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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9549/2025 del 11-04-2025

... 165.842,57, di cui € 152.754,00 da contratto di mutuo ipotecario fondiario, € 10.744,57 da contratto di finanziamento chirografario ed € 2.344,00 da contratto di apertura di credito in conto corrente -, una volta avviata dai debitori la procedura di omologazione del piano del consumatore, propose opposizione ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 3 del 2012. Il piano prevedeva, per quanto di interesse in questa sede, il soddisfacimento del credito ipotecario della ricorrente nella misura del 75%, ripartita in 129 rate mensili a decorrere dall'undicesimo mese successivo all'omologazione. Il giudice delegato omologò la proposta, cui fece seguito il reclamo dell'attuale ricorrente. In particolare, BNL lamentò che il piano avesse previsto ad un tempo lo stralcio e la dilazione ultrannuale del pagamento del credito ipotecario, senza il suo consenso, e che non fosse stato riservato alla parte di credito ipotecario incapiente sul valore del bene ipotecato il medesimo trattamento riservato ai creditori chirografari. Il Tribunale di Vasto rigettò il reclamo. Contro il decreto del Tribunale BNL ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. ### e ### si so no difesi con (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Terrusi Francesco, Zuliani Andrea

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 2250/2023 del 20-03-2023

... spese specifiche, l'importo distribuibile al creditore ipotecario è pari a circa il 38% dell'importo insinuato (a fronte, come detto, di un credito ipotecario ammesso al passivo di € 2.232.660,03). In più il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di ### riguarda anche uno scoperto di conto corrente che non godeva di prelazione ipotecaria nemmeno nei confronti della debitrice principale (ed ammesso al passivo della debitrice principale fallita ### per € 65.652,44 in via chirografaria). Non esiste quindi alcuna concreta prospettiva di ottenere soddisfazione in sede fallimentare del residuo credito vantato dalla attrice (ben superiore alla somma oggetto della ingiunzione nei confronti del sig. ### la cui fidejussione era limitata ad un importo massimo garantito inferiore); se non addirittura per importi anche superiori poiché gli accantonamenti eseguiti ai sensi dell'art. 113 L.F. potrebbero anche essere erosi da spese prededucibili future attualmente non stimabili. Inoltre, stante la responsabilità solidale del sig. ### con quella della ### s.r.l., i convenuti avrebbero dovuto dimostrare che la restante parte del patrimonio di ### (e non quello di eventuali altri condebitori (leggi tutto)...

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causa n. 45779/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Pipicelli Francesco, Barbata Mario

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 480/2023 del 23-01-2023

... dichiarando inammissibile nell'anno 2013 la domanda di concordato non ne pronunciava il fallimento (evidentemente, in assenza di istanze dei creditori ma anche della ### della Repubblica). Il fallimento veniva dichiarato a distanza di circa quattro anni dalla definizione della procedura concordataria e a circa tre anni dalla vendita. In quella situazione, il ### avrebbe dovuto eseguire indagini sulla società preconizzando una responsabilità del suo amministratore che avrebbe generato un debito con la conseguenza ### - ####.G. 28685/2021 che il bene sarebbe stato sottratto ai creditori che su di esso avrebbero avuto diritto a soddisfarsi per il vittorioso esperimento di una futura azione di responsabilità. In altre parole il ### avrebbe dovuto prevedere nell'ordine: 1) che dopo circa tre anni dal compimento dell'atto sarebbe intervenuto il ### della società, pur se lo stesso non veniva dichiarato nemmeno dal ### al momento della declaratoria di inammissibilità del concordato; 2) che il ### avrebbe individuato condotte censurabili nell'operato dell'ex amministratore e che lo stesso sarebbe stato autorizzato ad esperire l'azione di responsabilità; 3) che il debitore sarebbe (leggi tutto)...

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causa n. 28685/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Agnese Vincenza

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 8509/2023 del 02-11-2023

... Milioni che evidenzia n. 13 rate del finanziamento ipotecario non pagato), la banca aveva risolto il mutuo per inadempimento della ### intimando il pagamento del residuo credito, e ne aveva segnalato il passaggio a sofferenza alla ### dei ### della ### d'### nel settembre 2015 (doc.6 parte attrice: raccomandata del 16.9.2015 di comunicazione a ### della segnalazione “a sofferenza” del credito in centrale dei rischi ###; II) sempre prima della compravendita, come da accettazione di ### datata 16 marzo 2018, ### e BPM avevano concordato una transazione non novativa, per effetto della quale la banca aveva accettato la somma di euro 550.000,00 a saldo e stralcio del proprio maggior credito (doc.7 parte attrice) e successivamente le parti avevano stabilito che l'immobile sarebbe stato venduto e che la somma pattuita in via transattiva sarebbe stata corrisposta alla banca direttamente dall'acquirente ### s.r.l. (doc.8 parte attrice, comunicazione della banca del 23 marzo 2018); III) la banca, nel comunicare la propria accettazione (con raccomandata del 23 marzo 2018 indirizzata anche a ### - doc.8, citato) precisava anche che, “poiché il mutuo in oggetto è stato risolto, non vi sarà (leggi tutto)...

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causa n. 4586/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Pipicelli Francesco, Barbata Mario

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Tribunale di Torino, Sentenza n. 2665/2020 del 23-07-2020

... in considerazione che è stata avanzata istanza di concordato in continuità [..] propone al ### la classificazione del rapporto tra i crediti a sofferenza”. ### esprime parere favorevole alla classificazione tra i crediti in sofferenza, ma “il Consiglio di ### delibera di non classificare il rapporto tra i crediti a sofferenza in attesa di conoscere gli esiti della richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo”. In data ### il Consiglio di ### recependo le indicazioni derivanti dalla visita ispettiva della ### d'### delibera finalmente di classificare la posizione in oggetto tra i “crediti in sofferenza. Il #### e i soci illimitatamente responsabili sono dichiarati falliti dal ### di Saluzzo. A giugno 2012, quando matura il progetto di continuare l'attività (o almeno parte dell'attività) di ### con la cessione del c.d. portafoglio clienti a ### S.r.l., questa società ha un'unica posizione aperta con ### consistente in un mutuo ipotecario di originari € 700.00,00, che è già classificata come “incaglio” ed è sotto osservazione del ### (doc. 30 att.) a decorrere dal marzo 2010 per il difficoltoso ammortamento del mutuo, con plurime rate insolute alla (leggi tutto)...

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causa n. 16145/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Astuni Enrico, Ratti Gabriella

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