... cui il sottotetto, quale locale non abitabile, né calpestabile, fosse esclusivamente destinato a servire da protezione e isolamento per le unità immobiliari dell'ultimo piano esso veniva considerato di regola pertinenza delle stesse e dunque di proprietà esclusiva dei relativi proprietari (come, ad esempio, nel tipico caso del sottotetto con pavimentazione formata da tavolati di legno, con altezza minima o maggiore ma comunque privo di prese d'aria e senza possibilità di accesso dalle parti comuni, ma solo dai sottostanti appartamenti).
Qualora, invece, il sottotetto abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo, se esso risulti in concreto sia pure in via potenziale, oggettivamente destinato all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune, va annoverato tra le parti comuni, dovendosi in tal caso applicare la presunzione di comunione prevista dalla norma di cui all'art. 1117 c.c., la quale opera ogni volta che nel silenzio del titolo il bene sia suscettibile, per le sue caratteristiche, di utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi. ( N. 7764/1999 ; n. 4266/1999). In concreto, la proprietà esclusiva (leggi tutto)...
causa n. 9009/2006 R.G. - Giudice/firmatari: Iorio Barbara, Russo Rita