... differenziato, con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001, in attuazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato oggetto della direttiva n. 99/70/CEE”. (Cass. 196/2016).
In conclusione, a parità di mansioni e in mancanza di ragione oggettive che giustifichino la disparità di trattamento, non sono ammissibili differenziazioni economiche correlate unicamente alla tipologia di contratto di lavoro.
Nei precedenti sopra citati si fa riferimento ai contratti a termine, ma tali principi risultano applicabili a qualsiasi forma contrattuale di lavoro che sia precaria, ivi compresa quale del lavoro socialmente utile che viene qui in rilievo.
In fattispecie sostanzialmente identica, la Suprema Corte ha affermato che “I contratti di lavoro a termine, volti alla stabilizzazione dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili, stipulati da una P.A. sulla base di norme di legge regionale, non possono essere esclusi, in via di principio, dall'applicazione dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla ### n. 1999/70/CE del Consiglio, (leggi tutto)...
causa n. 860/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Marco Antonino Pennisi