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Tribunale di Roma, Sentenza n. 2639/2026 del 23-04-2026

... per segnalare una risorsa potenzialmente utile alla riorganizzazione del team aziendale. La testimone ha altresì precisato di “aver ricevuto tale messaggio circa una settimana dopo che la ricorrente ha lasciato Investire”; circostanza che, in ogni caso, non incide sulla sostanza dei fatti, posto che la ### aveva già avuto a disposizione l'intero periodo di preavviso - pari a un mese - per organizzare il passaggio di consegne e riorganizzare la struttura interna. Peraltro, la ricorrente non era in alcun modo tenuta ad interessarsi delle scelte organizzative della propria ex datrice di lavoro. La testimone ha altresì confermato la circostanza di cui al capitolo 36 della memoria difensiva sulla domanda riconvenzionale, ossia di aver dato immediatamente riscontro, in data ###, alla ricorrente, con il seguente messaggio ### “Ok va bene grazie, giramelo pure anche se sinceramente non ho spazio ora per far entrare qualcuno” (cfr. anche doc. 15 allegato alla memoria difensiva sulla domanda riconvenzionale). Tale dichiarazione è di particolare rilievo, poiché attesta inequivocabilmente che ### S.p.A. non aveva né la necessità né la possibilità di inserire nuove risorse nel team (leggi tutto)...

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causa n. 21722/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Redavid Luca

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 2514/2026 del 15-05-2026

... ricorso al saldo effettivo. *** Per quanto concerne il licenziamento, ### in data ### è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo con le seguenti motivazioni: Gent.ma Sig.ra #### noto e come a più riprese anticipato, è in corso una riorganizzazione aziendale col fine principale di contenere i costi di gestione, affinché un diverso e più moderno assetto organizzativo possa permettere alla struttura di restare competitiva sul mercato. In relazione a quanto precedentemente esposto, abbiamo deciso di chiudere l'unità locale di ### 20 presso cui è attualmente occupata; non essendo possibile collocarla in altra attività, siamo spiacenti di comunicarle la decisione di non avvalerci più della sua collaborazione. Le comunichiamo, pertanto, il Suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della Legge n. 604/1966, decorre da oggi il periodo di preavviso contrattualmente, il suo ultimo giorno di lavoro sarà il 30 novembre 2025. Ebbene, fermo restando che la contumacia della convenuta comporta che quest'ultima nulla abbia provato in relazione alla riorganizzazione aziendale e alla necessità di riduzione dei costi di cui alla lettera di licenziamento, può invece darsi (leggi tutto)...

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causa n. 89/2026 R.G. - Giudice/firmatari: Tullio Perillo

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 286/2026 del 24-04-2026

... Tribunale, per escludere il carattere ritorsivo del licenziamento, abbia incentrato la motivazione sui fatti verificatisi il 9 ed il 10 luglio 2024, cioè la estromissione fisica di ### dall'azienda e dall'uso dell'auto aziendale: si tratta in realtà di successivi all'intimazione del licenziamento, effettuata il 9 giugno ed il 16 giugno. I fatti rilevanti, invece, sono quelli precedenti al licenziamento, e cioè le due denunce presentate da ### pochi mesi prima contro ### per maltrattamenti, a casa e sul posto di lavoro. Il Tribunale ha liquidato queste due denunce dicendo che in esse ### esponeva che i maltrattamenti datavano già dal 2022, e ne ha tratto che evidentemente il rapporto aveva avuto fasi alterne, visto che nel 2023 ### aveva assunto ### come dipendente; il che è vero, ma è illogico ed inconferente rispetto alla controversia insorta successivamente. In realtà, puntualizza l'appellante, dopo la prima denuncia, ### si è indotto a sottoscrivere l'accordo sulle condizioni di lavoro, inerenti anche l'uso dell'auto fino al 31 agosto 2024; e dopo la seconda denuncia, ha intimato il licenziamento. Il giudice, poi, ha dato importanza (per sminuire questa ostilità di ### verso la (leggi tutto)...

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causa n. 774/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Silvia Dolfi, Paola Mazzeo, Roberta Santoni Rugiu

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 430/2026 del 17-04-2026

... , in via principale, la natura discriminatoria del licenziamento intimatogli in data 31 gennaio 2025. Il signor ### assumeva di essere stato inizialmente assunto da ### nel dicembre 2003 e di avere consolidato nel tempo la propria posizione fino a ottenere, nel luglio 2010, il terzo livello del ### con la qualifica di gestore di stock. A seguito dell'affitto del ramo d'azienda relativo al supermercato di ### dichiarava che il rapporto di lavoro era proseguito a partire dal primo luglio 2024 con la nuova società, la M&A ### ai sensi dell'articolo 2112 del ###. Dal momento del subentro della nuova gestione, il lavoratore deduceva di essere stato di fatto demansionato, venendo adibito a compiti di repartista e ausiliario alla vendita , pertinenti al quarto livello, mentre le sue precedenti mansioni di responsabilità , corrispondenti al livello 3° posseduto e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/04/2026 mantenuto in occasione del trasferimento di azienda, venivano assegnate a un altro collega avente un inquadramento contrattuale inferiore. Argomentava il ricorrente che la società datoriale aveva intimato il licenziamento giustificandolo con ragioni economiche e con una (leggi tutto)...

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causa n. 974/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Garzia Maria Antonia

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28421/2022 del 29-09-2022

... l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la “mora credendi” del datore di lavoro; ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad offrire la propria prestazione ed il datore medesimo è tenuto a sopportare il rischio dell'estinzione dell'obbligo di esecuzione della prestazione»); il sesto motivo è da rigettare, poiché la sentenza impugnata esplicita chiaramente le ragioni della ritenuta genericità dei criteri di scelta (cfr., tra l'altro, il seguente passo della motivazione, non riportata nel motivo: «### specie, gli accordi fanno riferimento a esigenze tecnico-organizzative connesse al piano di riorganizzazione ma senza alcuna indicazione dei criteri in base ai quali individuare i singoli soggetti che, in ragione di quelle esigenze, andavano, di volta in volta, sospesi. (…) il datore di lavoro ha adottato un criteri o totalmente discrezionale, non concordato, non desumibile dal generico (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Ponterio Carla

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