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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 1544/2026 del 27-02-2026

... 40 giorni di ITP al 25% ed un “danno biologico permanente” quantificabile nel 9%. Tanto premesso, trattandosi di lesione cd. micropermanente, contenuta nel limite del 9%, la liquidazione deve avvenire facendo riferimento alla tabella approvata ai sensi dell'art. 139 D. lgs. 209 del 2005, nella sua piu aggiornata versione che, allo stato, si identifica in quella adottata dal D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. ### n. 176 del 31/07/2025. Di conseguenza, tenuto conto dell'eta del leso (anni 51) al momento di verificazione del sinistro, si avra il seguente conteggio: tabella di riferimento 2025-2026 Eta del danneggiato alla data del sinistro 51 anni ### di invalidita permanente 9% pag. 20/26 Punto base danno permanente € 963,40 Giorni di invalidita temporanea totale 30 Giorni di invalidita temporanea parziale al 75% 0 Giorni di invalidita temporanea parziale al 50% 30 Giorni di invalidita temporanea parziale al 25% 40 Indennita giornaliera € 56,18 CALCOLO del ### Danno biologico permanente € 15.854,19 Invalidita temporanea totale € 1.685,40 Invalidita temporanea parziale al 50% € 842,70 Invalidita temporanea parziale al 25% € 561,80 Totale danno biologico (leggi tutto)...

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causa n. 4310/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Massimiliano Sacchi, Cocchiara Alessandro

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Giudice di Pace di Perugia, Sentenza n. 4/2026 del 04-01-2026

... delle ### riportando gli importi relativi ai punti di invalidita come aggiornati dal D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. ### n. 176 del 31/07/2025 e decorrenti dal mese di aprile 2025, allo stesso devono essere riconosciuti i seguenti importi: € 2.207,15 per danno biologico permanente, € 1.053,38 per invalidita temporanea, € 815,13 per danno morale pari al 20%, € 1.862 per spese mediche comprese le spese della ctp (Cass. n. 26729 del 15 ottobre 2024) e così complessivamente € 5.937,66. Considerando che la compagnia ha corrisposto la somma di € 1.000 la stessa dovra versare l'ulteriore importo di € 4.937,66. Per quanto riguarda il danno del veicolo e l'antieconomicita delle riparazioni la tesi di ### si scontra con la realta fattuale e con i principi giurisprudenziali consolidati. La Cassazione (ordinanza n. 10686 del 2023) i cui principi sono da applicare alla fattispecie in esame, ha stabilito che il danneggiato puo optare per la riparazione anche quando i costi superino il valore commerciale del veicolo, purche non ne derivi un indebito arricchimento. Nel caso di specie, ### ha effettivamente riparato il veicolo in economia, come documentato dalle fatture prodotte. Non (leggi tutto)...

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causa n. 2187/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Cristiana Cristiani

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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 2070/2025 del 31-12-2025

... ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale: INVALIDITA' ### in misura relativa del 100%: gg. 7 ###; INVALIDITA' ### in misura relativa del 50%: gg. 20 ###; INVALIDTA' ### in misura relativa del 25%. gg. 20 ###. ### del 4% per gli esiti di “sindrome algo disfunzionale in sede dell'elemento dentario 21 e nocumento estetico in sede ###regione sottomentoniera centrale-esterna dx". Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (11 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU nonché le note tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (sulla relativa applicabilità, cfr. Cass. ###/2023), il danno biologico subito dall'attore andrebbe equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di euro 8.817,00, così determinata: Danno non patrimoniale risarcibile € 6.287,00 Invalidità temporanea totale € 805,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00 In ordine al danno patrimoniale, dovrebbero essere riconosciute le spese ritenute congrue dal CTU dr. ### nella misura complessiva (leggi tutto)...

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causa n. 514/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Pierri Valentina

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Giudice di Pace di Ischia, Sentenza n. 970/2025 del 11-12-2025

... lesioni riportate dall'infortunato ed ha quantificato la invalidita' temporanea parziale ITP in gg. 20 valutabile al 75%, un ulteriore periodo di inabilita temporanea parziale ITP di giorni 20 valutabile al 50% oltre ad un danno biologico residuale permanente del 3%, che ha adeguatamente motivato, tenuto conto delle argomentazioni e dei rilievi critici del consulente di parte. All'attore pertanto spetta:il danno biologico permanente pari a € 2.323,72 una invalidità temporanea parziale al 75% di € 842,70 una invalidita' temporanea parziale di al 50% di 561,80 il danno morale ( 33% sul biologico) di € 774,50 rimborso spese mediche documentate pari ad € 2120,00 ###: € 4.714,72 Questo giudice quantifica (nel limite della competenza per valore ex art. 7 c.p.c ad esso attribuita) in complessivi € 3.536,04 pari al 75% la somma congrua ed equa per l'integrale ristoro del danno da lesioni personali riportate dall'attore, corrisposti all'attualità, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Nessuna prova è stata fornita circa l'esistenza di danni da lucro cessante. . Spese secondo soccombenza, liquidate in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario. P.Q.M. Il (leggi tutto)...

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causa n. 94/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Angela Castagliuolo

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Tribunale di Pescara, Sentenza n. 257/2025 del 04-03-2025

... risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilita' temporanea o dell'invalidita' permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il piu' elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il piu' elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge” .È noto poi che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, tale liquidazione non può essere compiuta utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, posto che essi, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20615 del 14/10/2015).Occorre, infatti, tenere (leggi tutto)...

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causa n. 4420/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Villani Rossana

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