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Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 503/2026 del 26-03-2026

... comprovato e, quindi, tale da poter da solo sorreggere il licenziamento, malgrado il concorrente motivo illecito (Cass. n. ### del 2018). Affinché resti escluso il carattere determinante del motivo illecito ex art. 1345 cod. civ. non è sufficiente che il datore di lavoro alleghi l'esistenza d'un giustificato motivo oggettivo, ma è necessario che quest'ultimo risulti comprovato e che, quindi, possa da solo sorreggere il licenziamento, malgrado il concorrente motivo illecito parimenti emerso all'esito di causa (v. Cass. sent. ### del 2018 cit; nella vicenda ivi esaminata era stato positivamente dimostrato soltanto il motivo illecito, mentre non era emersa la prova di quello lecito, ossia del giustificato motivo oggettivo allegato dalla società). Peraltro, proprio la gravità della condotta rende irrilevante la denunciata mancata affissione del codice disciplinare posto che, come noto, In materia di licenziamento disciplinare, il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano (leggi tutto)...

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causa n. 4240/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Cavalcanti Fedora

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 92/2026 del 25-02-2026

... Costituisce principio consolidato che il divieto di licenziamento durante il periodo di comporto opera esclusivamente con riferimento al recesso determinato dall'assenza per malattia e non si estende al licenziamento per giusta causa fondato su fatti disciplinarmente rilevanti autonomi e anteriori rispetto all'insorgenza dello stato morboso. La tutela approntata dall'art. 2110 c.c. è infatti diretta a impedire che l'assenza per malattia costituisca motivo di recesso; essa non può, invece, tradursi in una forma di temporanea immunità rispetto all'esercizio del potere disciplinare per condotte pregresse idonee a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario. Nel caso di specie, i fatti posti a fondamento del licenziamento si sono verificati tra l'8 e il 16 maggio 2024. La ricorrente si è messa in malattia a partire dal 17 maggio 2024 e la contestazione disciplinare è stata formalizzata il 20 maggio 2024, data in cui è stata Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/02/2026 disposta anche la sospensione cautelare dal servizio. Poiché i fatti oggetto di addebito si erano già consumati prima dell'insorgenza della malattia, determinando una compromissione immediata e irreparabile del (leggi tutto)...

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causa n. 85/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Grosso

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 506/2025 del 09-01-2025

... quando era stato licenziato per ragioni disciplinari (litigio con altro dipendente all'interno dei locali del supermercato). Adìva il Tribunale di Avell ino, prospettando molteplici vizi del recesso datoriale e chiedendo pertanto la rei ntegrazione nel posto di lavoro per ### licenziamento disciplinare - prove testimoni ali - valutazione - riservata al giudice di merito insussistenza del fatto contestato; in via gradata chiedeva la condanna della società al pagame nto dell'in dennità risarcitoria per spro porzione della sanzione espulsiva. 2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava le domande. 3.- Con la sentenza indi cata in epigrafe la Corte d'Appello rigettava il gravame interposto dal ### Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) i testi hanno riferi to l'alterco e che entrambi i dipendenti si spintonavano e si fronteggiavano, si scambiavano pugni o comunque cercavano di colpirsi a vicenda; b) dall'istruttoria è emerso che l'altro dipendente (tale ### ha avuto la peggio, tanto da dover essere ricoverato in ospedale; c) non vi è prova che l'inizi o del litigio sia dipeso d a provocazioni del ### (leggi tutto)...

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causa n. 1145/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Patti Adriano Piergiovanni, Panariello Francescopaolo

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 4014/2025 del 28-10-2025

... richiamando il contenuto della precedente contestazione disciplinare, ha rappresentato che l'episodio contestato sarebbe stato gravemente contrario agli obblighi di comportamento e di etica professionale, avrebbe esposto la società alle rimostranze da parte della stazione appaltante con evidente danno dell'immagine dell'azienda e - richiamato l'art. 79 lett. d) del c.c.n.l. di categoria - ha comminato il licenziamento senza preavviso. Venendo all'accertamento dei fatti di causa va preliminarmente osservato che nei confronti dell'altro partecipante all'alterco, sig. ### la resistente ha parimenti comminato per i medesimi fatti licenziamento disciplinare senza preavviso successivamente impugnato giudizialmente. Orbene, quanto alle risultanze del materiale documentale in atti va rilevato che il certificato di ### dell'### del 28.10.2022 (doc. 7 ricorrente) riscontra la presenza, sulla ricorrente, di “graffi sul viso (regione del mento), collo reg laterale dx e sx, decollete, dx, braccio dx. Non trauma cranico. Non algie in altri distretti corporei”. Questi riscontri sono confermati dalle foto di cui al doc. 11 della ricorrente. Peraltro, l'ulteriore certificato di ### del medesimo ### (leggi tutto)...

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causa n. 4672/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Craca Giuseppe

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 2271/2025 del 04-07-2025

... anche sugli ultimi addebiti, era stato comminato il licenziamento disciplinare. La datrice, avuto particolare riguardo alla complessità delle indagini svolte, ha ribadito la tempestività degli addebiti disciplinari contestati al lavoratore, evidenziando come, in ogni caso, il diritto di difesa di costui fosse stato, in ogni fase, concretamente e pienamente garantito. A dire della società, la gravità delle condotte contestate e, quindi, la loro rilevanza ai fini della giusta causa, ex art. 2119 c.c., emergerebbe sotto il profilo della condotta in sé e per sé considerata (diverbio litigioso preceduto da provocazioni ed atteggiamenti infamanti) sia con riferimento al contesto in cui essa si era inserita (incompatibilità ambientale). Tale condotta, contraria ai civici doveri, assumerebbe rilevanza disciplinare ai sensi dell'art. 223 ### applicabile e sarebbe comunque connotata da gravità e dunque potenzialmente lesiva del vincolo di fiducia tra le parti proprio considerato il contesto in cui i fatti si erano svolti. Proprio il fatto che ### fosse stata messa a conoscenza delle tensioni tra i coniugi e delle pressioni che la signora ### affermava di ricevere dal marito, a tutela (leggi tutto)...

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causa n. 9788/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Tosoni Claudia

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