... decreto Balduzzi e sino all'entrata in vigore della c.d. legge Gelli - ### su cui ci si soffermerà infra, la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria deve essere qualificata come responsabilità contrattuale.
Successivamente, poi, con l'art. 7, comma 3° ### 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli - ###, ha stabilito che “l'esercente la professione sanitaria … risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”, con ciò qualificando espressamente la responsabilità del medico come “extracontrattuale”, salvo il caso di stipulazione di un vero e proprio contratto di prestazione d'opera professionale tra medico e paziente.
Tuttavia, come ancora evidenziato in giurisprudenza, tali norme, aventi natura sostanziale, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi N. 660/2024 R.G. 19 / 44
anteriormente alla loro entrata in vigore (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 11 novembre 2019, n. 28994).
Dunque, si deve ribadire che nel caso di specie, anche la responsabilità dei medici deve essere valutata sulla base dei criteri (leggi tutto)...
causa n. 660/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Michele Moggi