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Banca Dati della Giurisprudenza Civile

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Corte di Cassazione
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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 1506/2026 del 28-04-2026

... l'occasione di danno non deve essere anche opportunità di locupletazione indebita. In altre parole, la sede civile è, di regola, la sede per provvedere a ristorare le conseguenze, i postumi dell'illecito nell'eventualità in cui questi esistono. La sede per la repressione, la punizione del fatto, in termini di riprovevolezza normativa, è la sede penale. Per costante orientamento di legittimità il contratto di appalto non è ad efficacia istantanea e neppure configura un contratto a prestazioni continuative o periodiche, ma trattasi di un contratto ad esecuzione «non continuata», ma «prolungata» (Cass., sez. 2, 9 febbraio 2022, n. 4225), con conseguente efficacia retroattiva della risoluzione (Cass., sez. 1, 19 febbraio 1968, n. 574). ###. 1458 c.c. prevede che «la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo i quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite». Trattandosi, allora, di contratto ad efficacia «prolungata», l'effetto restitutorio opera a pieno regime, facendo «saltare» il vincolo contrattuale. Infatti, si è affermato che nei (leggi tutto)...

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causa n. 2052/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenzo Mario Rocco

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Tribunale di Campobasso, Sentenza n. 298/2026 del 10-04-2026

... decisione in tal senso provocherebbe una ingiusta locupletazione in danno del locatore. Infatti, risulta agli atti che con contratto di locazione del 01/03/2014 le parti originariamente concordavano un canone di locazione annuo pari ad euro 7.200,00 per i primi 2 anni di locazione, da corrispondersi in rate mensili anticipate di euro 600,00, ed euro 8.400,00 annui a partire dal terzo anno di locazione, da corrispondersi in rate mensili anticipate di €.700,00; con successivo atto di rettifica del 27/06/2019, le parti concordavano una riduzione del canone annuo in euro 5.400,00, da corrispondersi in rate mensili anticipate di €.450,00, a partire dal 01/07/2019. Alla scadenza, il predetto contratto di locazione è stato prorogato dalle parti fino al 28/02/2026, mentre il canone annuo veniva ulteriormente ridotto in euro 3.600,00, da corrispondersi in rate mensili anticipate di euro 300,00 fino al 28/02/2026. Ebbene, la riduzione del canone pari a più della metà del canone originariamente convenuto nel contratto di locazione del 2014, non può avere altra giustificazione plausibile se non l'intervenuto accordo tra le parti di considerare, ai fini della determinazione del canone, proprio (leggi tutto)...

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causa n. 532/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Dentale Michele

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 1257/2026 del 10-04-2026

... l'occasione di danno non deve essere anche opportunità di locupletazione indebita. Inoltre, ai fini della liquidazione del danno, esso può avvenire anche in via equitativa, beninteso che “La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova.” (cfr. Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 21607 del 28/07/2025) Costituisce cinquant'anni jus receptum nella giurisprudenza di legittimità (a partire da, ### 3, Sentenza n. 1536 del 19/06/1962, secondo cui “la valutazione equitativa del danno presuppone che questo, pur non potendo essere provato nel suo (leggi tutto)...

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causa n. 785/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenzo Mario Rocco

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Tribunale di Firenze, Sentenza n. 1155/2026 del 04-03-2026

... supporto tecnico della convenuta, non vi è alcuna locupletazione indebita da parte dell'attore. La somma di euro 11.332,97 rappresenta pertanto il ristoro integrale e necessario per i costi sostenuti da confidando legittimamente nella corretta esecuzione del rapporto di esclusiva. In merito alla determinazione del lucro cessante e del danno all'immagine, questo Giudice ritiene di procedere alla liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. come segue: -perdita di chance e lucro cessante: l'istruttoria ha confermato che la ha attivamente saturato il mercato calabrese durante il periodo di esclusiva (18/10/2021 - 18/10/2022). Dalle risultanze documentali e dalla conferenza stampa del 22/04/2022, è emerso che il sig. , con l'avallo della casa madre, stava installando totem in circa 20 comuni (tra cui , ### e ), dichiarando di aver già concluso "circa 18 accordi". ### di da tali trattative integra la perdita di una chance concreta di guadagno. Tuttavia, data l'incertezza sul numero finale di vendite effettive l'entità del danno non può essere provata nel suo preciso ammontare, giustificando il ricorso al criterio dell'equo apprezzamento. -Danno all'immagine professionale: il (leggi tutto)...

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causa n. 2322/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenza Ruggiero

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2329/2026 del 17-04-2026

... 01.2022- 04.2024) comporterebbe un'ingiustificata locupletazione a vantaggio dell'utente, che percepirebbe due volte la medesima prestazione. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/04/2026 Ciò premesso, si dà conto del (e si documenta il) superamento dei limiti di reddito negli anni sopra indicati, che giustifica la revoca della prestazione e la conseguente contestazione del debito. Si precisa che i criteri di verifica sono quelli individuati dalla l.122 del 2010 secondo la quale, negli anni successivi a quello di prima liquidazione, rilevano i redditi di natura pensionistica, percepiti nel corso dello stesso anno e i redditi di natura diversa, percepiti nel corso dell'anno precedente. Anno 2016 limite di reddito € 16.532,10 redditi rilevanti: da pensione euro 14.896 (v. mod 730 anno 2016) + euro 14.492 di redditi da terreni e fabbricati (v. mod 730 anno 2015) + euro 1.265,01 di altri redditi assoggettabili a ### (v. all. CUD 2015) Anno 2017 limite € 16.532,10 redditi rilevanti: da pensione euro 13.896 (v. mod 730 anno 2017) + euro 11.515 di redditi da terreni e fabbricati (v. mod 730 anno 2016) + euro 1.762,57 di altri redditi assoggettabili a ### (v. all CUD 2016) Anno (leggi tutto)...

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causa n. 17367/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Paola Marino

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