... s.r.l.
Sul punto, è necessario premettere che l'interposizione fittizia di persona postula l'imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente o anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente e interposto (ovvero la mancata adesione a essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona; ne deriva che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova dell'accordo simulatorio deve, necessariamente, consistere nella dimostrazione della partecipazione a esso anche del terzo contraente (in tal senso Cass. civ., ord. n. 27189 del 21.10.2024; Cass. civ., sent. n. 4738 del (leggi tutto)...
causa n. 4373/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Di Giorgio Giovanni