... in assenza della ### creditore che aveva iscritto ipoteca sulla quota dei compartecipi, convenuti dal ### con la -2-
domanda di scioglimento della comunione, la quale era intervenuta nel giudizio di primo grado.
Senza che sia necessario approfondire il tema della posizione, nei giudizi di scioglimento della comunione, dei creditori e aventi causa di uno dei comproprietari, in relazione alla tutela accordata a tali soggetti dall'art.
1113 c.c., ai fini che qui rilevano, è sufficiente richiamare il principio secondo il quale il creditore ipotecario, chiamato nel giudizio di divisione a norma dell'art. 1113, terzo comma, c.c., assume la posizione di litisconsorte soltanto con l'effettivo intervento, per effetto del quale la divisione è efficace nei suoi confronti. Così, mentre non ricorre la necessità d'integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello nei confronti del creditore ipotecario che, ritualmente chiamato nel giudizio di primo grado, non vi sia intervenuto volontariamente (Cass. 7485/1991), tale necessità ricorre quando il creditore iscritto si sia avvalso del diritto di intervento. Se il creditore iscritto, già intervenuto in primo grado non sia stato citato in (leggi tutto)...