... sulle obbligazioni poste a carico del concedente e del livellario, né sulla durata del rapp orto, e non avendo contenuto confessorio in quanto afferente a situazioni giuridiche e non fatti.
Ebbene, i giudici di merito hanno inquadrato il “livello” - e la sua prova e disciplina - in confo rmità agli arresti giurisprudenziali di questa Corte, affermando che il re lativo contratto, conosciuto già nel tardo diritto romano e molto di ffuso nel medioevo e fino alle soglie dell'età 14
contemporanea, si connota va per l'obbligo, assunto dal conce dente, di mantenere il livellario nella concessione senza, in tanti casi, pretendere un corrispettivo (detto censo, spesso in natura o in denaro) o pretendendo un corrispettivo simbolico (censo livellare), e per quello, assunto dal livellario, titolare di un diritto reale di godimento, di curare e migliorare le terre, con facoltà di alienarle o assoggettarle a servitù, fermo restando il diritto di prelazione del c oncedente. Nella successiva evoluzione storica e fino ai nostri gi orni, l'istituto aveva finito poi per essere confuso e unifi cato a quello dell'enfiteusi, come risultava dal ### per l'esecuzione delle disposizioni legislative sul (leggi tutto)...