... rispetto al momento in cui il ricorrente era andato in congedo straordinario ex L. 104/1992, il numero di dipendenti era stato sempre lo stesso, evincendosi unicamente l'avvenuta sostituzione del ### con il dipendente ### assunto contestualmente al suo congedo ed addetto allo scalo di alaggio, come, d'altronde, il ### che si era ammesso, in memoria (v. anche formulazione dei capitoli di prova) che fosse addetto sia al magazzino che proprio allo scalo di alaggio.
Ad ogni modo, una quanto meno parziale sovrapposizione tra le posizioni del ### e il ### si evince dal fatto che, anche ammettendo che il primo si dedicasse solo al magazzino, il secondo, comunque, nei momenti liberi dallo scalo, faceva anch'egli lavoro in magazzino.
Dunque, il fatto che, dopo il licenziamento, siano andati via (per dimissioni) tre lavoratori, sostituiti da due unità, non prova l'esistenza di una effettiva riorganizzazione aziendale quale ragione del licenziamento irrogato.
###, va osservato che la lettera di licenziamento non parlava, quale ragione oggettiva, di una riorganizzazione aziendale quanto, invece, dell'esigenza di una mera riduzione di personale, per asserito calo di lavoro della cooperativa, ossia per (leggi tutto)...
causa n. 351/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Sbano Arianna, Santini Luigi