... danno di tipo equitativo (per giorni d'inabilità temporanea e per punto percentuale d'invalidità permanente) che, prescindendo da ogni riferimento al reddito lavorativo, sia da calcolarsi in relazione alla gravità della lesione subita dalla vittima a seguito del sinistro, tenuto conto sul calcolo dell'inabilità temporanea della consistenza della malattia e sul calcolo dell'invalidità permanente della natura
###. 47156/2022
e dell'entità dei postumi residuati nonché dell'effettiva incidenza, nel caso concreto, della menomazione.
Tanto premesso, il danno da inabilità temporanea, può liquidarsi equitativamente, considerata l'età del soggetto, le sue attitudini e le sue abituali occupazioni, nella somma di € 56,18 per inabilità totale , € 28,09 per inabilità parziale al 50 %.e di € 14,045 per inabilità parziale al 25 %.
Il risarcimento, pertanto, in ragione della durata dell'invalidità accertata per ### può determinarsi in complessive € 2.387,65, ivi comprese € 1.685,40 per 30 giorni d'inabilità totale, € 561,80 per 20 giorni di inabilità parziale al 50% ed € 140,45 per 10 giorni di inabilità parziale al 25%.
Sotto il profilo del danno biologico da inabilità (leggi tutto)...
causa n. 47156/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Anna Garofalo