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Corte di Cassazione
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Tribunale di Roma, Sentenza n. 8739/2026 del 04-06-2026

... riconoscimento della somma di € 110.800,67 oltre interessi al tasso di cui al d.lgs n. 231/2002. Sul punto va, tuttavia, considerato che tale tasso di interesse trova applicazione solo in mancanza di un interesse convenzionale che, nel caso di specie, risulta indicato nell'allegato 3 del contratto concluso tra le parti che, in caso di ritardato pagamento delle somme, pari ai crediti residui dovuti dagli operatori a seguito della procedura di riconciliazione, prevedeva il riconoscimento di interessi al tasso euribor a tre mesi maggiorato dello spread al 2%. Tali interessi erano dovuti entro 30 giorni fine mese dalla emissione dei singoli documenti contabili. Ne consegue che gli interessi al tasso di cui al d.lgs n. 231/2002, ossia nella misura richiesta da parte opposta, vanno riconosciuti solo ove di minore importo e, quindi, più convenienti per ### s.r.l., rispetto a quelli convenzionali fissati al tasso euribor a tre mesi maggiorati dello spread al 2%. Pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato e la società opponente va condannata al pagamento in favore della controparte della suindicata somma di € 110.800,67 oltre interessi al tasso euribor a tre mesi + 2% ovvero interessi ex (leggi tutto)...

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causa n. 8607/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Vittoria Fuoco

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 3993/2026 del 13-05-2026

... Non ricorrono quindi i presupposti per calcolare interessi moratori convenzionali sui singoli crediti lordi prima dell'accertamento giudiziale. Le reciproche partite erano controverse nell'an e nel quantum e non risultava individuata, secondo i criteri dell'art. 5, una data certa entro la quale ciascuna parte fosse tenuta al pagamento della somma poi riconosciuta. La compensazione deve pertanto essere operata sui soli importi capitali accertati. 7. Il credito di ### determinato in € 609.436,62, deve quindi essere compensato con il credito di ### pari a € 165.280,36. Residua in favore di ### la somma di € 444.156,26, oltre interessi dalla presente decisione al saldo nella misura convenzionale prevista dall'art. 5 del ### pari al tasso ### maggiorato di un terzo. Ne deriva che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con condanna di ### al pagamento, in favore di ### della minor somma di € 444.156,26, oltre interessi nei termini indicati. 8. Le spese vanno regolate nei termini che seguono. 8.1. Il decreto ingiuntivo viene revocato perché il credito azionato in via monitoria non ha trovato integrale conferma nel giudizio di opposizione. La pretesa di ### è infatti (leggi tutto)...

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causa n. 614/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Costantino Ippolito

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Tribunale di Ancona, Sentenza n. 850/2026 del 24-04-2026

... convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori', senza, peraltro, affatto affermare che la verifica dell'usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi". Siffatta conclusione trova fondamento nella diversità ontologica delle due tipologie di interessi, ciò in quanto “il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto e autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria. Quindi, con specifico riferimento ai contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge 108/1996, l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si (leggi tutto)...

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causa n. 5173/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Patrizia Pietracci

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 3607/2026 del 11-05-2026

... liquidazione del maggior danno “mediante il calcolo interessi moratori come da decreto legislativo 9.10.2002 n 231 per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'art. 10 co 1 legge 11 nov 2011 n 180”. In via ulteriormente subordinata l'appellante deduce che “il calcolo del maggior danno potrà essere quantificato nella differenza che intercorre tra quanto attribuito a titolo di interessi legali moratori non convenzionali ed il valore effettivo della moneta al momento del pagamento del saggio di interesse sulla base del rendimento annuo lordo dei titoli di Stato non ultrannuali e tenuto conto del tasso d'inflazione registrato nell'anno”. Al fine della liquidazione del danno così come dedotto dalla parte istante e dalla stessa ulteriormente specificato a mezzo delle perizie di parte allegate al libello introduttivo e nello stesso articolatamente richiamate, la Corte fa proprie le risultanze della ctu a firma del dott.comm. ### (cfr.: ctu dott. ### con elaborato depositato nel fascicolo telematico il 04 gennaio 2026), atteso che l'esperto ha compiutamente risposto al mandato conferitogli (leggi tutto)...

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causa n. 6131/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Monica Cacace, Saggese Fiorella, Aurelia D'Ambrosio

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Tribunale di Agrigento, Sentenza n. 725/2026 del 18-05-2026

... evidenziate. 3.6. Va parimenti escluso l'usurarietà degli interessi moratori convenzionali. Alla stregua di oramai pacifico insegnamento giurisprudenziale, cui l'odierno decidente intende dare continuità, «La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del ### effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il ### effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli (leggi tutto)...

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causa n. 576/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Guarino

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