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Corte di Cassazione
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Tribunale di Chieti, Sentenza n. 339/2025 del 14-10-2025

... norme del ### regolanti gli istituti dell'orario di lavoro e dei relativi trattamenti retributivi. In particolare, l'art. 11 del ### applicato al rapporto (doc. n. 5 di parte ricorrente) riguardante l' “### di lavoro per il personale viaggiante” prevede che “1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 11 bis, l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore. La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 6 mesi, al netto delle giornate non lavorate ma retribuite, la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia: • il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto; in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del (leggi tutto)...

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causa n. 1226/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ciarcia Laura

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13

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1835/2026 del 27-01-2026

... stregua del concreto svo lgimento de l rapporto di lavoro, irrazionale e pregiu dizievole de l bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso (in ta li termini v. sent enza n. 7577 del 20/04/2004, sentenza n. 5049 del 26/02/2 008; quest'ultima richiamata dalla ### territoriale). ###. n. 5023 /2009, pure richiamat a dalla ### d'appello, aveva confermato i med esimi principi di diritto in relazione a fattispeci e d i lavoro discontinuo pressoché sovrapponibile a quella che ci occupa, perché relativa al lavoro di un autista adibito a trasporto merci. Questa decisione, inoltre, aveva specificato che il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, computabile, invece, a tali fini, e che trova applicazione anche nel lavoro discontinuo, consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede di lavoro o a subire una qual che limitazione, mentre, nel seco ndo, pur restando inoperoso, è obb ligato a tenere costant emente disponibile la propria (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Manna Antonio, Caso Francesco Giuseppe Luigi

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7

Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 1390/2023 del 20-09-2023

... inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore” (n. 29102/2019). La circostanza che il recesso sia stato intimato per ragioni connesse alla cessazione di un appalto, non rileva, atteso che, come affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 29922/2018: “I principi enunciati chiariscono la distinzione tra le differenti situazioni di fatto riferite al recesso dell'originario datore di lavoro ed alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. La garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante, di natura contrattuale collettiva, mira ad assicurare la stabilità e continuità dell'occupazione, ma lascia distinti i rapporti lavorativi, (non a caso si definisce un rapporto ex novo con l'impresa subentrante), sicché non solo una regola contrattuale non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali. Anche nelle ipotesi del passaggio da un appalto (leggi tutto)...

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causa n. 948/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Lo Feudo Vincenzo

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 1632/2025 del 11-08-2025

... prestazione, senza un'allegazione specifica dell'orario di lavoro ma demandando integralmente ai dischi cronotachigrafici - con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario. La valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio incombe sul lavoratore (Cass. lav., 29.1.2003, n. 1389). Con riguardo al personale addetto al trasporto di persone e di merci, a norma del n. 8 della tabella approvata con R.D. n. 2657 del 1923 indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, è escluso dalla regolamentazione prevista dall'art. 2108 c.c., la quale si riferisce esclusivamente alle prestazioni di lavoro regolate dal R.D. n. 692 del 1923 e dal R.D. n. 1955 del 1923 (Cass. lav., 14.4.2000, n. 4886). In tema di lavoro discontinuo, caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro e il relativo limite risulti in (leggi tutto)...

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causa n. 8077/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Ricchezza Valentina

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24

Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 146/2025 del 12-05-2025

... prevista. Si consideri, sul punto che l'orario di lavoro e i tempi di guida nel settore dell'autotrasporto sono regolamentati, rispettivamente, dal D.Lgs. n. 234/2007 e dal ### 561/2006, che disciplinano non soltanto i tempi che l'autista trascorre alla guida dell'automezzo, ma anche tutti i periodi nei quali egli è a disposizione dell'azienda, compresi i periodi di attesa (prima che il viaggio inizi e durante il carico e scarico). Fanno parte dell'orario di lavoro svolto tutti i periodi in cui l'autista non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, distinguendosi il personale viaggiante semplice e il personale viaggiante discontinuo, a seconda che le mansioni richiedano un impegno lavorativo assiduo e continuativo ovvero consentano intervalli più o meno ampi di inoperosità. Nella contrattazione collettiva di settore, l'attività del personale viaggiante discontinuo è caratterizzata proprio dall'alternanza di periodi di lavoro e periodi di pausa (o disponibilità), cosicché il tempo di lavoro non coincide con il tempo di presenza. In particolare l'art. 11 bis ### prevede per il personale viaggiante, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide (leggi tutto)...

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causa n. 188/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Fabrizio Riga, Anna Maria Tracanna

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