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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 4383/2025 del 29-01-2026

... tanti pezzi, procurata a distanza di oltre un anno dal furto. Il trafugamento di un pezzo singolo al più sarebbe potuto servire ad uso personale o a fini di contraffazione, ma di certo di questo non vi è alcuna prova e nulla di tutto questo è stato contestato al lavoratore. Inoltre, le modalità del fatto denotano una decisa sproporzione tra il rischio e il risultato. Non va sottaciuto che l'agente, secondo la non comprovata contestazione datoriale, avrebbe agito in un tempo ristrettissimo (quello in cui il titolare del banco era in bagno), davanti ad altri lavoratori, spostandosi dal suo banco, e mettendone a soqquadro un altro, dunque attirando su di sé l'attenzione, sotto le telecamere a lui ben conosciute. Ciò per sottrarre solo una tracolla sul cui uso futuro ci sono solo mere congetture. E' evidente che ogni diversa ricostruzione avrebbe richiesto una ben diversa consistenza del procedimento disciplinare. La corte, dunque, all'esito di questo giudizio ritiene del tutto non provata la condotta contestata al lavoratore con conseguente insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento. Quanto alle conseguenze in diritto dell'accertata insussistenza, va detto che l'art. 3 del (leggi tutto)...

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causa n. 333/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Piero Francesco De Pietro, Anna Rita Motti

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 487/2026 del 11-02-2026

... domanda proposta da ### - così statuiva: “- ### il licenziamento intimato in data ### dalla ### al ricorrente #### - Per l'effetto, condanna la ### in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 3.065,40 mensili lorde) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi dalla maturazione al saldo; -### la parte resistente al versamento in favore del ricorrente dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative - ### le spese di lite.”. ### sostanzialmente lamenta una erronea valutazione del materiale (leggi tutto)...

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causa n. 1951/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Piero Francesco De Pietro, Stefania Basso

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Tribunale di Macerata, Sentenza n. 206/2025 del 24-12-2025

... somma come anno per anno rivalutata dalla data del licenziamento al saldo effettivo. Stante l'accoglimento del ricorso, la società convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti della ### S.R.L., con ricorso depositato in data ###, nella contumacia della società convenuta, ogni ulteriore domanda ed allegazione respinta, così provvede: 1) in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, accertata l'illegittimità del licenziamento intimato alla ### in data ###, dichiara estinto il rapporto di lavoro tra le parti e condanna la società convenuta, come sopra rappresentata, al pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento del danno in favore della ricorrente, non assoggettabile a contribuzione previdenziale, determinata in misura pari a 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto alla stessa spettante, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma come anno per anno rivalutata dalla data del licenziamento al saldo effettivo; 2) condanna (leggi tutto)...

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causa n. 800/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Germana Russo

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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 1120/2025 del 24-07-2025

... due sospensioni nei dodici mesi antecedenti; 21) furto; 22) danneggiamento volontario di impianti e materiali; 23) trafugamento di ricette e procedimenti particolari di lavorazione; 24) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici; 25) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda; 26) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza; 27) concorrenza sleale; 28) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi rischi alle persone e alle cose; 29) insubordinazione grave verso i superiori” (doc. 11/a del ricorso). 3.2. Occorre quindi verificare la sussistenza di una giusta causa di licenziamento e di un motivo illecito che lo ha determinato. 3.2.1. Nel caso di specie, la lettera di contestazione datata 23 novembre 2023 recita: “Con la presente, facciamo seguito al precedente procedimento disciplinare avviato ns. contestazione verbale, per contestarLe formalmente, ai sensi dell'art. 7 L.n. 300/70, i successivi addebiti. La presente annulla e sostituisce ogni precedente provvedimento disciplinare ed in particolare il licenziamento per giusta causa a Lei consegnato brevi manu il 14 (leggi tutto)...

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causa n. 3759/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Pietro Gerardo Tozzi

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 2871/2022 del 31-01-2022

... oggetto la declaratoria di nullità o illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore in data ###. 1.1. 11 giudice di secondo grado, in particolare, condividendo l'iter decisorio del primo giudice, ha ritenuto la tempestività della contestazione e la congrua dimostrazione del fatto addebitato consistente nella manomissione di un contatore e nell'abusivo allaccio alla rete elettrica. 2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso ### affidandolo a due motivi. 2.1. Resiste, con controricorso assistito da memoria, E - ### S.p.A. CONSIDERATO che 1.Con il primo motivo di ricorso si censura la decisione impugnata per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; 1.1. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 652 cod. proc. pen., allegandosi la violazione del canone dell'efficacia in sede civile del giudicato penale. 2.1. 11 primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Va rilevato, infatti, quanto all'omessa motivazione su un fatto decisivo, consistente nella presunta discrasia fra la manomissione (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Piccone Valeria

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