... nell'esercizio dell'azione giudiziale, attenendo la legittimazione ad agire dell'attore alle condizioni, non ai presupposti dell'### ai quali ultimi soltanto è applicabile il principio secondo cui essi debbono esistere al momento della domanda (v. Cass., 3, n. 882 del 20/3/1969, Cass., 3, n. 11828
del 13/12/1990)” (Cass. n. 14712/2025).
In altri termini, dunque, il difetto di legittimazione attiva iniziale può essere sanato, in quanto l'intervento in giudizio del soggetto che è l'effettivo titolare del diritto (il cessionario) è sufficiente a sanare il vizio dell'atto introduttivo promosso da chi non ne aveva più titolo (il cedente). E ciò in quanto il rapporto processuale, una volta instaurato, prosegue validamente nei confronti della parte legittimata, indipendentemente dal destino della parte originaria che era priva di legittimazione.
Nel caso di specie, dunque, sebbene ### non avesse la legittimazione ad agire in via monitoria, in quanto, contestualmente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data ###, il credito vantato nei confronti della opponente era stato ceduto alla ###
s.r.l., la costituzione nel giudizio di opposizione della cessionaria, quale effettiva (leggi tutto)...
causa n. 65495/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Paolo Goggi