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Corte di Cassazione
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Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 1141/2026 del 28-04-2026

... liquidazione equitativa del danno biologico da lesioni macropermanenti, a prescindere dal contesto ratione temporis o ratione materiae in cui si collochi il relativo fatto generatore” (Cass. n. 8630/26). Peraltro, non può tacersi che la T.U.N. si fondi sugli stessi criteri di quantificazione del danno non patrimoniale che caratterizzano il meccanismo di liquidazione del danno in base alle ### di ### prevedendo un sistema “a punto variabile”, decrescente con l'aumentare dell'età e crescente in maniera più che proporzionale rispetto all'incremento della percentuale di invalidità; inoltre, nella T.U.N., così come nelle ### di ### finora applicate per la liquidazione equitativa del danno, il valore del punto tiene conto delle ordinarie ripercussioni dinamico-relazionali ad essa connesse e la sofferenza morale conseguente all'infortunio si atteggia quale funzione del punto di invalidità, potendo determinare un incremento del relativo valore economico, suscettibile di modulazione in ragione dell'intensità del patema d'animo patito (assente, lieve, medio o grave). ### stregua dei parametri stabiliti dalla T.U.N., deve riconoscersi alla sig.ra ### a titolo di risarcimento del danno non (leggi tutto)...

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causa n. 822/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Di Filippo Gianluca

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2699/2026 del 23-04-2026

... liquidazione equitativa del danno biologico da lesioni macropermanenti, a prescindere dal contesto ratione temporis o ratione materiae in cui si collochi il relativo fatto generatore. ###à può, infatti, trovare concreta attuazione nei parametri della T.U.N., in quanto funzionali a garantire istanze di equità e di parità di trattamento. Tale idoneità si manifesta sia sul piano formale, in ragione della derivazione legale della ### che ne fonda la vocazione generale e illumina l'equità liquidatoria di una specifica consistenza normativa, sia sul piano sostanziale, in quanto la T.U.N. si basa su un sistema a punto variabile, con struttura modulare, che prevede la riduzione del valore del punto in funzione dell'età del danneggiato e un incremento più che proporzionale al crescere della percentuale di invalidità permanente, analogamente alle principali tabelle di elaborazione ‘pretoria'. ###.U.N. realizza, inoltre, in modo coerente la progressività risarcitoria, assicurando una curva di crescita degli importi liquidabili coerente con il criterio della progressione più che proporzionale e, in ogni caso, mai orientata in senso regressivo. È in questo meccanismo che risiedono le garanzie (leggi tutto)...

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causa n. 6028/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Notaro Angela

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Tribunale di Parma, Sentenza n. 248/2026 del 04-03-2026

... ###, è entrata in vigore la ### per le lesioni c.d. macropermanenti (pari o superiori a 10 punti percentuali), introdotta dal D.P.R. n. 12/2025, che, tuttavia, all'art. 5, contiene la disposizione transitoria, secondo la quale il decreto si applica solamente ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore. ### l'insegnamento della Corte di Cassazione, la liquidazione del c.d. danno differenziale va operata: stimando, prima, in punti percentuali, l'invalidità complessiva (risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito) e, poi, quella preesistente all'illecito; convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro; procedendo, infine, a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la c.d. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto (Cass. n. 28986/2019). Alla luce dei principi sopra esposti, ai fini della liquidazione dei danni, occorre calcolare, sulla base delle (leggi tutto)...

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causa n. 1019/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Antonella Ioffredi

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Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 449/2026 del 27-03-2026

... descritti, occorre osservare che, trattandosi di lesioni macropermanenti, si ritiene di dover utilizzare, nel caso di specie, i criteri di cui all'art. 138 c.d.a. e, dunque, le ### di ### non essendo ancora vigente all'epoca dei fatti la ### (cfr. il regime transitorio di cui all'art. 5, comma 1, dpr 12/2025). Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del fatto illecito (anni 9, arrotondandosi a tale cifra l'età effettiva di 8 anni e 11 mesi) dell'entità dei postumi permanenti e della conseguente applicazione di un aumento del 50% per la sofferenza morale (che nella vicenda di specie appare riconoscibile, tenutosi conto della gravità delle lesioni e dell'età della danneggiata, che rendono presumibile un patema d'animo e uno stato di sofferenza interiore conseguenti ai fatti oggetto di causa e suscettibili di ristoro), è possibile liquidare, per la c.d. indennità temporanea totale, le somme di € 10.350,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di ### 115,00 per ogni giorno di inabilità totale tenuto conto del (leggi tutto)...

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causa n. 3584/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giusi Ianni

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5581/2026 del 07-04-2026

... patrimoniale ex DPR n. 12 del 13/01/2025 per lesioni macropermanenti, per l'età di anni 16, con personalizzazione ### massima, si ottiene la somma di € 38.417 oltre € 7.640 per l'invalidità temporanea, somme determinate all'attualità. Non vi è prova che il patimento morale abbia determinato una vera e propria patologia ma si ritiene di riconoscere la somma ulteriore di € 13.817 ex art. 138 comma 3° d.lgs. 209/05 tenuto conto della giovane età del danneggiato e della perdita dell'anno scolastico. Sono poi dovuti € 1.612 per le spese mediche sostenute. Null'altro è dovuto per danno patrimoniale non essendovi lesione della capacità lavorativa specifica. In conclusione e vanno condannati al pagamento, in favore di , della somma globale di € 61.487 oltre interessi al tasso legale, che si stima equamente remunerativo, dalla data del sinistro 28/10/18 vertendosi in ipotesi di mora ex re. Somma dovuta in solido ai sensi dell'art. 2055 cc. In ordine alla domanda di per i danni al motociclo si osserva che lo stesso è vecchio di dieci anni e più volte venduto, quindi di minimo valore economico. Dalle fotografie prodotte si riscontrano danni molto lievi. Il preventivo prodotto (leggi tutto)...

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causa n. 25454/2021 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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