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Corte di Cassazione
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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 362/2026 del 18-05-2026

... uno squilibrio di diritti ed obblighi a carico dei consumatori, in quanto redatto in forma intellegibile e completa, oltre ad essere sottoscritto debitamente dai resistenti. Ogni altra questione ed eccezione si intende assorbita. Pertanto, in conclusione, la domanda di parte ricorrente merita di essere accolta. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della - 6 - complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia (scaglione fino a € 260.000,00), delle fasi effettivamente svolte (esclusa la fase istruttoria e valori minimi per la fase decisionale), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti. P.Q.M. Il Tribunale di ### sezione ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) Dichiara la contumacia di ### e ### b) Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e per l'effetto condanna i resistenti al pagamento, in solido, nei confronti della prima della somma pari ad € 254.962,98, oltre interessi (leggi tutto)...

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causa n. 1014/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Leone Silvia

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 8166/2026 del 18-05-2026

... balconi) per complessivi €1.614,02 oltre i soli interessi moratori legali ex art 1284 comma 4 c.c. dalla data del deposito del ricorso monitorio e sino all'effettivo soddisfo trattandosi di un rapporto con condomini/consumatori e in difetto della prova di una rituale messa in mora. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno rideterminate atteso l'accoglimento parziale dell'appello e compensate per ½ per tutte le fasi e per il resto poste a carico di ### e ### in solido tra loro e liquidate in base al DM 55/2014 scaglione fino ad €5.200,00 valore medio ridotto per tutte le fasi, con attribuzione, in solido, in favore degli avv.ti ### e ### Stante l'accoglimento solo parziale delle domande, non sussistono i presupposti per la condanna ex art 96 cpc.. P.Q.M. Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede : Accoglie l'appello , dichiara la nullità dell'ordinanza del 14/4/2025 emessa dal Giudice di ### di Napoli , revoca il decreto ingiuntivo n.1561/2024 emesso dal Giudice di ### di Napoli e condanna ### e ### in solido tra loro al pagamento di €1.614,02 oltre i soli interessi legali ex art 1284 comma 4 c.c. dalla data del deposito del ricorso (leggi tutto)...

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causa n. 12740/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Barbara Tango

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Tribunale di Siena, Sentenza n. 273/2026 del 06-05-2026

... clausole relativa alle modalità di computo degli interessi per sua indeterminatezza circa il parametro ### ivi indicato e per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto, rideterminare il corrispettivo dovuto a titolo di interesse sia corrispettivo che moratorio con ogni effetto giuridico discendete, previa sospensione e revoca del ### n. 192/2020 del 28.02.2020 (RG. 460/202) emesso dal Tribunale di Siena, notificato agli opponenti e non opposto, nonché assumere ogni determinazione in merito e necessaria, anche a seguito del principio esposto dalle ### della Corte di Cassazione con sentenza n. 9479/2023. 2. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria sottoscritto dagli opponenti con ### S.p.a., sotteso alla fase monitoria e l'abusività delle clausole relative alle condizioni economiche e alla determinazione dei tassi anche di mora in esso, nei termini esposti in premessa, nonché la conseguente violazione dell'### 117 TUB, per l'effetto rideterminare il corrispettivo dovuto a titolo di interesse sia corrispettivo che moratorio con ogni effetto giuridico discendente, previa sospensione e revoca del ### n. 192/2020 del 28.02.2020 (RG. 460/202) (leggi tutto)...

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causa n. 2014/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giulia Vespucci

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 1406/2026 del 20-04-2026

... T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il ### effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura ### pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.”(cfr. Cass., Sez. U - , ### n. 19597 del 18/09/2020) “In tema di usura, i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi (leggi tutto)...

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causa n. 4916/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenzo Mario Rocco

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Tribunale di Messina, Sentenza n. 791/2026 del 17-04-2026

... non per diretta affermazione, sul computo degli «interessi» moratori al «tasso legale», Cass. n. 6957/19; Cass. n. 2978/16; Cass. n. 103/85). È immediato rilevare come il tenore della clausola coincida con la previsione di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c., relativo proprio agli «interessi legali» dovuti dal giorno della mora. Evidentemente, il sintagma «interessi legali» è lo stesso nel comma 1 dell'art. 1284 c.c., che ne definisce il tasso, e nel comma 1 dell'art. 1224 c.c., che li riferisce alla mora. Non c'è, quindi, una clausola la cui abusività possa essere accertata e di cui si possa dichiarare la conseguente nullità, per contrasto con l'art. 33, comma 2, lett. f), del d.lgs. 206/05, relativo a pattuizioni che prevedano, a carico del consumatore, il pagamento, nei casi di ritardo, di «una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo». Nella detta clausola gli interessi erano ### pattuiti come “interessi legali”. Ciò comporta che l'intimato (il condominio) avrebbe potuto contestare ‒ ove ne sussistessero i presupposti ‒ la pretesa alla corresponsione degli interessi moratori al (leggi tutto)...

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causa n. 5056/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Bonfiglio Giuseppe

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