... convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori', senza, peraltro, affatto affermare che la verifica dell'usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi".
Siffatta conclusione trova fondamento nella diversità ontologica delle due tipologie di interessi, ciò in quanto “il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto e autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria. Quindi, con specifico riferimento ai contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge 108/1996, l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si (leggi tutto)...
causa n. 5173/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Patrizia Pietracci