... l'occasione di danno non deve essere anche opportunità di locupletazione indebita.
In altre parole, la sede civile è, di regola, la sede per provvedere a ristorare le conseguenze, i postumi dell'illecito nell'eventualità in cui questi esistono. La sede per la repressione, la punizione del fatto, in termini di riprovevolezza normativa, è la sede penale.
Per costante orientamento di legittimità il contratto di appalto non è ad efficacia istantanea e neppure configura un contratto a prestazioni continuative o periodiche, ma trattasi di un contratto ad esecuzione «non continuata», ma «prolungata» (Cass., sez. 2, 9 febbraio 2022, n. 4225), con conseguente efficacia retroattiva della risoluzione (Cass., sez. 1, 19 febbraio 1968, n. 574). ###. 1458 c.c. prevede che «la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo i quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite».
Trattandosi, allora, di contratto ad efficacia «prolungata», l'effetto restitutorio opera a pieno regime, facendo «saltare» il vincolo contrattuale. Infatti, si è affermato che nei (leggi tutto)...
causa n. 2052/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenzo Mario Rocco