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Corte di Cassazione
Corte d'Appello
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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 607/2026 del 18-09-2026

... oggetto l'azione di risoluzione di un contratto di locazione di un immobile adibito ad uso commerciale, poi definito con l'accoglimento della domanda attorea, il giudice adito ha ritenuto che il dovere di una parte di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra parte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, non debba essere osservato anche quando ciò comporti per la stessa un sacrificio sicuramente “apprezzabile”, come nell'ipotesi in esame in cui il conduttore resistente intendeva imporre al locatore, dolendosi della grave situazione epidemiologica e dei provvedimenti restrittivi della libertà di iniziativa economica emanati per effetto della diffusione del virus “###19”, la riduzione del canone stabilito convenzionalmente in sede di sottoscrizione dell'accordo contrattuale). ( ### sez. VI, 3/06/2022, n. 8843). La seconda lagnanza della parte resistente attiene alla presenza di ponteggi ed all'effettuazione di lavori che avrebbero reso impossibile l'utilizzo del locale commerciale locato. La domanda risarcitoria in esame non può che essere dichiarata improponibile (leggi tutto)...

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causa n. 393/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Schiattarella Antonia, Sepe Roberta

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 1056/2026 del 16-02-2026

... dell'immobile (1959). Le difformità riscontrate sono: ### dei ponteggi. Materiali di risulta e suppellettili. Degrado diffuso delle strutture in cemento armato che compongono l'ossatura portante dei fabbricati e dei piazzali. 3. Le cause dei danni riscontrati nell'immobile di proprietà dei ricorrenti, si possono imputare alla vetustà delle strutture, al cattivo stato di manutenzione ordinaria dei beni, al normale deterioramento dei cespiti nei lunghi anni di locazione e ad atti vandalici verificatisi negli ultimi due anni per mancanza di sorveglianza dell'isolotto di ### 4. Le opere necessarie all'eliminazione dei danni riportati ai cespiti, riconducibili ai germani ### per non aver avuto la diligenza del buon padre di famiglia sono: ### e trasporto a rifiuto dei ponteggi presenti a protezione sui quattro fabbricati. Pulizia e sgombero di suppellettili quali vecchi frigoriferi, poltrone, sedie, sdraio, tavoli, ombrelloni, bancone bar, cucine, forni, porte in legno presenti nei fabbricati. Compreso il trasporto su chiatta dall'isolotto alla terraferma e oneri di discarica autorizzata. 5. Il costo necessario è pari a € 135.750,00, che deprezzato per vetustà ammonta a € 92.100,00. 6. Le opere (leggi tutto)...

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causa n. 338/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Magistro Fabio, D' Amore Assunta

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 2310/2026 del 18-06-2026

... risarcimento per il danno da immobilizzazione del ponteggio/cantiere. Rilevava infatti che tale danno era direttamente riconducibile alla protratta inerzia della committente nella nomina di un nuovo ### dei ### dopo la sospensione. Nel procedere alla liquidazione, il Tribunale limitava il computo al periodo domandato dall'appaltatrice, individuato dal 23.09.2016 e fino alla data della decisione, applicando il parametro € 3,89/mq per ogni 30 giorni su una superficie di 486,21 mq per 72 mesi, con esito pari a € 136.177,69. Il credito complessivamente riconosciuto alla società veniva quindi determinato in € 173.473,46, risultante dalla somma tra il corrispettivo lavori (€ 37.295,77) e il danno da immobilizzazione ponteggi (€ 136.177,69). Infine, il Tribunale dava atto della costituzione della compagnia assicurativa chiamata in causa, che aveva contestato la responsabilità dell'assicurato e l'operatività della polizza (anche per limiti e franchigia). Nondimeno, la domanda di garanzia è stata ritenuta assorbita in ragione dell'esito delle domande principali tra le parti. In applicazione del criterio della soccombenza complessiva, il Tribunale poneva le spese di lite (leggi tutto)...

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causa n. 1923/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Laura D'Amelio, Mariani Isabella

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Tribunale di Brescia, Sentenza n. 3965/2026 del 21-04-2026

... l'ascensore del cantiere posto in corrispondenza del ponteggio della facciata del fabbricato (lato strada) era in manovra, giungeva sulla pubblica sede ###furgone con braccio telescopico che parcheggiava proprio in adiacenza alla recinzione del cantiere, che si vede nelle immagini che mi vengono esibite e che riconosco rappresentare lo stato dei luoghi alla data del sinistro” (cfr. doc. 1 fascicolo ###” 9 “6) ### che gli addetti della ditta ### Soc., presenti in quel momento ed intenzionati ad effettuare la rimozione delle luminarie per conto del Comune di ### occupava il cantiere della ### nella parte superiore alla transennatura di perimetro, invadendone la colonna d'aria interna ed iniziando senza aver preavvisato alcuno dei presenti in cantiere, a movimentare il cestello aereo dell'autocarro, tg. ### ” 10 “7) ### che, in detto contesto, l'operatore che era sul cestello aereo dell'autocarro tg. ### a causa di una errata manovra invadeva col braccio di sostegno del cestello stesso, l'area di azione dell'ascensore del cantiere della ditta assicurata, urtando i ponteggi verticali e le guide dell'ascensore” 11 “4) ### che la piattaforma dove lavoravate veniva improvvisamente (leggi tutto)...

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causa n. 8426/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Elisabetta Arrigoni

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 264/2026 del 08-04-2026

... avvenuto a fine luglio 2021 e dell'installazione dei ponteggi funzionali ai lavori di ripristino (all. 12), e che in tal sede essi avrebbero accettato la sospensione del pagamento di una parte del canone dal 1°.3.2022 fino alla rimozione dei ponteggi nonché riconosciuto un credito al conduttore pari ad € 3.020,00 per quanto versato da agosto 2021 a febbraio 2022, somma da ritenersi già diminuita degli importi dovuti per le registrazioni del contratto occorse dal 2009 al 2021 e da compensare con la residua quota di canone riferibile al periodo compreso tra marzo e agosto 2022; • il conduttore avrebbe però omesso di pagare la restante parte del canone, pari ad € 528.00, da luglio 2023 a giugno 2024 - mese di rimozione dei ponteggi -, e poi il canone complessivo di € 1.150,00 dal mese di luglio 2024, accumulando pertanto una morosità globale di € 10.936,00. 2. I costi relativi alle registrazioni annuali dei rinnovi del contratto. ### di domande formulate dai locatori circa la presunta violazione, da parte del conduttore, dell'art. 12 del contratto di locazione, per aver egli omesso di versare la tassa di registrazione per il rinnovo del contratto per alcune delle annualità, (leggi tutto)...

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causa n. 1944/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Mario Venditti

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