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Tribunale di Taranto, Sentenza n. 431/2025 del 22-05-2025

... ### - difeso e rappresentato dall'avv. ### con l'intervento del ### in sede -### MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato congiuntamente il ### le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 01/09/2017 avevano contratto matrimonio in ####; l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che per l'udienza del 20/05/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole, rispecchia la situazione patrimoniale e ne consente l'omologazione. P. Q. M. Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: 1. omologa la (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, ###, composto dai ### Magistrati: 1) Dott. ### - Presidente 2) Dott.ssa ### - Giudice 3) Dott.ssa ### - Giudice rel.  ha emesso la seguente: ### nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 874 - 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale DA ### - difeso e rappresentato dall'avv. ### E ### - difeso e rappresentato dall'avv. ### con l'intervento del ### in sede -### MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato congiuntamente il ### le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 01/09/2017 avevano contratto matrimonio in ####; l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. 
La domanda è fondata e merita accoglimento. 
Va rilevato che per l'udienza del 20/05/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole, rispecchia la situazione patrimoniale e ne consente l'omologazione.   P. Q. M.  Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: 1. omologa la separazione consensuale dei coniugi ### nata a #### il ###, e ### nato a #### il ###, uniti in matrimonio in #### il ### con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di #### dell'anno 2017 , parte 2 , serie A , numero 29 ; 2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi ### e #### in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte; 3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'### dello Stato civile del Comune di #### . 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 20/05/2025 IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa ### dott. ### n. 874/2025

causa n. 874/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maggi Marcello, Di Tursi Enrica

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Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 91/2026 del 29-01-2026

... e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del - ###, in persona del ### della Repubblica, intervenuto per legge MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data ###, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ### proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione. ### è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento. 2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori. 3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente decidendo, - omologa la separazione consensuale tra ### e ### dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati: 1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati e nel reciproco rispetto. 2) La casa (leggi tutto)...

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### 1 di 4 TRIBUNALE DI CAGLIARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, ### prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori: Dott. ### relatore Dott. ###ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9639 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da - ### C.F. ###, nato a ### il ###, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende per procura speciale, e - ### C.F. ###, nata a #### il ###, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del - ###, in persona del ### della Repubblica, intervenuto per legge MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data ###, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ### proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione. ### è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.  2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta. 
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.  3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente decidendo, - omologa la separazione consensuale tra ### e ### dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati: 1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati e nel reciproco rispetto.  2) La casa coniugale in Comune di ### alla ### 15, censita al ### al Foglio 5 Particella 1955 Subalterno 20, categoria A/2, classe 2, rendita € 484,18, è assegnata al coniuge ### I coniugi dichiarano che alla data del deposito del ricorso è già intervenuto accordo sulla divisione degli arredi e beni mobili e se ne omette pertanto ogni menzione per concorde volontà dei ricorrenti.  3) Con riferimento al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti i genitori provvederanno al loro mantenimento in forma diretta per le spese di vitto e alloggio. 
Quanto alle spese di istruzione (tasse universitarie, libri di testo, iscrizione a corsi e/o master); le spese mediche; le spese ludiche; le spese di telefonia e computer; le spese per l'abbigliamento, queste verranno ripartite in ragione del 60% a carico di ### e per 40% a carico di ### Dette spese andranno previamente concordate, salvo urgenza, e reciprocamente documentate.  4) I genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali per i figli ancora a carico in misura del 50% ciascuno. 
Ad integrale definizione dei rapporti patrimoniali discendenti dal matrimonio i ricorrenti pattuiscono inoltre quanto segue: 5) ### si obbliga a cedere a ### che promette di accettare, la quota di proprietà di ½ dell'immobile in #### 15, censita al ### al ### 5 Particella 1955 Subalterno 20, categoria A/2, classe 2, rendita € 484,18, compresi tutti i connessi diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze. 6) Le parti stabiliscono fin d'ora che il corrispettivo per la quota promessa in cessione è pari ad € 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00), e che lo stesso verrà corrisposto da ### con le modalità di seguito indicate: - quanto a € 55.000 è stato corrisposto al momento del deposito del ricorso per separazione, con due assegni circolari: 1) n. 6871008018-04 tratto su ### intestato a ### per l'importo di € 50.000,00; 2) 6571003050-01 tratto su ### intestato a ### per l'importo di € 5.000,00; - quanto a € 50.000 le parti danno atto che la somma è stata corrisposta il ###, con bonifico bancario sul c/c bancario intestato a ########. 
La presente dichiarazione unitamente alle risultanze bancarie dei rispettivi istituti bancari di versamento e avvenuto accreditamento della predetta somma fanno piena prova dell'avvenuto pagamento.  - Il saldo di € 40.000 verrà corrisposto contestualmente alla stipula dell'atto definitivo di cessione della quota da formalizzarsi con separato atto pubblico mediante assegno circolare intestato a ### o bonifico bancario.  7) La stipula dell'atto definitivo di cessione della quota dell'immobile descritto al punto 5) dovrà avvenire, entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione, nanti notaio scelto dal cessionario ### Le spese e gli onorari relativi alla stipula saranno ad esclusivo carico della parte cessionaria.  8) Contestualmente e comunque entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla stipula dell'atto definitivo di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile in #### 15, censito al ### al ### 5 Particella 1955 a favore di ### e al pagamento integrale del corrispettivo con le modalità sopra descritte, ### si obbliga a rilasciare l'abitazione coniugale consegnando le chiavi dell'appartamento e asportando i propri effetti personali unitamente ai beni mobili e agli arredi individuati dai coniugi con separato accordo di cui si omette il contenuto per concorde volontà delle parti.  9) Le autovetture rimarranno in proprietà comune fino alla dismissione e/o rottamazione e/o vendita, e verranno assegnate in uso come di seguito: - Toyota ### targata ###  assegnata ad ### il quale assumerà su di sé e in via esclusiva tutte le spese e gli oneri conseguenti all'utilizzo del veicolo che si elencano in via meramente esemplificativa: spese di bollo; assicurazione; manutenzione e revisione.  - ### targata ###  assegnata a ### la quale assumerà su di sé e in via esclusiva tutte le spese e gli oneri conseguenti all'utilizzo del veicolo che si elencano in via meramente esemplificativa: spese di bollo; assicurazione; manutenzione e revisione. - ### targata ### rimarrà in uso ai figli ### e ### Le spese e gli oneri conseguenti all'utilizzo (manutenzione, revisione, bollo, assicurazione), verranno ripartite tra i coniugi per il 60% a carico di ### e per 40% a carico di ### 10) Fino alla riconsegna delle chiavi della casa coniugale da parte della signora ### i coniugi, per far fronte alle spese comuni, contribuiranno ad alimentare il conto corrente cointestato presso #### 44 Q ####0, con versamenti, ogni 45 giorni, di € 600,00 a carico di ### e € 400,00 a carico di ### Cessata la convivenza i coniugi valuteranno l'opportunità di provvedere all'estinzione.  11) ##### destinato ai tre figli #### e ### rimarrà in essere e i coniugi continueranno a versare mensilmente la quota di € 60,00 ciascuno.  12) ### di proprietà comune, costituito dal terreno agricolo in Comune di ### 4 Particella 829, acquistato dai coniugi in regime di comunione legale verrà messo in vendita per un importo non inferiore al prezzo di acquisto pari ad € 90.000,00 salvo diverso e futuro accordo. 
Il ricavato verrà diviso tra i coniugi al 50%. 
Nelle more tutte le spese per imposte, tasse e oneri dovranno essere sostenute dagli stessi in proporzione alle rispettive quote di proprietà e quindi per il 50% ciascuno.  13) I ricorrenti sono entrambi economicamente indipendenti e rinunciano pertanto a reciproche pretese a titolo di mantenimento.  - ordina all'### dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza; - dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### prima civile del Tribunale, il ###.  ### estensore (dott. ###

causa n. 9639/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenzo Amato

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Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 15/2026 del 21-01-2026

... pieno; d) ancora, alla circostanza che il recente intervento normativo, di cui all'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, confermerebbe il riferimento annuale estendendo il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile», senza ulteriori distinguo; e) infine, alla valutazione della ratio stessa dell'istituto in esame, che è quella di destinare la ### al sostegno della «formazione continua dei docenti» e a «valorizzarne le competenze professionali», che certamente non può ritenersi inferiore o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo. II.3. Va, infine, dato atto che, nelle more della pronuncia della Suprema Corte è stato emanato il D.L. n. 69 del 13.6.2023 (convertito dalla L. 10 agosto 2023, 103), adottato nel dichiarato intento di attuare gli “obblighi derivanti da atti dell'### europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, il quale prevede all'art. 15, che «1. ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI BARI ### composta dai magistrati: Dott.ssa ### - ###.ssa ### - ###. ### - ### rel.  ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul r.g. al n.1141 del 2023, ###'#### in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Stato, ### E ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### di ##### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data ### ed iscritto al R.G. n. 6744/2022, ### agendo in qualità di docente alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### negli anni scolastici dal 2020 al 2022 e premesso di avere inutilmente richiesto, con pec del 31.05.2022, il riconoscimento del diritto a beneficiare della c.d. “Carta del docente” e del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico in cui aveva lavorato per complessivi € 1.000,00, conveniva in giudizio l'amministrazione, al fine di ottenere dal Tribunale di Trani una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni: «A) ### che la ricorrente ha lavorato come insegnante nella ### scolastica con contratti a tempo determinato nei tempi e presso le scuole indicati in narrativa; B) riconoscere in favore dell'istante il beneficio della ### istituita dalla L. n.107/2015 dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno dall'anno scolastico… e, per l'effetto, C) condannare il M.I.U.R. in persona del legale rappresentante pro tempore e l'U.S.R. in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dell'istante il relativo bonus economico previsto dalla c.d. ### del valore complessivo corrispondente ad € 1.000,00 (mille/00) da utilizzare per le finalità, nei modi e nei termini indicati dalla L. n.107/2015 e successivi decreti attuativi; D) condannare il M.I.U.R. in persona del legale rappresentante pro tempore ed l'U.S.R. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali ed accessori in favore dei sottoscritti avvocati i quali si dichiarano antistatario››.  2. Con sentenza n. 660/2023 del 05.04.2023, il Tribunale di Trani in funzione di Giudice del ### ricostruite la disciplina normativa di riferimento e la giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sul tema, ha così definito la controversia: «- dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” pari ad ### 500,00 per ciascun anno scolastico svolto per le causali di cui in motivazione; -condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, al pagamento di ### 1.000,00 in favore della parte ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla presente sentenza al saldo; - compensa le spese processuali nella misura della metà, condannando il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della quota residua, che liquida complessivamente in ### 180,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, oltre ### 21,50 per esborsi con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario››.  3. Avverso la decisione ha interposto appello il Ministero dell'### e del ### con ricorso depositato in data ###, chiedendone la integrale riforma ovvero, in subordine, il riconoscimento ora per allora del beneficio di cui all'art. 1, comma 121 della legge 107/2015, limitatamente all'anno scolastico 2021/2022 e comunque in misura proporzionale al periodo di servizio effettivamente svolto.  4. Con ordinanza del 09.10.2025, preso atto della sopravvenuta cancellazione dall'### del procuratore costituito in primo grado per la parte ricorrente, il giudizio veniva interrotto e di seguito riassunto con ricorso in riassunzione del 10.10.2025 da parte del Ministero appellante, il quale si riportava alle rassegnate conclusioni.  5. Con memoria del 02.01.2026, si costituiva la ### che, eccepita l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e contestati i motivi di gravame, chiedeva la conferma della sentenza e, in subordine, articolava appello incidentale chiedendo la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento del beneficio della ### ex art. 1, comma 121 della L. n.107/2015, per le annualità 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente condanna del Ministero all'accredito dell'importo dovuto sula piattaforma elettronica dedicata, previa restituzione della somma di € 1.000,00, già ricevuta in esecuzione della sentenza.  6. All'odierna udienza all'esito della discussione la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.   - - - - - - - - - - - I.a. Con il primo motivo di gravame, l'appellante principale eccepisce il vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., accordato il risarcimento del danno per equivalente non richiesto affatto dalla docente nel ricorso introduttivo della lite, essendosi limitata quest'ultima ad invocare il risarcimento in forma specifica, pervenendo così erroneamente ad una statuizione di condanna dell'### al pagamento dell'equivalente monetario del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2016 per ciascuno degli anni scolastici di riferimento ed attribuendo, per tal via, un bene della vita differente da quello invocato dall'istante, con conseguente nullità della sentenza. 
I.b. Con il secondo rilievo censorio, il Ministero si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, sotto il profilo del trattamento illegittimamente più favorevole dei supplenti temporanei, con discriminazione c.d. “alla rovescia” dei docenti di ruolo, posto che a questi ultimi, secondo il disposto dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 spetterebbe l'attribuzione di una carta avente un dato valore nominale, con un preciso vincolo di destinazione e finalità di impiego - ossia la formazione e l'aggiornamento - laddove all'odierna appellata è stato riconosciuto un importo monetario senza destinazione vincolata, costituente trattamento privilegiato e senza i limiti temporali cui soggiace la fruibilità della carta elettronica per il personale docente a tempo indeterminato. Deduce inoltre l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il beneficio anche in relazione all'annualità 2020/2021, atteso che il ricorso sarebbe stato depositato solo durante l'anno scolastico 2022/2023 e dunque oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto fissato dalla normativa per la fruizione del bonus. 
I.c. Con il terzo e più articolato motivo, il Ministero lamenta ulteriormente la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 del citato accordo quadro in relazione all'erroneità, carenza di motivazione e di prova in relazione al danno ed alla disparità di trattamento. 
I.c.1. Evidenzia in particolare la fallacia del ragionamento del primo giudice sul falso presupposto che l'omessa fruizione della ### produca un danno patrimoniale da risarcire, pur non essendo, per come qualificata dal legislatore, una mera elargizione di denaro liberamente disponibile da parte del percettore, bensì, piuttosto, un rimborso anticipato delle spese sostenute per la formazione, i cui importi, accreditati sulla ### risultano fruibili esclusivamente per l'acquisto di materiale formativo, con la conseguenza che il residuo importo, eventualmente non utilizzato, non rimane affatto nella disponibilità del docente; sicché, in mancanza di acquisti mirati - nella specie, non solo non provati, ma neppure allegati - diventerebbe impossibile individuare il danno patrimoniale sofferto. 
Né il danno potrebbe, a dire dell'appellante, essere individuato nel mero mancato aggiornamento, posto che, contrariamente al personale in ruolo, la formazione e l'aggiornamento dei docenti non di ruolo non sono affatto obbligatori, ma affidati alla sensibilità di ciascuno; il bagaglio culturale personale non influisce, infatti, sull'affidamento degli incarichi di docenza, che avviene esclusivamente sulla base dell'inserimento in graduatorie. 
I.c.2. Rammenta, inoltre, il Ministero che il danno deve essere risarcito assegnando alla persona offesa l'utilità venuta meno, riportando così la situazione a quella illecitamente alterata dal fatto generatore; ne consegue che una corretta statuizione risarcitoria dovrebbe prevedere al più l'assegnazione di una disponibilità di spesa pari a quella illegittimamente non assegnata, attraverso il rilascio di una ### del docente con le dovute disponibilità di spesa. 
I.c.3. Denuncia, per altro verso, la non conformità a buona fede consistente nel «far maturare varie annualità e poi richiedere tutela per equivalente, ottenendo la maggiore utilità dell'assegnazione di una somma per equivalente senza vincoli di spesa». 
I.c.4. Lamenta infine un vizio di comparazione, sotto due diversi profili, tra docenti precari e docenti di ruolo, che condurrebbe ad una verosimile discriminazione al contrario: a) la finalità vincolata di utilizzo della ### per i docenti di ruolo, spendibile, entro un determinato arco temporale, solo per determinati beni oggetto di aggiornamento professionale e, di contro, l'utilizzo del tutto libero della somma di € 500,00 per i docenti precari; b) l'attribuzione di una somma di denaro, parametrata tout court ad un'intera annualità, anche nelle ipotesi in cui il docente precario presti attività lavorativa per un tempo inferiore rispetto al docente di ruolo. 
Sotto tale ultimo profilo, rimarca che parte appellata non ha prestato servizio per gli interi anni per i quali ha richiesto ed ottenuto condanna del Ministero al risarcimento del danno, per periodi più limitati, di talché “l'importo (…) andrebbe rideterminato in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato”. 
I.d. Con il quarto motivo deduce infine l'appellante che nel caso di modificazione della statuizione e soccombenza della parte, ai sensi degli artt. 91 e ss c.p.c., la decisione sulla questione accessoria delle spese segua quella sulla statuizione principale di merito, con vittoria del doppio grado del giudizio. 
In ragione di tanto e delle complementari argomentazioni ivi esposte, ha dunque richiesto la riforma dell'impugnata sentenza, nei termini di cui alle rassegnate conclusioni.  - - - - - - - - - - II.1. Preliminarmente, in considerazione della specifica articolazione dei motivi di gravame nonché della sufficiente indicazione delle statuizioni appellate e delle ragioni inerenti al loro asserito carattere erroneo, l'appello deve ritenersi ammissibile, siccome rispettoso delle indicazioni previste dall'art. 434 c.p.c. nel testo novellato dall'art. 54, comma 1, lett. c-bis, del D.L. n.83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, da ultimo, dall'art. 3, comma 31, del D.Lgs n.149 del 10.10.2022. 
Ne consegue che i motivi di gravame, in ragione della corrispondenza degli stessi rispetto alla motivazione del primo giudice - che consegue al fatto di essere sufficientemente esplicativi delle ragioni che avrebbero dovuto essere diversamente valutate ai fini di una differente apprezzamento della pretesa attoreavanno, dunque, scrutinati nel merito. 
Inoltre, l'appello proposto non si appalesa neppure inammissibile per manifesta infondatezza ex art. 348bis c.p.c. come pure eccepito dall'appellato, occorrendo procedere, ai fini di una ponderata decisione e tenuto conto della giurisprudenza intervenuta in materia, al vaglio delle doglianze e alla corretta determinazione del petitum del ricorso. 
II.2. Tanto premesso e pervenendo al merito del gravame, occorre ribadire, in linea con analoghi precedenti della Corte che la Corte di Giustizia (sentenza 14.09.2023, causa C-113/22, CX. c. ### de la ### §41, e in termini sentenza 26.01.1999, causa C-18/95, ### sentenza 28.01.2015, Ö###, C-417/13, sentenza 14.03.2018, in causa C- 482/2016, ### ha chiarito che «quando una discriminazione, contraria al diritto dell'### sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. In tale ipotesi, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria». 
Ne discende che ai fini dell'applicazione del meccanismo antidiscriminatorio imposto dalla ### il trattamento spettante ai docenti discriminati, per effetto dell'accertamento della natura discriminatoria della mancata concessione anche ai docenti precari della carta docente, deve essere determinato prendendo a riferimento il vincolo di destinazione imposto dal legislatore e le condizioni alle quali i regolamenti attuativi subordinano l'attribuzione della carta ai docenti di ruolo, dovendo essere garantito alle persone svantaggiate il medesimo trattamento riservato alle persone favorite.  ###. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd.  “###”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Il bonus di 500 euro costituisce, dunque, un contributo per la formazione professionale, per cui l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti a tempo indeterminato può avvenire esclusivamente tramite l'assegnazione materiale della ### elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione del docente, fruibile presso specifici soggetti individuati dal Ministero. Analogamente la definizione del trattamento normativo spettante ai docenti discriminati e delle caratteristiche che deve avere il rapporto a termine, per essere comparabile alla prestazione resa dal docente di ruolo, devono essere determinati sulla scorta del trattamento erogato ai docenti beneficiati in base ai regolamenti adottati con i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, venendo altrimenti violato non solo il divieto di discriminazione tra docenti a termine e a tempo indeterminato, sancito nella 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 (recepito dalla direttiva 1999/70/CE), ma anche il principio di uguaglianza, di cui all'art 20 della ### Nel dare attuazione alla previsione normativa, si è previsto all'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015 che i destinatari della carta docente siano “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, escludendo, quindi, i docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
Come noto la ###, con l'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha sancito che la mancata attribuzione della ### del docente al personale precario si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999, in quanto non esiste alcuna ragione oggettiva per riservare al solo personale docente a tempo indeterminato il vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua, atteso che l'art. 282 del D.Lgs. n. 297/94 e gli artt. 63 e 64 del ### del 29 novembre 2007 prevedono l'obbligo di fornire la formazione professionale a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti con contratti a termine, anche di breve durata.  ### la ### è infatti palese che «la situazione di UC e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal Ministero nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste». 
Tanto impone la disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce la ### elettronica anche al personale precario, rimettendo al giudice nazionale l'individuazione dei requisiti necessari per l'attribuzione della stessa, da determinarsi sulla base delle condizioni a cui l'ordinamento interno ne subordina il godimento da parte dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. 
II.2.a. In tema, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione che, su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24.04.2023, ha affermato, con sentenza n. 29961 depositata in data ###, i seguenti principi: 1) la ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.  124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero; 2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto; l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri; tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali; peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo; né viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative; è, dunque, soltanto la fuoriuscita dal sistema scolastico che determina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione; 3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la ### “non è più fruibile”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarcimento per equivalente; si tratta, afferma la S.C., di un “pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro; il pregiudizio, specifica la Corte, “va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della ### che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”; 4) con riferimento al regime della prescrizione: a) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.  124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattaforma informatica (pagina web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 2, del ### 28.11.2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità, per i docenti “precari”, di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento fatto che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe comunque impedito di presentare la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giudiziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza annuale nei termini di cui all'art. 4, co. 2, L. 124/1999, conseguente all'applicazione diretta - previa disapplicazione del diritto interno confliggente - della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'### allegato alla ### 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato: «### significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa›› (così Cass. citata, con richiamo a Corte di Giustizia 9 settembre 2003, ### punto 49); b) l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della ### avuto riguardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Questi dunque i principi fondamentali cui attenersi. 
II.2.b. Precisa ancora la Suprema Corte, nella articolata e complessa motivazione, con riferimento alla questione della soglia minima di durata che deve avere il contratto a tempo determinato per potere beneficiare in misura integrale del bonus di 500 euro, che possano beneficiare della piena equiparazione solo i docenti che siano stati assunti fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno, oppure che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto. 
La Corte perviene a tale conclusione in quanto la taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” lascerebbe intendere la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. 
Il nesso tra la ### e la didattica è, altresì, evidenziato, afferma la Cassazione, dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la ### è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. Assai significativo sul punto è, altresì, il fatto che la ### docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il ### dell'### (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co.  3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. 
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs.  297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del ### 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Conclude sul punto la Suprema Corte che tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico; l'impostazione della norma è stata in termini di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il ### che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata. 
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura; allorquando essi svolgano, come nella fattispecie, una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. 
Evidenzia pure, nella statuizioni dianzi citata, l'irrilevanza della disparità di trattamento rispetto ai docenti «in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati» o a tempo parziale, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e l'art. 2 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, garantiscono la fruizione della carta anche se non sono stati ancora immessi in ruolo (perché non hanno ancora superato il periodo di prova) e benché non insegnino o lavorino per soli 90 giorni all'anno, così come rispetto ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute ai sensi dell'articolo 514 del decreto legislativo n. 297/94, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. 28.11.2016 riconosce il diritto alla carta nonostante gli stessi vengano impiegati «in supplenze temporanee di breve durata».  ### la Cassazione queste fattispecie concretizzano situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari, da cui non possono desumersi criteri idonei all'individuazione del lavoratore comparabile, dovendo tenersi “in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la ### alla didattica «annua»”. 
Per tale motivo, secondo la Cassazione, non possono essere riconosciuti come comparabili neppure i docenti con supplenze di durata complessiva superiori ai 180 giorni, per i quali l'art. 489 del D. Lgs. n. 297/94 sancisce l'equiparazione alle supplenze annuali, in quanto tale disposizione riguarderebbe solo lo specifico fenomeno della ricostruzione della carriera ed è stata comunque modificata a decorrere dall'a.s. 2023/24 dal ### DL. n. 69/2023. 
Ricorda, infine, che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. 
II.2.c. Giova, infine, evidenziare, anche a smentita della pretesa del Ministero, che alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione ### può ritenersi compiuta in capo al docente precario che, discriminato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile (come richiesto nella fattispecie con riferimento all'anno scolastico 2020/2021). 
Non convince, infatti, l'interpretazione di parte della giurisprudenza di merito la quale ha affermato che se il beneficio - secondo la previsione di legge - è connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, lo stesso principio deve valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza che, il riconoscimento di plurime annualità avrebbe comportato una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo. 
La Cassazione ha piuttosto affermato che in tale ipotesi il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo”, per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determinato, senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata dalla ### Ed invero, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6 del D.P.C.M. del 28.06.2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme maturate nei precedenti anni, a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale. 
Tale conclusione non è smentita dall'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, secondo cui “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”, posto che suddetta disposizione, contemplando esclusivamente la condizione soggettiva dei docenti di ruolo, perché ovviamente non ammettono tra i beneficiari la categoria dei docenti precari, va riferita alla definitiva conclusione del rapporto di lavoro per raggiungimento del massimo di servizio, per dimissioni volontarie o raggiungimento del minimo contributivo ai fini del pensionamento. 
La cessazione del singolo rapporto a termine costituisce, invece, un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato, che non può condurre alla automatica esclusione dal beneficio del bonus di 500 euro, e tanto nell'ottica, più volte segnalata dalla Suprema Corte, che ciò che rileva è la persistenza nel sistema scolastico mediante inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto), e non anche l'attualità della situazione lavorativa, tanto che il beneficio viene riconosciuto dal legislatore anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, che non risultano dunque impegnati in attività didattica (vedi, D.P.C.M. 23.9.2015 e il D.P.C.M. del 28.11.2016). 
II.2.d. Infine, per mera completezza, va disattesa, in quanto priva di fondamento, l'argomentazione (pure fatta oggetto di doglianza da parte del Ministero appellante), secondo cui in ipotesi di riconoscimento in favore del docente del bonus ### docente, il valore da attribuire andrebbe commisurato al periodo di tempo effettivamente lavorato dal precario, e tanto al fine di evitare una discriminazione alla rovescia avvantaggiando così i docenti precari rispetto a quelli di ruolo che prestano invece attività lavorativa per l'intero anno scolastico. 
La Suprema Corte, nella statuizione più volte richiamata, ha avuto modo di chiarire che “6) … l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. 
Appare evidente, dunque, il riferimento all'“annualità” della didattica, intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 dicembre e duri sino al termine delle attività didattiche; presupposto sufficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena, con esclusione di qualunque computo per giorni. 
Tale interpretazione trova conforto in più considerazioni: a) innanzitutto, nella circostanza che la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023 atteneva proprio all'ipotesi del docente precario che aveva prestato servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017 e dal 23.10.2017 al 31.8.2018, e tali periodi vengono qualificati come ‘annualità' didattica con spettanza del bonus in “misura piena” (così è dato leggere in sentenza: “10. 
Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della ### quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena”; b) ancora, nella più volte ribadita, dalla Suprema Corte, non equiparabilità, mediante fictio iuris, di tale ‘annualità' al sistema di computo per giorni dell'anzianità di servizio pre-ruolo, che prevede l'equiparabilità delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 giorni all'intero anno (art. 489 del D. Lgs. n. 297/94), facendo intendere dunque che ciò che rileva è il mero richiamo alla tipologia di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999; c) alla circostanza che la ### docenti spetta anche ai lavoratori part-time, senza computo di giorni e ore; diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'accordo - quadro sul lavoro a tempo parziale), che afferma avere il lavoratore part time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto; che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno risulta del resto confermato dallo stesso Ministero dell'### il quale nella ### 23.05.1980 n. 147 (prot. 2391/49/SR) prevede che i servizi pre -ruolo sono pienamente valutabili anche se prestati per meno di sei ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche, didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca del docente part time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno; d) ancora, alla circostanza che il recente intervento normativo, di cui all'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, confermerebbe il riferimento annuale estendendo il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile», senza ulteriori distinguo; e) infine, alla valutazione della ratio stessa dell'istituto in esame, che è quella di destinare la ### al sostegno della «formazione continua dei docenti» e a «valorizzarne le competenze professionali», che certamente non può ritenersi inferiore o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo. 
II.3. Va, infine, dato atto che, nelle more della pronuncia della Suprema Corte è stato emanato il D.L. n. 69 del 13.6.2023 (convertito dalla L. 10 agosto 2023, 103), adottato nel dichiarato intento di attuare gli “obblighi derivanti da atti dell'### europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, il quale prevede all'art. 15, che «1. ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Per quanto concerne poi la durata della prestazione il DL. n. 69/23 ha disposto, all'art. 14, che ai fini della ricostruzione della carriera «non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione», ossia la fictio iuris dell'equiparazione all'intero anno scolastico delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 gg., contenuta nell'art. 11, comma 14, della ### n. 124/99. 
Pur non trovando applicazione, ratione temporis, tale disciplina (che riconosce il beneficio «per l'anno 2023» ai soli «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile») alla fattispecie in esame, certamente avvalora l'interpretazione secondo cui il bonus di 500 euro va riconosciuto soltanto ai soli docenti che ricevono incarichi annuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999.  ###. 15 del DL. n. 69/23 non può essere esteso certamente agli anni diversi dall'a.s. 2023/24, atteso l'espresso riferimento a tale anno, il che lascia intendere l'impossibilità di applicare la disposizione agli anni precedenti (e successivi), poiché riconducibile alle norme che facendo «eccezione a regole generali o ad altre leggi», ai sensi dell'art. 14 delle ### «non si applicano oltre i casi e i tempi in essa considerati», con divieto di estensione analogica. 
II.4. Alla luce dei suesposti principi, devono essere esaminati i profili dei motivi di appello il cui esame può essere condotto complessivamente per l'intima connessione, non senza avere prima evidenziato avere del tutto omesso il Ministero appellante di muovere censura alcuna in ordine alla qualificazione e natura giuridica dei singoli rapporti lavorativi intrattenuti con la docente negli anni di cui in ricorso, ritenuti dal primo giudice (con valutazione in questa sede non censurata) perfettamente parificabili a quelli per i quali il beneficio era stato ritenuto spettante, con la conseguenza che ogni diverso accertamento risulta precluso a questa Corte per essere coperto da giudicato.  ###, in sintesi, ha appuntato le sue doglianze sulla ritenuta natura risarcitoria della domanda in luogo del riconoscimento di una tutela in forma specifica, sul riconoscimento del beneficio oltre i limiti temporali valevoli per i docenti a tempo indeterminato (entro l'anno successivo), e sulla mancata rideterminazione del beneficio in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato. 
II.5. ### precisato, non è ravvisabile un vizio di extrapetizione da parte del Tribunale, attenendo il distinguo tra adempimento in forma specifica e risarcimento del danno in forma equivalente ad una valutazione che attinge il merito della domanda, con qualificazione da attuarsi dal Giudice al momento della pronuncia. 
Come chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia compulsata in sede di rinvio pregiudiziale, e dianzi ampiamente riportata, “14) il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della #### principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno”. 
Chiarisce ancor meglio che: “le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del Ministero all'adempimento dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 euro «tramite la ### e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552)…Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli. Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto”. 
II.6. Nella fattispecie in esame, il difensore della ### in atti e all'udienza di discussione ha dichiarato essere la docente a tutt'oggi inserita nel sistema scolastico. 
In applicazione dei principi innanzi esposti, la domanda va dunque qualificata come di adempimento in forma specifica, e non anche, come ritenuto dal Tribunale, di risarcimento per equivalente: rimedio quest'ultimo riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico, avendo peraltro la stessa ricorrente nelle conclusioni invocato la condanna del Ministero all'attribuzione “del beneficio della ### del docente, istituita dalla ### n.107/2015” per la evidente necessità che il bonus fosse utilizzato nei modi e per le finalità indicate dalla richiamata normativa. 
Va, pertanto, riconosciuto il diritto all'attribuzione, in favore della stessa, della ### ed in misura piena per le ragioni in precedenza esposte. 
II.7. In conclusione, decidendo sull'appello proposto, in riforma dell'impugnata sentenza deve riconoscersi in favore di ### il diritto a fruire della ### del docente per un valore pieno di euro 500,00 in ciascuno degli anni scolastici richiesti nel ricorso introduttivo, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, con conseguente condanna del Ministero ad ottemperare in tal senso, con le maggiorazioni di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994. 
Resta assorbito l'appello incidentale ed ogni altra questione. In particolare, è assorbita la domanda con cui parte appellata ha anche chiesto in via subordinata [v. punto 2) delle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione in appello] che, in caso di accoglimento del gravame proposto dal Ministero relativo alla domanda risarcitoria “in forma specifica”, fosse ordinata la restituzione della somma di euro 1.000,00, ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado. 
Premesso infatti che il giudice dell'impugnazione che riforma la sentenza impugnata ha il potere ma non l'obbligo, purché ne ricorrano i presupposti e non siano necessari accertamenti in fatto che comportino un ampliamento del thema decidendum, di pronunciarsi d'ufficio sui conseguenti effetti ripristinatori o restitutori (così Cass. n. 24171 del 2020), tali effetti - in quanto connessi all'effetto c.d. "espansivo esterno" della riforma (art. 336, secondo comma, c.p.c.) - non discendono ipso facto dalla sentenza riformata, con la conseguenza che la parte interessata può proporre la relativa domanda in sede di impugnazione ovvero instaurando un autonomo giudizio. 
II.8. Quanto alle spese del doppio grado giudizio, atteso l'intervento chiarificatore della Suprema Corte sopraggiunto solo nel corso del giudizio con la finalità di precisare le modalità di riconoscimento del beneficio, si ritiene equo disporne la compensazione tra le parti per metà e porre la metà residua a carico del Ministero appellante, in forza della sua prevalente soccombenza, con distrazione in favore del difensore della ricorrente odierna appellata dichiaratosi antistatario. 
La liquidazione è affidata all'infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e succ. mod. di cui al d.m. n.147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e della complessità dell'attività processuale svolta.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Bari, ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Ministero dell'### e del ### con ricorso depositato in data ### e riassunto il ###, avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di ### n. 660/2023, nei confronti di ### nonché sull'appello incidentale di quest'ultima, così provvede: - accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, assorbito l'appello incidentale, in riforma della impugnata sentenza, condanna il Ministero dell'### e del ### all'attribuzione, in favore di parte appellata, della ### per un importo pari al valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n.107/2015, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito nei limiti di cui all'art.22 comma 36 della legge n.724 del 1994; - condanna il Ministero appellante al pagamento, in favore della ### della metà delle spese del doppio grado del giudizio che liquida per l'intero, quanto al primo grado del giudizio in complessivi € 1.500,00 e con riferimento al presente giudizio di appello in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione; compensa tra le parti la restante metà delle spese processuali del doppio grado del giudizio. 
Così deciso in ### addì 12.01.2026 ###.ssa ### est. 
Dott. ### n. 1141/2023

causa n. 1141/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Morgese Nicola, Vittoria Orlando

M

Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 1880/2025 del 22-12-2025

... farmaceutica di dispensazione di farmaci richiede l'intervento concessorio della pubblica amministrazione. Come conferma la Corte Costituzionale (sent. 255/2013), la farmacia “è un servizio di pubblica utilità, organizzato in funzione dell'interesse generale alla tutela della salute”, e la titolarità dell'esercizio è subordinata a un provvedimento concessorio che presuppone un atto di pianificazione territoriale. Due dimensioni pubblicistiche caratterizzano l'attività farmaceutica: la prima risponde a finalità di programmazione sanitaria e territoriale ed è affidata alla definizione della pianta organica nazionale; la seconda si esplica nel rapporto convenzionale con il SSN che disciplina i profili economici e operativi. Tale convenzione, prevista dal D.P.R. n. 371/1998, è parte integrante del sistema concessorio e vincola il farmacista al rispetto delle regole del servizio pubblico. “Il rapporto intercorrente tra le ASL e le farmacie per l'erogazione dell'assistenza sanitaria sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi della l. n. 833 del 1978 si inquadra nello schema della concessione di pubblico servizio, (Cass. civ. 2/12/2016, n. 24653 che ne trae la conseguenza (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PALERMO La Corte di Appello di Palermo - ### riunita in ### di Consiglio e composta dai ###ri Magistrati: 1) Dott. ### 2) Dott. ### 3) Dott. ### rel. est.  ha pronunziato SENTENZA nella causa iscritta al n. 965 del ### degli ### dell'anno TRA ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura acclusa alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### del ### di ### S.P.A. (p. iva ###), in persona del legale rappresentante pro tempore dottor ### rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al ricorso art. 702 bis c.p.c., rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### dell'appellante: Respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata ordinanza e per l'effetto: 1) rigettare il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dichiarando l'inefficacia di detta cessione nei confronti dell'Asp di ### 2) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio oltre accessori di legge.  ### dell'appellata: conclude per l'integrale rigetto dell'appello e dell'istanza di sospensione, con conferma dell'ordinanza gravata o comunque delle originarie istanze del proprio ricorso introduttivo; con vittoria di spese anche del grado di appello e attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Accogliendo le domande proposte da ### s.p.a., il Tribunale di ### con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunziata il 5 giugno 2020, ha dichiarato valide ed efficaci le cessioni di crediti futuri disposte, in favore di ### s.p.a., dalle farmacie del dott.  ### e del dott. ### e notificate al debitore ceduto, ### di ### nei giorni 1, 6 e 14 marzo 2019 e illegittimo, per contro, il diniego alla cessione opposto dall'A.S.P. “in virtù di innovato indirizzo strategico aziendale, correlato ad apposita determinazione cui è pervenuta il ### di questa Azienda”, comunicato con note prot. n.ro 45706 del 12.3.2019 e n.ro 54294 del 26.3.20199 Ha ritenuto il Tribunale inapplicabili alle cessioni le previsioni, qualificabili come norme eccezionali e, dunque, insuscettibili di estensione analogica: - degli artt. 69 e 70 r.d. 18.11.1923 n. 2240 -che, richiamato l'art. 9 all. E alla L.  2248/1865, subordinano l'efficacia della cessione all'espressa adesione dell'amministrazione, debitrice ceduta, al negozio-, essendo il perimetro applicativo di tali disposizioni soggettivamente limitato alle amministrazioni statali, al quale non di ascrivono le ### - dell'art. 106 comma 13 D.Lgs. n. 50/2016 -che attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di manifestare il proprio dissenso alla cessione del credito-, non rientrando il rapporto intercorrente tra l'ASP e le farmacie in alcuno degli schemi negoziali che definiscono, sotto il profilo oggettivo, l'ambito operativo della disposizione. 
Ha dunque concluso che “la cessione di credito operata a favore di ### S.p.a.  soggiace all'ordinaria disciplina codicistica” di cui all'art. 1260 c.c., non ostando alla sua operatività neppure la “circostanza che i crediti ceduti sono futuri ... non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali”. 
Infine, ha coerentemente regolato le spese di lite, ponendole a carico dell'###
Quest'ultima ha proposto appello avverso l'ordinanza censurando come erronea l'identificazione nella normativa civilistica del paradigma regolatore delle cessioni intercorse tra le farmacie e ### s.p.a., tanto più in ragione della documentata propria natura di organismo di diritto pubblico inequivocabilmente comprovata mediante produzione della ### n. 223, serie generale, del 2.9.2018, contenente l'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato stilato ai sensi dell'art. 1 comma 3 L. 31.12.2009 n. 196. Segnala la contraddittorietà del percorso motivazionale là ove, mentre nega che “il rapporto tra l'Asp di ### e le farmacie in argomento è incasellabile nella concessione di pubblico servizio dal carattere periodico e ripetitivo” (pag. 10 dell'atto di appello), al contempo, “riconosce l'esistenza di un rapporto concessorio” (pag. 11 dell'appello) tra le medesime parti.  ###, alla quale si è opposta ### s.p.a., non è meritevole di accoglimento, imponendosi piuttosto una parziale modifica e un approfondimento del percorso argomentativo seguito dal Tribunale.  ### posto dall'appellante sulla propria natura di azienda “con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale” ex art. 1 D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 (pag. 7 dell'impugnazione), di ente regionale “a istituzione necessaria con personalità giuridica pubblica”, (ancora pag. 7), di azienda o ente del ### sanitario nazionale ricompreso nella definizione di amministrazione pubblica fornita dall'art. 1, comma II, D.Lgs. n. 165/2001, di “organismo di diritto pubblico” (pag. 9) e, in ogni caso, di soggetto espressamente ricompreso “nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato ed individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni (legge di contabilità e di finanza pubblica), elenco pubblicato dall'### nazionale di statistica nella ### ufficiale n. 223, serie generale, del 28-9-2018, che consente di superare quegli arresti giurisprudenziali secondo cui le Asp sono enti pubblici economici” (pag. 10 dell'atto di appello), non scalfisce la corretta conclusione del Tribunale riguardo all'inapplicabilità alle ### dele disposizioni degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 9, allegato E della ### n. 2248 del 1865.  ### neppure tenta di misurarsi con l'argomento cardine enucleato dal Tribunale, il quale, considerato il tenore letterale delle norme e il carattere eccezionale loro attribuito, con uniformità di indirizzo, dalla giurisprudenza di legittimità ed amministrativa, ha concluso per la riferibilità di tale disciplina alle sole amministrazioni statali. 
E' sufficiente al riguardo rammentare: - che l'art. 69 del R.D. 18.11.1923 n. 2440 stabilisce che "Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento. Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio", mentre il successivo art. 70, per quel che qui rileva, dispone che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248”, il quale ultimo prevede che «sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, ne' convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata», norme tutte testualmente ed espressamente riferite allo Stato; - l'orientamento della Suprema Corte (riaffermato anche in una vertenza in cui si discuteva dell'efficacia di una cessione di crediti vantati proprio nei confronti dell'### sanitaria locale di ### la quale anche in quel caso aveva dichiarato di non accettare il trasferimento della titolarità della posizione creditoria), secondo cui “sia nella giurisprudenza ordinaria (Cass. n. 981 del 2002, Cass. n. 18601 del 2005) che all'interno della giurisprudenza amministrativa che ha avuto occasione con maggiore frequenza di esaminare la questione, si è sempre riconosciuto alla norma citata dal ricorrente, che in taluni casi subordina alla necessità della accettazione del debitore ceduto l'efficacia della cessione del credito, carattere di norma eccezionale, come tale insuscettibile di analogia ed al contrario destinataria di una interpretazione restrittiva. Scopo della norma che, contrariamente alla regola generale contenuta nel codice civile, prevede il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione di credito, è individuato dalla giurisprudenza nella finalità di garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in essa considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore potesse privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A.  secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture (Cass. 18610/2005); quindi il consenso del debitore ceduto è necessario affinchè la p.a., committente ed interessata a che l'appaltatore conservasse i mezzi per l'adempimento di appalti pubblici o forniture pubbliche che lei stessa gli aveva in parte fornito, potesse controllare a chi veniva ceduto il credito. Nel caso in esame siamo al di fuori dall'ambito di applicazione della norma innanzi tutto sotto il profilo soggettivo (la norma è applicabile solo in favore degli enti locali, mentre le ### e poi le Asl sono persone giuridiche autonome rispetto agli enti locali stessi)” (Cass. 27.8.2014 n. 18339, in motivazione; in termini, più di recente, Cass. civ. 13.12.2019 n. ###). 
Sulla scorta di tali rilievi deve ribadirsi l'inapplicabilità all'### la quale mai ha sostenuto - né potrebbe fondatamente sosteneredi essere incardinata nell'apparato organizzativo dello Stato, di una disciplina, derogatoria al principio generale della cedibilità dei crediti sancito all'art. 1260 c.c., concepita come eccezionale forma di salvaguardia degli interessi pubblici sottesi alla regolare esecuzione di contratti di durata in cui l'amministrazione statale rivesta il ruolo di committente. “Il divieto di cessione dei crediti senza l'adesione della P.A. debitrice ceduta (di cui all' art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 ) è norma eccezionale, che riguarda le sole amministrazioni statali. Pertanto essa non è suscettibile di applicazione analogica, non operando per i crediti dovuti da amministrazioni diverse, quali ad esempio le aziende sanitarie locali, che sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali” (Corte App. Ancona 5/5/2025, n. 654) Ricorrono invece -e sul punto occorre rivedere la motivazione del provvedimento impugnato i presupposti tanto soggettivi, quanto oggettivi per la sussunzione della cessione di crediti futuri delle farmacie verso l'ASP entro l'ambito applicativo dell'art. 106 D.Lgs. 18.4.2016 50 (Codice dei ###, il quale così dispone: “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”. 
La corretta valutazione dei motivi di impugnazione alla luce della disposizione normativa postula: - in primo luogo, l'identificazione della natura giuridica della “stazione appaltante” ### - quindi, l'inquadramento del rapporto che la lega alle farmacie convenzionate per l'erogazione del servizio farmaceutico; - infine, la verifica della ricorrenza di motivazioni legittimanti il rifiuto. 
Procedendo gradatamente, non può ragionevolmente dubitarsi che l'### rientri nella definizione di "pubblica amministrazione". Ai sensi dell'art. 3, D.Lgs.  30.12.1992, n. 502, come modificato dal D.lgs. 19.6.1999, n. 229, le U.S.L. -cui sono succedute, con analoga disciplina, le ### sanitarie-, sono enti dotati di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, che operano integrate nel ### per l'erogazione di servizi essenziali di interesse pubblico.  ### rientrano poi nell'ambito della ### nella sua massima estensione individuato dal D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, art. 1, comma 2, che espressamente vi inserisce "le amministrazioni, le aziende e gli enti del ### sanitario nazionale". 
La loro natura pubblicistica è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza ( 10.6.2019 n. 15579; Cass. 6.10.2011 n. 20530), che le qualifica ora come enti pubblici non economici (Cass. 27.9.2021 n. 26113 richiamata da Cass. 26.11.2021 n. ###), ora come organismi di diritto pubblico e, in ogni caso, come amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva 2014/24/UE e del ### dei ### (### Stato, Sez. III, 15.3.2023 n. 1234).
Proseguendo nella disamina, il rapporto che intercorre tra l'### e le farmacie con essa convenzionate per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica deve essere qualificato in termini di concessione di pubblico servizio. La giurisprudenza amministrativa e civile ha da tempo chiarito che l'attività di distribuzione dei farmaci al pubblico, pur essendo svolta da soggetti privati (farmacisti o società di farmacisti), assume carattere di pubblico servizio in ragione della sua essenzialità per la tutela della salute e del suo inquadramento in un sistema di convenzioni e controlli pubblici (Cass. civ. SU, 20.9.2022 n. 5678; ### Stato 10.11.2021 n. 9101). La farmacia, infatti, svolge sì attività commerciale, ma è anche e fondamentalmente parte integrante del ### in quanto contribuisce a dare attuazione al diritto alla salute riconosciuto dall'art. 32 della ### erogando prestazioni farmaceutiche in regime di convenzione, con oneri a carico del bilancio pubblico e sotto la vigilanza dell'autorità sanitaria. “Il farmacista in questo rapporto di natura pubblicistica è componente del servizio sanitario nazionale e non può, conseguentemente, essere qualificato come imprenditore, ovvero “soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. C) del D.Lgs.” (Cass. S.U. 20.11.2020 n. 26496, di seguito ripresa da Cass. 18.1.2021 n. 28564 e 21.3.2022 n. 8994). 
La strutturazione dell'attività farmaceutica di dispensazione di farmaci richiede l'intervento concessorio della pubblica amministrazione. Come conferma la Corte Costituzionale (sent.  255/2013), la farmacia “è un servizio di pubblica utilità, organizzato in funzione dell'interesse generale alla tutela della salute”, e la titolarità dell'esercizio è subordinata a un provvedimento concessorio che presuppone un atto di pianificazione territoriale. 
Due dimensioni pubblicistiche caratterizzano l'attività farmaceutica: la prima risponde a finalità di programmazione sanitaria e territoriale ed è affidata alla definizione della pianta organica nazionale; la seconda si esplica nel rapporto convenzionale con il SSN che disciplina i profili economici e operativi. Tale convenzione, prevista dal D.P.R. n. 371/1998, è parte integrante del sistema concessorio e vincola il farmacista al rispetto delle regole del servizio pubblico. “Il rapporto intercorrente tra le ASL e le farmacie per l'erogazione dell'assistenza sanitaria sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi della l. n. 833 del 1978 si inquadra nello schema della concessione di pubblico servizio, (Cass. civ. 2/12/2016, n. 24653 che ne trae la conseguenza dell'attribuzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie aventi a oggetto la pretese del farmacista al pagamento del corrispettivo dei medicinali forniti agli utenti del servizio sanitario nazionale). 
Il rapporto convenzionale che attribuisce al farmacista il compito di gestire un servizio pubblico, con l'assunzione dei rischi di gestione e la percezione di un corrispettivo non direttamente dal fruitore finale, ma dall'ente pubblico (Cass. civ. 12.4.2024 n. 2345), risponde pienamente alla definizione di concessione di servizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. vv), del D.Lgs. n. 50/2016, che la identifica come un contratto a titolo oneroso con cui una o più stazioni appaltanti o enti concedenti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi, trasferendo su questi ultimi il rischio operativo legato alla gestione dei servizi. 
La concessione che interessa in questa sede è quella di servizi, anch'essa ricompresa nell'elencazione di contratti fonte di crediti cedibili (alla condizione che non pervenga comunicazione del rifiuto dell'amministrazione) contenuta nell'art. 106 comma 13 Dlgs 50/2016. 
Con termine aspecifico riferibile a entrambe le ipotesi di concessione -di lavori e di servizi contemplate all'art. 3 del ### degli ### la norma prevede che sono opponibili alle stazioni appaltanti le “cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione”, sono qualora queste non le rifiutino. ### del legislatore per l'utilizzo di un termine generico in luogo della più precisa perimetrazione discendente dalla scelta per l'una o l'altra tipologia di concessione di cui all'art. 3, ne rileva l'intento non di escludere, bensì di ammettere tutte le declinazioni dell'istituto. 
Può dunque concludersi per la sussunzione delle cessioni oggetto di causa alla disciplina dettata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50 del 2016., così che la loro efficacia e opponibilità alla ### amministrazione restano subordinate al rispetto delle prescrizioni formali imposte dall'art. 106 comma 13 D.Lgs. n. 50/2016 (stipula mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notifica alle amministrazioni debitrici) e al decorso del termine di 45 giorni dalla notifica senza che pervenga al cedente e al cessionario comunicazione del rifiuto della debitrice ceduta.
Sulla natura del diritto di quest'ultima di rifiutare la cessione occorre adesso concentrare l'attenzione. 
Nell'assoggettamento delle parti del negozio di cessione di credito alle determinazioni unilaterali del debitore ceduto è dato ravvisare il binomio diritto potestativo - soggezione. In deroga alla previsione di carattere generale di cui all'art. 1260 c.c., alla P.A. è infatti conferito il potere di inibire l'efficacia di un contratto intercorso tra altri e dunque di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica altrui. 
Simile diritto interferisce con la mobilizzazione dei crediti, fattore di generale incremento del sistema produttivo, in quanto tale concepito dall'ordinamento come valore da tutelare e obiettivo da incentivare. 
La cessione dei crediti, invero, anche quando operata con funzione di garanzia, come nella vicenda in esame, assicura il rapido e ottimale utilizzo delle risorse attive dell'impresa, consentendo a questa di fruire di anticipazioni finanziarie e finanziamenti. ### a strumenti di credito, soprattutto nell'attuale panorama di crisi economica, agevola l'operatore imprenditoriale nell'attivazione e nell'ampliamento di circuiti economico-finanziaria virtuosi, con proficui riflessi sull'organizzazione dell'attività di impresa e sui suoi risultati. 
In quanto destinato a interferire con l'altrui libertà negoziale, oltre che sulla libera circolazione dei crediti, il diritto dell'amministrazione di opporre un rifiuto inibendo l'efficacia della cessione inter alios acta non può risolversi in arbitrio. Esso deve piuttosto, e necessariamente, legarsi a una giustificazione coerente con la ratio che sorregge la previsione derogatoria. Ratio che la giurisprudenza, di legittimità come di merito, ha ravvisato nella “finalità di garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in essa considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore possa privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture” (così Cass. civ. n.18339/2014). 
Nell'opporre il rifiuto, l'ASP di ### ha richiamato la determinazione n. 137132 del 22.8.2018 con cui il direttore amministrativo impartiva disposizione di rifiutare le cessioni di credito in considerazione del miglioramento dei tempi di pagamento e dei maggiori oneri in caso si instaurazione di un rapporto trilaterale tra cedente, cessionario e ceduto.   E' inoltre in atti la relazione prot. n. 133603 del 1.8.2019 a firma del direttore U.O.C ### dell'Asp che esplicita che in esito alla citata disposizione di servizio “tutte le cessioni di credito -senza distinzione alcunasono state oggetto di non accettazione” Proprio l'atteggiamento di indiscriminata e massiva opposizione a qualsivoglia cessione - e ciò senza considerare l'inconsistenza degli argomenti che fanno leva sulla maggiore puntualità dei pagamenti, del tutto irrilevante laddove la cessione riguardi crediti futuri, o ### sulla necessità di evitare i costi delle iniziative legali intraprese in passato dalla cessionaria ### impedisce di correlare il rifiuto all'esigenza di garantire la regolare esecuzione del contratto di durata, impendendo che nel corso del medesimo l'appaltatore si sguarnisca delle risorse erogate.
Quantunque nell'art. 106 del Dlgs 50/2016 non vi sia espressa menzione della motivazione quale condizione di legittimità del rifiuto, a ciò suppliscono i principi generali dell'ordinamento, motivo per cui, ribadito che la circolazione dei crediti può a buon diritto menzionarsi tra i pilastri economia, la sua compressione non può che correlarsi agli altri valori ordinamentali. 
Conclusivamente, dunque, l'appello deve essere respinto e, in accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio liquidate in favore di ### s.p.a.  in prossimità ai valori medi delle cause di valore indeterminabile indicati dal d.m. n. 147/2022 in € 8.000,00 -di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva ed € 4.000,00 per la fase decisionaledevono essere poste a carico dell'appellante.  P.Q.M.  La Corte di Appello, definitivamente pronunziando: rigetta l'appello proposto da ### di ### con atto di citazione notificato il ### a ### s.p.a. avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di ### il 5 giugno 2020; condanna l'appellante alla refusione in favore di ### s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 8.000,00, così come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.  30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa. 
Così deciso in ### nella ### di ### della ### della Corte di Appello il 27 novembre 2025.   ### est.

causa n. 965/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Matteo Frasca, Giulia Maisano

M

Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 81/2026 del 22-01-2026

... ITALIANO LA CORTE D'### in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati #### ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 1044 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 26.11.2025 e promossa #### con l'Avv. ### N. 56 62012 ##### con l'Avv. ### 78 ### . APPELLATO - ### Sentenza del Tribunale di Macerata n. 457/2023 del 30/05/2023 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il geom. ### premesso di aver ricevuto da ### mandato per approntare e presentare le pratiche tecnico-amministrative necessarie per dare corso ai lavori di ristrutturazione dei fabbricati rurali (casa colonica e accessorio) dalla medesima acquistati nel 2006 in ### e ### località ### di ### di reperire le ditte alle quali affidare l'esecuzione dei lavori, reperire i fornitori delle materie prime, seguire e dirigere i lavori, svolgere pratiche per l'allacciamento dei servizi, pagando i relativi diritti ed utenze, pagare appaltatori e fornitori, redigere apposita contabilità, ha convenuto in giudizio la medesima onde ottenere il pagamento dei compensi per l'attività svolta ed il rimborso delle anticipazioni effettuate, (leggi tutto)...

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N. R.G. 1044 2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'### in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati #### ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 1044 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 26.11.2025 e promossa #### con l'Avv. ### N. 56 62012 ##### con l'Avv. ### 78 ### .
APPELLATO - ### Sentenza del Tribunale di Macerata n. 457/2023 del 30/05/2023 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il geom. ### premesso di aver ricevuto da ### mandato per approntare e presentare le pratiche tecnico-amministrative necessarie per dare corso ai lavori di ristrutturazione dei fabbricati rurali (casa colonica e accessorio) dalla medesima acquistati nel 2006 in ### e ### località ### di ### di reperire le ditte alle quali affidare l'esecuzione dei lavori, reperire i fornitori delle materie prime, seguire e dirigere i lavori, svolgere pratiche per l'allacciamento dei servizi, pagando i relativi diritti ed utenze, pagare appaltatori e fornitori, redigere apposita contabilità, ha convenuto in giudizio la medesima onde ottenere il pagamento dei compensi per l'attività svolta ed il rimborso delle anticipazioni effettuate, il tutto pari ad un importo complessivo di €. 233.438,93; detratto l'acconto già ricevuto di €. 120.000,00, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma residua di €. 113.438,93, oltre ad accessori. ### si è costituita in giudizio resistendo alla domanda avanzata dall'attore e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultimo al pagamento in suo favore della somma di €. 148.485,83 o la minore somma ritenuta di giustizia, oltre ad accessori, previa dichiarazione della legittimità del diritto di recesso dalla stessa esercitato con lettera in data ###.
Il Tribunale ha così deciso: accoglie, per quanto di ragione, le rispettive domande e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore della somma di euro 115.082,24, oltre interessi moratori al tasso legale dalla data di notifica della citazione al saldo. 
Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta, della somma di euro 58.961,16 oltre interessi compensativi nella misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. da calcolare su detta somma devalutata al 03.02.2011, e via via rivalutata anno per anno a far data dal 3.2.2011 secondo gli indici
Istat sino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo, sulla somma così determinata decorreranno poi gli interessi di mora in misura legale ex art. 1284, comma 1°, Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico solidale delle parti in causa le spese della ctu.
Ha impugnato la sentenza la ### si è costituito resistendo e proponendo appello incidentale il #### motivo appello principale: ### ed ingiustizia del capo della decisione impugnata che ha riconosciuto provato il contratto di mandato asseritamente conferito dalla ### al #### motivo appello incidentale: ### del capo della decisione che non riconosce alcun compenso al geom. ### per le attività, diverse da quella di direttore dei lavori, che risultano svolte nell'interesse e per conto della mandante sig.ra ### nell'arco di quasi due anni. Il detto capo della sentenza impugnata appare violare l'art. 115 c.p.c. e gli artt. 1709 e 2225 cod. civ. nella parte in cui, negando che vi sia la prova delle svolte attività, omette di stabilire il compenso maturato.
I due motivi, connessi debbono valutarsi congiuntamente, l'uno completando l'altro. ### ammette di aver conferito al ### soltanto l'incarico di svolgere le attività tecniche propriamente rientranti nelle competenze di un geometra, ma non di reperire le imprese alle quali affidare le varie forniture e lavorazioni (muratori, idraulici, elettricisti, falegnami, ecc..) ed acquistare i materiali necessari da mettere in opera.
Tuttavia la ### ha riconosciuto dovuta al ### la somma di €.89.384,38 per spese relative alle attività svolte da soggetti che hanno realizzato le forniture con materiali reperiti dal ### Visto che la ### non ha mai dedotto di aver conferito tali incarichi, questi non potevano che essere stati conferiti dal ###
La forma del mandato è libera e la prova del mutuo consenso può ricavarsi da presunzioni.
Dunque se diversi soggetti hanno ricevuto dal ### incarichi per attività in favore della ### è evidente che tra quest'ultima ed il ### fu stipulato a monte un contratto di mandato.
Dunque si deve concordare col primo giudice circa la prova del contratto di mandato.
Il mandato è contratto che si presume oneroso (art. 1709 c.c.): ergo occorre interrogarsi circa la misura del compenso spettante al mandatario.
Il primo giudice ha ritenuto non poterlo liquidare in quanto “l'attore non ha documentato e provato quali siano gli effettivi e concreti atti compiuti quale mandatario diversi e distinti da quelli connessi ai compiti di direttore dei lavori così come difetta qualsivoglia prova del fondamento e del criterio di calcolo utilizzato per addivenire alla somma richiesta di €. 9.300,00, oltre ad accessori.” ### ha gravato tale statuizione, elencando nel motivo le attività che egli avrebbe svolto, ma quanto alla consistenza economica del compenso si limita a dedurre “appare più che equa la somma di € 9.300,00 + accessori indicata dal geom. Rieti”. ### accenno ad un criterio economico è quello della provvigione del 3% che spetterebbe mediamente per le intermediazioni immobiliari, attività svolta dal ### nel reperire gli immobili: ma che non può essergli compensata, siccome riservata agli iscritti all'apposito albo.
Neppure in appello quindi sono stati forniti argomenti per ritenere la proposta cifra di euro 9.300 di compenso, sarebbe congrua.
Anche questa statuizione del primo giudice va quindi confermata. ### motivo di appello principale: ### ed ingiustizia del capo della decisione impugnata che ha ritenuto provato il diritto del ### al rimborso da parte della ### della somma di € 123.447,86 a titolo di anticipazioni per spese. ### lamenta che il primo giudice non ha considerato l'omessa presentazione di rendiconto dal parte del ### che condiziona il diritto del mandatario non solo al compenso, ma anche al rimborso delle spese.
Tuttavia il rendiconto è stato proposto dal ### alla ### prima con mail del 30.5.2008, e poi con raccomandata a.r. del 20.6.2008.
In secondo luogo la ### rileva come siano insufficienti gli indizi posti dal primo giudice a fondamento della presunzione di pagamento da parte del ### dei lavori per la somma poi concessa, soprattutto laddove si confrontino col fatto che a nessuna di queste spese corrisponde una fattura (né intestata a ### nè a ### e che non è stata fornita la prova che le somme occorrenti a pagare le opere in questione siano state effettivamente corrisposte dal ###
Ora, questa Corte non può non rilevare la equivocità insita nel fatto che opere siano state fatte e beni forniti, senza che nessuno ne richieda il pagamento ed emetta fattura.
Ciò non toglie che non possa revocarsi in dubbio (e a ben vedere neppure la ### lo mette in discussione) che le opere siano state fatte e pagate, visto che nessuno ha chiesto il saldo. ### non le ha di certo pagate, quindi non rimane altra possibilità che individuare il ### come pagatore: ciò che può ritenersi confermato dal fatto che il ### aveva l'incarico di curare i lavori (ecc.) e che la mandante - committente, risiedeva in ### (dov'era anche complicato inviare delle fatture, da parte degli artigiani intervenuti).
Rimane da stabilire il quantum, al quale fine il primo giudice ha disposto una perizia, che ricostruisse la spesa congrua per i lavori eseguiti, come dimostrati in atti, sia dai progetti presentati dal ### che dalle testimonianze degli artigiani intervenuti, che hanno confermato i computi metrici dei lavori fatti. ### l'appellante, siccome il Ctu ha riferito di non aver potuto constatare materialmente le opere in quanto “i due corpi di fabbrica sono stati interamente ristrutturati di recente (v. documentazione fotografica in allegato n .3) e, quindi, gli interventi progettati e diretti dal #### non sono attualmente visibili sul posto” l'elaborato non sarebbe tesaurizzabile per il giudizio.
Il fatto è che il Tribunale, con gli articolati quesiti posti, ha disposto che il consulente ricostruisse i costi, dagli atti del processo: ovvero progetti e testimonianze, e questo il Ctu ha fatto, pervenendo, mediante sviluppo di calcoli aritmetici (quantità per prezzo) alle somme poi dal primo giudice liquidate e che debbono qui confermarsi. ### motivo di appello principale: ### ed ingiustizia del capo della decisione impugnata che ha accolto la domanda del ### per il pagamento da parte della ### della somma di € 22.250,00 a titolo di compensi per l'espletata attività professionale ### motivo appello incidentale: ### della decisione nella parte in cui, in violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., non condanna l'obbligata ### al pagamento del contributo ### ed
I.v.a. sul compenso profes-sionale di € 22.250,00.
Anche questi motivi vanno trattati congiuntamente. ### denuncia che il ### incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato contenuto nell'art. 112 C.p.c., ha del tutto trascurato di pronunciarsi sull'eccezione di inadempimento contrattuale dalla stessa proposta. ### la ### il ### nell'espletamento della sua attività professionale, si è reso responsabile di diverse inadempienze: 1) aver diretto opere abusive e difformi dalle volontà della proprietaria, determinando l'apertura di un procedimento penale, il sequestro dell'immobile con fermo dei lavori per oltre un anno, la necessità di procedere alla sanatoria edilizia ed ambientale dello stesso, la necessità di procedere all'elaborazione di progetti da depositare anche presso l'ex ###, la condanna penale della convenuta, 2) aver mal diretto i lavori tanto che le opere eseguite sotto la direzione del ### sono risultate affette da errori ed imperfezioni” tanto da costituire il presupposto per la sua condanna al risarcimento dei relativi danni per la somma di €. 54.867,00 (come stabilito in parte non gravata della sentenza impugnata). 3) illegale apposizione da parte sua di firme apocrife della convenuta su documenti depositati presso il
Comune di ### quali la DIA protocollata al 3195 in data 28 marzo 2007, la richiesta di rilascio di permesso di costruire depositata il ###, la richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche depositata il ### l'istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria depositata il ###.
Dunque ravvisa un errore, l'appellante, in capo al primo giudice che dopo aver ritenuto dimostrata “la sciatteria con cui il ### ha svolto la sua attività e gestito i lavori del compendio immobiliare della convenuta e giustifica il diritto di recesso comunicato dalla convenuta in data ###” non ne fa derivare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., il rigetto della domanda avversaria avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali.
Il fatto è che il primo giudice ha condannato il ### a risarcire tutti quei danni, mentre per evitare il pagamento del compenso, avrebbe dovuto (e non lo è stata) essere proposta domanda di risoluzione;
Cass. 27042/2024 “Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.”
Vi è da dire, a chiusura dell'argomento, che la risoluzione era preclusa tuttavia alla ### che, prima del giudizio era receduta dal contratto col ### non potendosi risolvere un contratto cessato.
Quanto alla doglianza del ### per cui la somma di € 22.250,00 riconosciutagli come compenso, andava maggiorata di cassa ed iva, è infondata, perché la perizia considera tale somma comprensiva di cassa ed iva. ### motivo appello incidentale: ### ed ingiusta risulta la sentenza impugnata nella parte in cui, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e 2233 cod. civ. omette di riconoscere il compenso dovuto al geom. ### per la progettazione della piscina ed il deposito della relativa D.I.A. 
Sul punto, è sufficiente osservare come il ### rispondendo a corrispondente osservazione del consulente di parte del ### ha chiarito di non aver reperito in atti alcuna documentazione relativa alla progettazione della piscina ed alla presentazione della dia, mentre il documento n. 23 indicato dall'appellante incidentale come la dia con indicazione della piscina, in realtà è costituito da una contabile di bonifico alla #### motivo appello incidentale: ### ed iniquo il capo della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale:
A) Dispone la restituzione dei diritti pagati al Comune dalla ### per il rilascio della
Concessione in sanatoria;
B) In violazione degli artt. 1665, 1667, 2226, 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., ritiene provati vizi delle opere elencati in modo del tutto generico ed approssimativo, non documentati né descritti, escludendo anche la decadenza di cui all'art. 1667, comma 3, cod. civ. e liquidando per danni la somma di € 54.867,00, oltre accessori, facendo propria una ### del ### Agr. Agostini, fatta “a corpo”, criticata anche dal CTU che conclude di non avere elementi oggettivi per valutare.
Neppure questo motivo può condividersi.
Quanto al rimborso degli oneri pagati per sanare gli abusi commessi dal ### (che si è autoqualificato factotum dei lavori) è evidente che costituisce un danno patito dalla ### conseguente alla negligenza del ### nel commettere l'abuso.
Quanto ai vizi, in disparte la tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c., siccome proposta solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. (vecchio rito) e non alla prima udienza, trattandosi di eccezione conseguente alla domanda riconvenzionale della ### vi è da rilevare come l'opera non sia stata completata e tantomeno accettata dalla committente, di talchè il termine non decorre (ex multis
Cass. 22649 del 5 agosto 2025).
Quanto alla prova dei vizi, il primo giudice, a parer di questa Corte, la ha correttamente desunta dalla istruttoria dibattimentale. ### ha prodotto una relazione asseverata, che descrive puntualmente i vizi, redatta da ### la relazione, di per sé, non ha alcuna dignità di prova, esaurendosi il proprio effetto in deduzioni difensive.
Costituisce invece piena prova la deposizione che l' ### ha reso a conferma della esistenza dei dati obiettivi rappresentati della relazione.
A sostegno della genuinità della deposizione dell'### soccorre quella che ha reso ### che ha confermato l'esecuzione di alcune delle lavorazioni conseguenti ai vizi (regolarmente fatturate).
Infine, lo stesso #### con il suo documento n. 5 ha confermato l'esistenza di taluni vizi (stato delle finestre della casa piccola per vernice inesistente e colorazione non soddisfacente, finestra del bagno non apribile, ruggine nelle cerniere, legno interno e esterno porta finestre porta finestre non corrispondenti e inaccettabili, porte casa principale montate male, con viti nere sui battenti, non protette o verniciate, necessità di sostituzione di due finestre nella casa piccola, verniciatura camini casa piccola, maniglie finestra cucina casa principale da sostituire). ###.t.u., ha poi constatato in loco la corrispondenza delle opere ai vizi denunciati e quantificato sulla scorta del prezziario corrente, i costi dell'emenda.
Quinto motivo di appello incidentale: errata totale compensazione delle spese di causa.
Si duole il ### che la ### sarebbe risultata in primo grado, maggiormente soccombente rispetto a lui e quindi l'integrale compensazione delle spese sarebbe ingiustamemnte penalizzante.
In verità le domande di entrambe le parti sono state solo in parte accolte, palesando un esito della lite sostanzialmente equivalente, ciò che ha legittimato la compensazione integrale in primo grado.
Entrambi gli appelli vanno pertanto rigettati, per modo che la reciproca soccombenza legittima la compensazione anche delle spese di questo grado.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, devono rigettarsi appello principale ed incidentale, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ### nei confronti di ### e sull'appello incidentale di quest'ultimo, così provvede: rigetta appello principale ed incidentale; compensa le spese di giudizio.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 ###
Avv. #### 

causa n. 1044/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gianmichele Marcelli, Caparrini Carlo

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