede consegue che la mera variazione di denominazione non ha inciso sull'esistenza della società originariamente datrice della ricorrente e che, pertanto, il soggetto giuridico resta unico ed unitario, non essendosi verificata la sua cessazione e la nascita di una nuova società, ma configurandosi esclusivamente, in tal guisa, una modifica di un aspetto organizzativo interno al medesimo soggetto. Sul punto, giova rammentare i principi dettati di recente dalla Corte di cassazione, la quale ha stabilito che: “1.1. - Le modificazioni che possono interessare il soggetto collettivo e la sua attività, pur nella permanenza dei soci e dell'intrapresa economica sul mercato, sono varie e di diversa intensità, da minima a massima. 
Ci si vuol riferire a quelle varie operazioni che, usualmente di competenza dell'assemblea straordinaria, ma a volte anche degli amministratori, comportano un profilo di riorganizzazione dell'impresa e, dunque, ricevono una disciplina ad hoc, atta a renderla giuridicamente più agile ed economicamente meno onerosa, riducendo i costi di transazione. 
Si va dal mutamento della denominazione, la quale lascia sussistere il medesimo soggetto, sia pure diversamente nominato; alla cessione e all'affitto di azienda o di ramo d'azienda, ove muta il gestore della stessa, senza modificazione né soggettiva del concedente, né oggettiva dell'azienda come universitas facti, quale complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.), arrestandosi l'efficacia della vicenda modificativa al solo trasferimento della proprietà o godimento dell'azienda (art.  2556 c.c.); alla trasformazione, la quale del pari, sebbene sotto un'altra forma, lascia permanere l'ente nella sua originaria identità; sino alla fusione ed alla scissione, in cui, al contrario, almeno in alcuni casi e per taluni dei soggetti partecipanti (società incorporate, società fuse, società scissa che assegni l'intero suo patrimonio a più società), il mutamento è radicale, con la scomparsa di essi dalla scena giuridica, allo stesso modo dello scioglimento e della liquidazione della società, seguite dalla cancellazione dal registro delle imprese.  1.2. - Pertanto, è stato da tempo chiarito che il mutamento della denominazione sociale configura una modificazione dell'atto costitutivo (Cass. 28 giugno 1997, n. 5798), ma non determina l'estinzione dell'ente e la nascita di un nuovo diverso soggetto giuridico, comportando solo l'incidenza su di un aspetto organizzativo della società (fra le tante, Cass. 29 dicembre 2004, n. 24089); del pari, si è precisato che, in caso di trasferimento della sede ###mutamento di identità non potrebbe essere ricollegato al contemporaneo cambiamento della denominazione sociale, che non fa venir meno la "continuità" giuridica della società (Cass. 28 settembre 2005, n. 18944). 
Nelle società di persone, parimenti, il mutamento della ragione sociale per effetto della sostituzione del socio, come accade per l'unico socio accomandatario ex art. 2314 c.c., determina esclusivamente una modificazione dell'atto costitutivo, ma non la nascita o il mutamento della società in un soggetto giuridico diverso, onde essa non si estingue, né sorge una diversa società (Cass. 29 luglio 2008, n. 20558; Cass. 14 dicembre 2006, 26826, sia pure massimata, erroneamente, con riguardo alla medesimezza del soggetto nella trasformazione; Cass. 13 aprile 1989, n. 1781; con qualche episodica incertezza: Cass. 2 luglio 2004, n. 12150, in tema di contenzioso tributario). 
Gli stessi principi sono sottesi ad altre decisioni, pur rese in una prospettiva diversa, quale la tutela della denominazione in presenza del mutamento dell'oggetto sociale (Cass. 13 marzo 2014, n. 5931) ed a fronte della prospettata perdita dell'avviamento dovuta al mutamento del nome (Cass. 17 luglio 2007, n. 15950)” (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/07/2021, n.21970). 
Quanto affermato comporta che la società convenuta resta debitrice dei crediti da lavoro vantati dalla ricorrente anche per il periodo antecedente all'atto della cessione delle quote societarie del 26.5.2016 a cui la stessa non ha espressamente rinunciato. 
A questo punto, è opportuno procedere all'accertamento della domanda di pagamento del TFR proposta dalla ricorrente. Sotto il profilo probatorio, va premesso che “il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo - cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore - e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art.  1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale ### criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al ### a tutto ciò che il ### di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057); di conseguenza, spetta al datore fornire la prova dell'avvenuto pagamento del ### Nel caso di specie, non risulta fondata l'eccezione spiegata dalla società resistente la quale sostiene che il TFR non debba essere corrisposto alla ### in virtù dell'inserimento nell'accordo di cessione delle quote societarie di una clausola di esonero della responsabilità per i debiti esistenti verso terzi alla data della sua stipulazione. Essa, invero, non può essere opposta alla ricorrente, innanzitutto, perché non si è verificato un cambiamento del soggetto giuridico e, dunque, un mutamento del datore di lavoro che rimane sempre il medesimo. 
Inoltre, il diritto al TFR matura esclusivamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro e non può essere rinunciato in via preventiva dal lavoratore. In argomento, infatti, la Suprema Corte ha affermato che: “Il diritto alla liquidazione del t.f.r., nonostante l'avvenuto accantonamento delle somme, non può ritenersi entrato nel patrimonio del lavoratore prima della cessazione del rapporto, sicché per il dipendente ancora in servizio costituisce un diritto futuro, la cui rinuncia è radicalmente nulla, per mancanza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, e dell'art. 1325 c.c.” (Cassazione civile sez. lav., 28/05/2019, n.14510). Pertanto, da un lato, il diritto alla liquidazione del TFR della ### non può in ogni caso rientrare tra quelli oggetto della clausola di esonero della responsabilità prevista dall'atto di cessione delle quote, poiché in tale data il rapporto di lavoro era ancora sussistente, e, dall'altro, per le medesime ragioni, tale diritto non può essere ricompreso nell'atto di rinunzia alle spettanze lavorative del 20.5.2016 sottoscritto dalla ricorrente, il quale involge le altre voci retributive maturate sino a quel momento, che, infatti, non sono state richieste in questo giudizio. 
A corroborare quanto espresso in narrativa vi è anche il dato documentale rappresentato dalla ### del 2017 rilasciata dalla società convenuta inerente alla posizione lavorativa della ### (cfr. all.to n. 2 di parte ricorrente), che indica l'importo di euro 20.931,89 a titolo di TFR accantonato in azienda. Tale certificazione riveste, a ben vedere, natura confessoria, operando in questa ipotesi i principi della giurisprudenza secondo cui “### depositato dal datore di lavoro (anche dopo qualche mese la data delle dimissioni rassegnate dal lavoratore) costituisce prova documentale dell'esistenza del credito a titolo di tfr spettante al lavoratore” (Corte appello ### sez. lav., 30/07/2019, n.1581). 
Allo stesso tempo, è infondata l'eccezione di parte resistente secondo cui la certificazione in questione rappresenterebbe un errore del consulente aziendale. Ciò in quanto il convenuto non ha allegato e provato di essersi attivato per emendare a tale presunto errore, né di aver redatto un atto di rettifica all'### delle ### per rimediare allo stesso. E neppure il documento citato costituisce prova dell'avvenuto pagamento del ### in tal caso, infatti, trovano applicazione i principi stabiliti dalla giurisprudenza secondo cui: “Non costituisce prova del pagamento del TFR la dichiarazione contenuta nel CUD proveniente dal datore e non accompagnata da un atto di quietanza del lavoratore” (Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, n.###). 
Venendo, invece, alle altre differenze retributive vantate dalla ricorrente per il periodo successivo al mutamento della denominazione societaria sino al licenziamento, ovvero il rateo dello stipendio di maggio 2016 e lo stipendio del mese di giugno 2016, i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità per i mesi di maggio 2016 e giugno 2016 e l'indennità di mancato preavviso quantificati in 4 mesi di retribuzione, la loro debenza non è stata specificamente contestata nella memoria difensiva dal resistente. Quest'ultimo, infatti, si è limitato ad affermare l'impossibilità di accertarne la determinazione in quanto la richiesta di controparte risultava priva di uno sviluppo contabile e di un riferimento contrattuale, ma non hai mai contestato la debenza anche nel corso del giudizio. Di conseguenza, trova applicazione nel caso de quo il principio di non contestazione. Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., invero, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati. Come chiarito dalla giurisprudenza, tale onere riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti ( Cass. 12748/2016). Pertanto, in assenza di specifica e tempestiva contestazione, si considera pacifica la debenza delle differenze retributive diverse dal TFR richieste nel ricorso, anche alla stregua della circostanza secondo cui, sulla base della giurisprudenza summenzionata, grava in capo al datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuta corresponsione di tali voci retributive. 
Con espresso riferimento, poi, all'indennità sostituiva del mancato preavviso, essa “ha una funzione diversa in base al soggetto che subisce il recesso. Nel caso di licenziamento la sua funzione è quella di garantire al lavoratore la percezione di una somma di denaro, al fine di garantirlo per il tempo che si presume necessario al reperimento di un nuovo lavoro. Nel caso di dimissioni invece il preavviso ha la funzione di agevolare il datore nel reperimento di una figura sostitutiva, con lo scopo di non compromettere l'organizzazione aziendale. In effetti, l'istituto del preavviso che è proprio dei contratti di durata a tempo indeterminato, ha sempre la ratio di alleviare, per la parte che lo subisce, le conseguenze pregiudizievoli dell'interruzione del rapporto” (Corte appello ### sez. lav., 20/04/2022, n.164). 
In relazione all'onere della prova di tale indennità, è d'uopo evidenziare i principi delineati dalla giurisprudenza ad avviso della quale: “Una volta accertata la sussistenza del rapporto di lavoro, per la ripartizione dell'onere della prova sancita dall'art. 2697 c.c., incombe al datore di lavoro dimostrare i fatti estintivi o modificativi delle obbligazioni a suo carico derivanti dal medesimo rapporto. Spetta, pertanto, al datore dimostrare che la cessazione del rapporto lavorativo è avvenuta in seguito alle dimissioni del lavoratore; in assenza di tale prova, il datore sarà tenuto a versare anche l'indennità di preavviso” (Cassazione civile sez. lav., 06/10/2009, n.21311). 
Nella fattispecie in esame, nonostante il Tribunale abbia onerato entrambe le parti a dedurre sullo specifico punto chiedendo chiarimenti sulle modalità del licenziamento, le stesse non hanno allegato nulla; di guisa che, in mancanza della prova da parte del datore di aver intimato il preavviso di licenziamento o che lo scioglimento del rapporto è avvenuto per dimissioni della lavoratrice, oltre che di contestazioni specifiche al riguardo, deve essere corrisposta l'indennità in parola.  ### l'art. 136 del ### “Dei dipendenti dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali”, applicato al rapporto in questione, il preavviso di licenziamento è pari a 120 giorni del calendario per gli impiegati di livello F e i ### con anzianità superiore agli anni 10. Ebbene, la ### la quale rivestiva l'incarico di ### del ### di ### (cfr. lettera di revoca da incarico -all.to n. 4 di parte ricorrente-) ed ha prestato attività lavorativa almeno da aprile del 2000 (cfr. buste paga-all.to n. 6 di parte ricorrente-) ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella suddetta misura. 
Per tutto quanto esposto, dunque, alla ricorrente spetta il pagamento del TFR e delle altre differenze retributive innanzi elencate, compresa l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, di fine rapporto. 
Venendo al quantum, prendendo a parametro i conteggi riformulati da parte ricorrente con note depositate in data ### su onere del Tribunale, immuni da vizi logici e ontologici e coerenti con il dato normativo e documentale in atti, e non contestati in modo specifico dal resistente, quest'ultimo deve essere condannato al pagamento in favore della ### della somma di euro 32.345,51 per differenze retributive, di cui euro 20.931,89 a titolo di ### per le causali di cui in motivazione. 
Su tali somme, ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e 150 disp. att., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ### nonché gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.° 38/2001), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. 
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, considerando la complessità delle questioni trattate, nonché il comportamento assunto dalle parti nel corso del giudizio, per compensare le spese di lite per la metà, mentre per la residua frazione esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.  P.Q.M.  Il Giudice di ###, Dott. ###, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione: a) Accoglie il ricorso; b) Per l'effetto condanna la società ### srl al pagamento in favore della ricorrente ### della somma complessiva di euro 32.345,51, di cui euro 20.931,89 a titolo di ### oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo, per le causali di cui in motivazione; c) Condanna la società ### srl al pagamento in favore della ricorrente ### della metà delle spese del giudizio che si liquidano in tale misura ridotta in euro 1.844,50, oltre rimborso per spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito; d) Compensa le spese di lite tra le parti per la residua metà. 
Si comunichi. 
Aversa, 20.1.2023 

Il Giudice
del lavoro Dott. ### n. 7630/2020


causa n. 7630/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Paladino Giannicola

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Giudice di Pace di Roma, Sentenza n. 12484/2025 del 01-12-2025

... È quindi dovuta la somma pari ad ### 774,68 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe: - condanna parte resistente ### S.p.A. al pagamento a favore della ricorrente ### della somma pari ad ### 774,68 oltre interessi e rivalutazione monetaria come da motivazione; - condanna altresì la medesima parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in ### 70,00 per spese ed ### 600,00 per compensi professionali comprensivi oltre ### CPA e spese generali 15% come per legge (D.M. 147/2022), da distrarsi. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Così deciso in #### Dott. (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG ### / 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA 6^ SEZIONE CIVILE Il Giudice di ### di ###. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. ### / 2024 ### contenzioso dell'anno 2024 ### istante: ### (C.F. ###) rappr. e dif. dall'Avv. ### D'#### resistente: ### S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t. (C.F. ###) rappr. e dif. dall'Avv. ### pagamento somma ### all'odierna udienza le parti costituite concludevano come da verbale in atti.  ### presente sentenza è stesa senza l'esposizione dello “svolgimento del processo”, ovvero ai sensi del secondo comma dell'art. 132 c.p.c., sì come modificato dall'art. 45, comma 17°, della legge 18 giugno 2009 n. 69. 
Instauratosi il contraddittorio ed acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti costituite la causa, sulle conclusioni precisate all'odierna udienza, è stata trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta. 
In via preliminare deve essere rigettata la invocata declaratoria concernente la ### sussistenza della legittimazione passiva in capo alla società ### S.p.A. . 
I buoni postali fruttiferi de quibus sono stati emessi dall'azienda ### riportano la sottoscrizione del direttore generale, oltre che di quello della ### e ### e indicano - sul fronte - la pagabilità “presso qualunque ### postale giusta la tabella a tergo” e - sul retro - la possibilità di riscossione “a vista presso l'### di emissione”.  ### postale è dunque indicato, sui detti titoli, come soggetto debitore/pagatore, al quale i titolari dei buoni devono rivolgersi per assicurarsi il pagamento di quanto loro spettante.
Viene peraltro in rilievo il D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (“Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”) - richiamato in numerose pronunce dell'### al fine di giustificare la legittimazione passiva delle ### - il cui art. 1 (“Definizioni”) chiarisce che “Ai fini del presente decreto si intendono per h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da ### per conto della ### depositi e prestiti”; ed il successivo art. 2 (“Attività di bancoposta”) specifica che: “le attività di bancoposta svolte da ### comprendono: a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali; b) raccolta del risparmio postale; c) servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario; … 5. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, ### è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario … A ### si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti”. 
Nel merito risulta pienamente provata l'obbligazione dedotta in giudizio. 
Difatti, le circostanze così come narrate dall'attrice nel ricorso introduttivo hanno trovato nelle risultanze processuali e nella documentazione prodotta pieno riscontro probatorio. 
Difatti, come stabilito da Tribunale Roma, sentenza n. 10051/24, ### non ha provato di aver consegnato il ### recante tutte le informazioni utili per identificare la tipologia dei buoni fruttiferi ed alla loro relativa scadenza, non potendosi ritenere ammissibili modalità alternative di adempimento rispetto alla consegna del richiesto foglio informativo secondo quanto previsto dal D.M. 19.12.2000 e D.M. 06.10.04, a nulla valendo l'assunto di parte resistente in base al quale “…il foglio informativo era quindi facilmente reperibile dai ricorrenti e in ogni caso ben avrebbero potuto adottare l'ordinaria diligenza nell'informarsi presso l'ufficio postale, dalla lettura del suddetto D.M., l'apposito sito internet messo a disposizione circa la scadenza e la prescrizione in qualsiasi momento”. Dunque, al momento della sottoscrizione dei buoni oggetto di causa, ### aveva l'obbligo, specifico,di consegnare al risparmiatore un foglio, denominato ### (###, contenente tutte le caratteristiche dell'investimento ma non risulta che abbia assolto al relativo onere. 
Pertanto, la consegna del FIA deve essere considerata come fase necessaria per rendere le necessarie informazioni sul titolo ai sottoscrittori, non potendosi ritenere sufficiente che le stesse informazioni possano essere, genericamente, acquisite altrove, in assenza, giova ribadire, di qualsivoglia indicazione sul titolo stesso. 
Per quanto sopra, appare incontestabile che la ricorrente non sia stata posta nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso. Né può ritenersi onere del risparmiatore attivarsi per verificare la scadenza del buono e, conseguentemente i termini di prescrizione, comportando ciò un inammissibile inversione dell'onere della prova, gravando invece su ### l'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che vuole far valere e, quindi, allegare e dimostrare l'avvenuta consegna del foglio informativo al sottoscrittore. 
Ciò non è avvenuto nel caso di specie e, diversamente da quanto opinato dalla resistente, non si possono ritenere ammissibili modalità alternative di adempimento rispetto alla consegna del foglio informativo, secondo quanto previsto dalla normativa di settore richiamata.
Ad ulteriore supporto delle ragioni fatte valere in questa sede ###provvedimento del 18 ottobre 2022, n. ###, l'### per la ### ed il ### ha sanzionato ### per pratiche commerciali scorrette proprio con riferimento alla fase di collocamento e di rimborso dei buoni postali. 
È quindi dovuta la somma pari ad ### 774,68 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. 
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe: - condanna parte resistente ### S.p.A. al pagamento a favore della ricorrente ### della somma pari ad ### 774,68 oltre interessi e rivalutazione monetaria come da motivazione; - condanna altresì la medesima parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in ### 70,00 per spese ed ### 600,00 per compensi professionali comprensivi oltre ### CPA e spese generali 15% come per legge (D.M. 147/2022), da distrarsi. 
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. 
Così deciso in #### Dott.

causa n. 31872/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Devoto

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Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 1309/2025 del 31-10-2025

... proporzionato e dunque necessario a tutelare uno degli interessi fondamentali sottesi alla conclusione del contratto. 6.Nella presente fattispecie l'appellante ha sollevato l'eccezione di inadempimento allegando la non conformità della etichettatura dei prodotti alimentari commercializzati e venduti dall'appellata. ### di inadempimento appare compiutamente allegata e circoscritta tanto che la parte ha fatto anche svolgere due apprezzabili accertamenti peritali sulla non corretta etichettatura dei prodotti alimentari oggetto di contenzioso. 7.Occorre subito chiarire che, in forza dell'art. 8 del ### n. 1169/2011, il soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto (o, se tale operatore non è stabilito nell'### l'importatore nel mercato dell'### Detta previsione è ripresa anche dal successivo art. 9 del medesimo ### che, nell'elenco delle informazioni obbligatorie, prevede la presenza del nome o della ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare. Tale soggetto può essere indicato tramite la rappresentazione di un marchio purché posto nel campo visibile principale della (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA Riunita in camera di consiglio e composta dai ### Dott. ###. ### relatore Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1023/### vertente tra ### S.R.L. (P. Iva ###) con sede ###, in persona del legale rappresentante pro tempore ### D'### nato ad #### il ### (c.f.: ###), residente ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (c.f.: ###) del ### di ### ed elettivamente domiciliat #######, C.so Matteotti n°31 ( pec: ###); -parte appellante e ### S.r.l., con sede ###- incrocio ### C. F. e P. IVA ###, in persona dell'### legale rappresentante pro-tempore, ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ###, C.F. ### ( pec: ###, fax 075/5720151) che la rappresenta e difende; -parte appellata ### delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni. 
Fatto e diritto 1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.  2.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinatasenza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15). 
Pertanto, saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto di appello che attengono alla verifica della sussistenza dei presupposti (in fatto ed in diritto) per l'esercizio dell'eccezione di inadempimento tempestivamente sollevata in primo grado dall'appellante e non esaminata come tale dal primo giudicante.  3.In punto di diritto la Cassazione ha chiarito quanto segue: • Cassazione civile sez. I, 05/08/2019, n.20891: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tale caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza della obbligazione. Tali principi valgono pure nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento della obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente, per il creditore istante - o per il debitore che ha sollevato la eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. - la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sulla controparte l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”; • Cassazione civile sez. III, 17/07/2023, n.20719: “Le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, i quali implicano una diversa distribuzione dell'onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito; la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”.  4.La Corte condivide i richiamati principi per cui, nell'ipotesi in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. saranno invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento. 
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (sin da Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). 
Come successivamente ribadito con riguardo a contratto con prestazioni corrispettive, nel caso in cui il convenuto resista alla domanda di condanna all'adempimento della prestazione da lui dovuta, eccependo che l'attore non ha adempiuto la propria obbligazione ("exceptio inademplenti contractus"), spetta a quest'ultimo provare il proprio adempimento. (Cass., sez. I, 15 luglio 2011, 15659; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021 ed ulteriori già indicate). 
Ne consegue che, ove munita di adeguata specificità rispetto al caso concreto, la formulazione di una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da parte del debitore fa sorgere in capo al creditore l'onere di provare l'intero ed esatto adempimento.  5.Va ulteriormente chiarito che l'eccezione d'inadempimento è tesa a paralizzare un inadempimento di apprezzabile gravità. Tale ultima espressione non ha il significato tecnico ad esso riconducibile ma assurge a strumento di valutazione della correttezza della reazione nel contesto di un giudizio di proporzionalità.
Ed in effetti il vaglio giurisprudenziale va condotto secondo il criterio di buona fede fondato su tre elementi, quello cronologico, quello di causalità e quello di proporzionalità. 
Quest'ultimo va delimitato all'interno del perimetro dell'uso normale del diritto, contrapposto all'abuso del diritto in cui si sostanzia la violazione della buona fede. 
In altri termini buona fede e gravità dell'inadempimento sono criteri che convergono nel legittimare l'eccezione quando sia rimedio proporzionato e dunque necessario a tutelare uno degli interessi fondamentali sottesi alla conclusione del contratto.  6.Nella presente fattispecie l'appellante ha sollevato l'eccezione di inadempimento allegando la non conformità della etichettatura dei prodotti alimentari commercializzati e venduti dall'appellata.  ### di inadempimento appare compiutamente allegata e circoscritta tanto che la parte ha fatto anche svolgere due apprezzabili accertamenti peritali sulla non corretta etichettatura dei prodotti alimentari oggetto di contenzioso.  7.Occorre subito chiarire che, in forza dell'art. 8 del ### n. 1169/2011, il soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto (o, se tale operatore non è stabilito nell'### l'importatore nel mercato dell'### Detta previsione è ripresa anche dal successivo art. 9 del medesimo ### che, nell'elenco delle informazioni obbligatorie, prevede la presenza del nome o della ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare. Tale soggetto può essere indicato tramite la rappresentazione di un marchio purché posto nel campo visibile principale della confezione e individuabile dal consumatore. La norma UE è poi richiamata e trasfusa nell'art. 2 del Decreto legislativo del 15/12/2017 - N. 231 8.Dunque nella presente fattispecie unico soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti era l'appellata cioè colei che assicurava la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti. 
Non è stata offerta prova specifica che, per i prodotti in contestazione, l'etichettatura sia avvenuta ad opera dell'appellante in violazione delle richiamate prescrizioni come sarà chiarito in prosieguo di motivazione.  9.Va qui richiamato il fondamentale elemento probatorio costituito dal verbale dei ### di ### di accertamento e sequestro amministrativo (prodotto dall'appellante in primo grado) al cui contenuto si fa riferimento e che, per brevità, viene solo indicato dandone per probatoriamente acquisito ed utilizzato il contenuto. 10.Nel verbale vi è la specifica individuazione di prodotti irregolarmente etichettati sotto i marchi ### e ### riconducibili all'appellata. 
Sono anche specificamente indicate le varie irregolarità di etichettatura.  11.Così, ad esempio, nel caso della mancanza della parola “ingredienti” vi è violazione dell'articolo 18 de ### cit..: “ Elenco degli ingredienti 1. ### degli ingredienti reca un'intestazione o è preceduto da un'adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende”. 
La violazione è poi sanzionabile ex art. 5 Decreto legislativo del 15/12/2017 - N. 231. 
Le altre contestazioni analiticamente indicate nel verbale appaiono tutte di maggiore gravità di quella “formale” sopra scrutinata e sono autonomamente sanzionabili. 
Di talché, oltre al pregiudizio derivante dal sequestro della merce, sotto il profilo civilistico si poneva il problema di correggere le indicazioni errare od incomplete o comunque di ovviare alle rilevate criticità. 
Ed è indubbio che era la parte venditrice inadempiente che doveva trovare adeguate e tempestive soluzioni per rendere conforme a legge l'etichettatura dei prodotti alimentari a suo marchio da commercializzare al dettaglio. 
Non era certo la parte acquirente a doversi attivare per risolvere un problema che riconduceva a specifici obblighi di etichettatura gravanti sulla venditrice.  12.In tal modo resta accertato che l'eccezione di inadempimento sollevata dall'appellante rispetta il criterio di proporzionalità valutato con riferimento all'intero equilibrio del contratto e alla buona fede. 
Non può infatti dubitarsi che il sequestro dei prodotti, le irregolarità di etichettatura, la mancanza di collaborazione da parte della venditrice a cui le inadempienze erano state contestate, abbiano avuto considerevole incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto ed abbiano influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso in rapporto all'interesse perseguito dalla parte appellante. 
In altri termini abbiano legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'acquirente.  13.La parte appellata creditrice (su cui gravano gli obblighi di etichettatura) non ha invece provato: • che l'etichettatura fosse regolare; • che l'etichettatura dei prodotti in sequestro fosse stata modificata o sostituita o comunque attribuibile alla debitrice; • di aver tempestivamente preso in carico le contestazioni dell'appellante ed essersi adoperata per risolvere le irregolarità. 
Vanno qui richiamati gli oneri probatori gravanti sulla creditrice che, davanti all'eccezione di inadempimento di controparte, era ed è onerata della prova di aver correttamente adempiuto.  14.Inoltre: • è irrilevante e comunque costituisce elemento induttivo non univoco il fatto che i NAS dei ### non abbiano riscontrato irregolarità nelle etichette dei prodotti presso lo stabilimento della ### srl trattandosi di prodotti e partite diverse da quelle sequestrate; • le fatture emesse dalla ### srl nei confronti dell'appellante per etichette ### appaiono elemento non decisivo perché non sussiste certezza che ad essere applicate ai prodotti sequestrati fossero proprio tali etichette e che vi sia stata sostituzione di esse a quelle che, per specifico obbligo normativo, l'appellata doveva applicare sui prodotti in contestazione.  15.Quanto all'eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi, riproposta nel presente grado dall'appellata, essa è infondata perché: • il difetto di etichettatura non è un vizio intrinseco del prodotto ma una violazione contrattuale, riferita ad obblighi legali, sottratta alla disciplina dei vizi; • in ogni caso la ragionevole certezza dei molteplici difetti di etichettatura è stata ragionevolmente raggiunta solo all'esito degli accertamenti peritali fatti svolgere dall'appellante sulla complessiva fornitura.  16.### è accolto, la sentenza di primo grado va integralmente riformata, il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Tanto in conseguenza dell'accertamento del legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento da parte dell'appellante. 
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo PQM ### definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede: 1-in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2-condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante delle spese di lite liquidate: ### per il primo grado di giudizio in euro 13.000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, ### per il presente grado di giudizio in euro 286,00 per esborsi ed euro 14.000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### della ### di ### in data 21 ottobre 2025.   ###. ### Dr.

causa n. 1023/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Pier Giorgio Palestini, Gianmichele Marcelli

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 2649/2025 del 01-12-2025

... fondamentale aspetto si ricollega il diniego degli interessi legali sulle somme accreditate. Particolarmente significativo, al riguardo, appare il passaggio motivazionale della sent. 29961/23 in cui la S.C. specifica che “… la ### è realizzata in forma di applicazione web, Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 attraverso un sistema che … genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti … In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del Ministero o, meglio, di chi (v. ### provvede per esso alla liquidazione…”; cionondimeno, il Collegio ha ritenuto che “la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento”. Il profilo del pagamento, tuttavia, non esaurisce le particolarità dell'obbligazione in esame, in quanto “### operazione è … condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella (leggi tutto)...

testo integrale

### giudice del Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro dr.ssa ### all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 16.10.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. 2217 del ruolo gen. dell'anno 2023 TRA ### rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. ### ricorrente ###'ISTRUZIONE ### per la #### territoriale per la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t.  rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott. #### e ### resistente ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ### la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di aver prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici dal 2016/2017 al 2019/2020 in forza di plurimi contratti per supplenze brevi, ovvero protrattisi fino al termine delle attività didattiche e, più specificamente, nei periodi e presso gli ### scolastici analiticamente indicati in ricorso; che, in relazione a tali periodi, non le era stata riconosciuta la cd. “### del docente”, di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 professionali, riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd.  “###” - D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo. Tanto premesso - deducendo la illegittimità del mancato riconoscimento della ### al personale a tempo determinato per contrasto con i principi costituzionali di non discriminazione, parità di trattamento e buon andamento della P.A., nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 ### e, inoltre, con i principi sanciti dalle clausole 4 e 6 dell'### del 18.03.1999, allegato alla ### 1999/70/CE del 28.06.1999 - ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui per tutti gli anni scolastici in contestazione e, per l'effetto, di condannare il Ministero convenuto al pagamento dell'importo complessivo corrispondente, oltre accessori di legge.  ###, dal canto suo, ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che non può ritenersi discriminatorio il trattamento normativamente previsto. 
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta. 
Parte ricorrente agisce in questa sede per sentir accertare il proprio diritto a conseguire la “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (di seguito, per brevità, “carta docente”) e per il pagamento di un importo pari al suo valore nominale, per ciascuno degli anni in cui ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero convenuto. 
Non è controversa la circostanza che l'istante, per gli anni di cui alla domanda, non ha fruito del bonus carta docente. 
Va premesso che detto beneficio trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ### di concerto con il ### dell'### dell'### e della ### e con il ### dell'### e delle ### la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della ### in questione. 
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, che, all'art. 2, ha statuito che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. 
Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3), escludendo, conseguentemente, dalla sua fruizione i docenti a tempo determinato. 
È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto illegittimo “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.  5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.  5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della ### vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.  5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la ### del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la ### stessa è erogata ai docenti parttime (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (### St., sez. VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione). 
Il Giudice amministrativo ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al D.Lgs. n. 165/2001, e che il ### obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato. Di talché, ha ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria. 
Il problema risulta, in ogni caso, superato in virtù di quanto statuito dalla Corte di Giustizia, nell'ordinanza 18.5.2022, in causa C-450/21. 
Richiamando propri orientamenti consolidati, il Giudice di ### ha ritenuto che il beneficio per cui è causa rientra senz'altro nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola n. 4 dell'### quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, “### conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33). 
La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e, dall'altro, non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale. Si richiamano, sul punto, le condivisibili osservazioni di cui alla pronuncia del ### di Stato appena citata. 
Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. ### ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46). 
Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono essere disapplicate. 
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 all'esito del procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale - comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee - ha enunciato il principio di diritto secondo cui «### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero». 
Invero, sulla scorta delle indicazioni della giurisprudenza sovranazionale, la Corte di Cassazione ha fornito alcune fondamentali indicazioni in tema di cd. carta del docente che, in questa sede, è opportuno richiamare: “(…) la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.  5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.  5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima (…) la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs.  297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del ### 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. 
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico…” (cfr. Cass. sent. n. 29961/2023). 
Quanto al divieto di discriminazione dei lavoratori a termine, la Suprema Corte, nella cit.  pronuncia, afferma significativamente che “… l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura (…) ### appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. 
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento (…)”. Peraltro - si legge, ancora, nella sentenza - “… secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare…”. Alla luce di ciò, “… In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. 
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata; la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”. 
Semmai (…) il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della ### in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999…”.  ### la Cassazione, va dunque considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L.  124/1999, dove “Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è … esplicito (…) Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. 
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. 
Sul punto, tra i molteplici precedenti giurisprudenziali di merito che sino ad oggi si sono pronunciati in argomento, appare utile citare e richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp.  att. c.p.c., la sentenza della Corte di Appello di Torino, sez. lav., n. 165/2024 del 24.5.2024, ove è stato condivisibilmente osservato che: “Al fine di escludere la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro deve essere possibile verificare, in base a criteri oggettivi e trasparenti, che la disparità tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine risponda a una reale necessità, che la stessa sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e che essa sia necessaria a tal fine; il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2018, ### C-466/17, EU:C:2018:758, punto 38, nonché del 30 giugno 2022, ### de ### y ### C- 192/21, EU:C:2022:513, punto 43 e giurisprudenza ivi citata) … Contrariamente a quanto affermato dal tribunale è vero che la Cassazione, nella sentenza 29961/23, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della carta docenti all'anno scolastico e la didattica annua ma è altrettanto vero che la Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che “l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo la Cassazione ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico in quanto tali disposizioni non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica, tuttavia non ha escluso “la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L.  124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” e detto “periodo mimino proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” ai sensi dell'art. 4 comma 2 l.  124/99 (“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”) decorre dal 31 dicembre al 30 giugno. 
Il rapporto di lavoro oggetto di giudizio risulta de facto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche con la conseguenza che, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'articolo 1 comma 121 della L. n. 107/2015, la posizione dell'appellante è equiparabile a quella del docente di ruolo poiché ella ha di fatto prestato una docenza annua con la conseguenza che non può esserle negato il beneficio economico in questione attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo”. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 ### infine, alla natura giuridica del beneficio, la Cassazione ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. 107/2015 e dell'attuativo ### del novembre 2016 abbia previsto in capo all'### convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato, poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal ### (cfr. Cass. n. 29961/2023 cit., punti 11 e ss. della motivazione). 
Ha quindi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio in discussione. 
Nell'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario sia da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'### alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto (“in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della ### per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”); azione giudiziaria che: “si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (così Cass. n. 29661/2023 cit.). 
Nel caso in cui, invece, alla data di pronuncia della sentenza il docente non possa considerarsi “interno” al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'### convenuta, con la conseguenza che “La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale”.  ### restando - per quanto concerne la pur eccepita decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio - che “essa non può operare per fatto del creditore. 
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della ### docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025
Tanto premesso, e venendo al caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente ha ricevuto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), ovvero incarichi per supplenze temporanee comunque protrattesi fino al 30 giugno, in tutti gli anni scolastici dedotti in ricorso (dal 2016/2017 al 2019/2020; v.  contratti all.). 
La difesa attorea ha inoltre dedotto e provato la permanenza nel sistema scolastico della docente, mediante il deposito di documentazione attestante l'avvenuta immissione in ruolo della stessa a far data dal 01.09.2025 (cfr. contratto a tempo indet.). 
Va, dunque, accolta in relazione a tutte le annualità dedotte in ricorso la domanda di adempimento in forma specifica ivi formulata, posto che la ricorrente - con riguardo ai contratti singolarmente stipulati fino al termine dell'anno scolastico, ovvero succedutisi senza soluzione di continuità fino al 30 giugno - versa nella medesima situazione scrutinata dalla Corte di Cassazione. 
Sul punto, tuttavia, giova precisare che per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, poiché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.) che - come più volte ribadito - ha previsto uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata, insuscettibile, pertanto, di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario. 
In altri termini, la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente non realizzerebbe nei confronti dei docenti a termine un trattamento corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo, ragion per cui il convenuto Ministero dovrà costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del ### 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12- 2016), ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta carta dell'importo totale spettante. 
Reputa, inoltre, questo giudice che proprio a tale fondamentale aspetto si ricollega il diniego degli interessi legali sulle somme accreditate. 
Particolarmente significativo, al riguardo, appare il passaggio motivazionale della sent.  29961/23 in cui la S.C. specifica che “… la ### è realizzata in forma di applicazione web, Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 attraverso un sistema che … genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti … In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del Ministero o, meglio, di chi (v. ### provvede per esso alla liquidazione…”; cionondimeno, il Collegio ha ritenuto che “la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento”. 
Il profilo del pagamento, tuttavia, non esaurisce le particolarità dell'obbligazione in esame, in quanto “### operazione è … condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”. 
Orbene, com'è noto, l'art. 1277 c.c. definisce le obbligazioni pecuniarie come debiti che, fin dall'origine, hanno ad oggetto “una somma di denaro”, ossia che “si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento …”. 
Il fatto stesso che nella cit. sent. 29961/23 la Cassazione abbia, invece, definito quella avente ad oggetto la carta docenti come un'obbligazione “sui generis” di pagamento a scopo vincolato, induce, quindi, ad escludere che la stessa possa essere agevolmente ricompresa nel genus delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulle quali soltanto, per espressa previsione normativa, maturano gli interessi da ritardo. 
Lascia propendere per tale conclusione sia il fatto che nella medesima pronuncia viene espressamente escluso che al docente possa essere attribuita una somma liquida di denaro - definita come “un'utilità diversa da quella voluta dalla legge” - sia il dato, parimente valorizzato in sentenza (e non di secondario rilievo), in base al quale il bonus in sé non consiste nell'accreditare somme in favore del docente (benché sotto forma di carta elettronica), bensì nel generare un codice per l'acquisto di beni e servizi; tant'è vero che, solo in seguito all'acquisto, all'esercente (non già al docente) “è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del Ministero”. 
Pertanto, considerato che l'ordinamento distingue tra obbligazioni pecuniarie e non pecuniarie - tertium non datur - e che la carta docenti, per le ragioni suesposte, non può essere ragionevolmente ricondotta alla categoria delle obbligazioni intrinsecamente pecuniarie, l'accredito sulla carta dovrà essere pari al valore nominale dell'importo totale spettante, a prescindere dall'eventuale svalutazione monetaria nelle more verificatasi. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025
In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni svolte, va dichiarato il diritto della ricorrente alla fruizione della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2019/2020 e, per l'effetto, il Ministero convenuto va condannato ad erogare in suo favore il predetto beneficio nell'importo nominale annuo di € 500,00 per tutte le annualità in contestazione (per un totale di € 2.000,00). 
Il deposito del ricorso in data precedente a quella del deposito della sentenza della Corte di Cassazione, che dirime (in parte) il contrasto interpretativo sulla questione esaminata, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura 1/3. La restante parte segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo.  P.Q.M.  1) In accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente alla fruizione della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2019/2020; 2) Per l'effetto, condanna il Ministero dell'### e del ### alla erogazione in favore della ricorrente della carta elettronica del docente per il valore nominale pari ad € 2.000,00; 3) Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna il Ministero dell'istruzione in persona del ### p.t. al pagamento della restante parte, che si liquida in complessivi € 800,00, oltre spese di contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. 
S.M.C.V., 01.12.2025 Il giudice del lavoro dott.ssa A. ### n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025

causa n. 2217/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Cozzolino Antonia

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Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 2151/2025 del 25-11-2025

... maggiore importo dovuto a titolo di penale, oltre agli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. il ### di ### definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione reietta e/ o disattesa, così provvede: A) dichiara la contumacia della convenuta ### B) condanna la convenuta a pagare in favore della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 1.000,00 oltre interessi come in parte motiva; C) condanna la convenuta a pagare in favore della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, le spese di lite che liquida in € 480,00 ivi compresi € 80,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.A., come per legge. Così deciso in ### il #### di #### (leggi tutto)...

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N.RG. 9420 / 2022 ##### di ### di ### dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA per la causa civile iscritta al n. 9420 / 2022 R. G. ad oggetto “pagamento” riservata per la decisione all'udienza del 24 novembre 2025 ### istante: ### (CF ###) - Avv. ####: ### (CF ###) ### da atti e verbali di causa.  MOTIVI DELLA DECISIONE La sentenza è redatta omettendo lo svolgimento del fatto in applicazione dell'art. 132, comma 2, cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. n. 69/2009. 
Va dichiarata la contumacia della convenuta ### che, benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. 
La domanda è fondata e pertanto va accolta. 
Parte attrice ha assolto all'onere probatorio su di lei incombente fornendo la prova piena ed inconfutabile del proprio diritto di credito nei confronti della convenuta. 
Con il deposito dell'incarico di mediazione la ### istante ha provato la sussistenza del rapporto contrattuale con la convenuta, risultando per tabulas il conferimento dell'incarico di mediazione alla ### S.r.l. per la vendita dell'immobile sito in S. ### C. V. alla via ### n. 14 (riportato in C. F. del Comune di S. ### C. V. al foglio 14 particella 813 subalterno 13) di proprietà di ### Tale rapporto contrattuale prevedeva la pattuizione espressa (art. 10) della clausola di esclusiva con validità fino al 20.03.2022, con ulteriore pattuizione (art. 11) che, in caso di violazione, la convenuta avrebbe dovuto corrispondere all'agenzia immobiliare una penale dell'importo di € 2.000,00. 
Con la produzione dell'atto di compravendita del 20.10.2021 per Notaio de ### (### 8048 Racc. n. 6377) la ### attrice ha poi fornito la prova della violazione da parte della convenuta della clausola di esclusiva. 
Ed infatti risulta per tabulas che ### durante il periodo di vigenza dell'incarico, ha alienato direttamente a terzi l'immobile oggetto di mediazione con palese violazione dell'obbligo di esclusiva assunto contrattualmente. 
Da tale condotta consegue il diritto dell'agenzia a percepire la penale pattuita.  ### le allegate dichiarazioni sottoscritte dalla stessa convenuta configurano un chiaro riconoscimento di debito. 
In data ###, ### recatasi presso gli uffici della ### istante, ha riconosciuto il proprio debito di € 2.000,00 a titolo di penale ed ha versato un primo acconto di € 500,00 come risulta dalla dichiarazione a sua firma prodotta in atti (cfr. dichiarazione del venditore del 22.12.2021) e successivamente, in data ###, ha corrisposto un ulteriore acconto di € 500,00 sottoscrivendo una seconda dichiarazione in cui ha riconosciuto esplicitamente di essere debitrice della residua somma di € 1.000,00 (cfr. dichiarazione del venditore del 08.02.2022). 
Tali documenti costituiscono riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. e comportano l'effetto di invertire l'onere probatorio per cui spettava alla debitrice dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale. 
La fondatezza della domanda è confermata dalla condotta processuale assunta dalla convenuta rimasta contumace che ha mostrato di non avere argomentazioni da opporre, comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 cod. proc.  Al riguardo va altresì considerato che la convenuta non è comparsa a rendere il deferito interrogatorio formale. 
Sul punto l'art. 232 cod.proc.civ. stabilisce che, se la parte non si presenta a rendere l'interrogatorio senza giustificato motivo, il ### valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti ivi dedotti. 
La mancata risposta della convenuta integra una ficta confessio che, unitamente alla prova documentale, rende la pretesa attorea incontestabile. 
Infine, assumono rilievo determinante le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ### S.r.l. all'udienza del 18.09.2025 pienamente coerenti con il quadro probatorio emergente dall'incarto processuale.
Alla luce dei rilievi che precedono, consegue la condanna della convenuta al pagamento in favore della S.r.l. ### in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 1.000,00 quale saldo sul maggiore importo dovuto a titolo di penale, oltre agli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.  P.Q.M.  il ### di ### definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione reietta e/ o disattesa, così provvede: A) dichiara la contumacia della convenuta ### B) condanna la convenuta a pagare in favore della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 1.000,00 oltre interessi come in parte motiva; C) condanna la convenuta a pagare in favore della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, le spese di lite che liquida in € 480,00 ivi compresi € 80,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.A., come per legge. 
Così deciso in ### il #### di ####

causa n. 9420/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Bianca De Franciscis

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