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Corte di Cassazione
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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6711/2026 del 24-04-2026

... prevista dalle vigenti ### relative alle lesioni “macropermanenti”, che a parere della scrivente difesa dovrà essere riconosciuta nella misura massima (cfr. par. G); - danno morale, che da consolidata giurisprudenza di Cassazione e di merito costituisce voce di danno autonoma ed ulteriore rispetto al danno biologico ed alla relativa e connessa personalizzazione, da determinarsi nella fattispecie nella misura del 50% del D.B. (cfr. par. G); - danno alla vita di relazione e/o danno esistenziale, indubbiamente sussistente e provato dalla peculiarità del caso di specie come ulteriore danno (o incremento del D.B.) autonomo da determinarsi in via equitativa; - danno estetico, oggettivamente esistente e dimostrato dai certificati medici prodotti in atti ed accertato dai ### come ulteriore danno (o incremento del D.B.) autonomo da determinarsi in via equitativa; 3) condannare il #### (C.F. ###) e la ### di ### S.r.l. (C.F. ###) in persona del legale rapp.te pro-tempore in solido tra loro e/o chi di ragione tra essi, nonché la ### di ### S.r.l. (C.F. ###) in persona del legale rapp.te pro-tempore, ciascuno per la propria ragione o titolo secondo il grado di responsabilità specificata dai (leggi tutto)...

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causa n. 19207/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Fiammetta Lo Bianco

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10055/2026 del 17-06-2026

... liquidazione equitativa del danno biologico da lesioni macropermanenti, a prescindere dal contesto ratione temporis o ratione materiae in cui si collochi il relativo fatto generatore. ###à può, infatti, trovare concreta attuazione nei parametri della T.U.N., in quanto funzionali a garantire istanze di equità e di parità di trattamento. Tale idoneità si manifesta sia sul piano formale, in ragione della derivazione legale della ### che ne fonda la vocazione generale e illumina l'equità liquidatoria di una specifica consistenza normativa, sia sul piano sostanziale, in quanto la T.U.N. si basa su un sistema a punto variabile, con struttura modulare, che prevede la riduzione del valore del punto in funzione dell'età del danneggiato e un incremento più che proporzionale al crescere della percentuale di invalidità permanente, analogamente alle principali tabelle di elaborazione ‘pretoria'. ###.U.N. realizza, inoltre, in modo coerente la progressività risarcitoria, assicurando una curva di crescita degli importi liquidabili coerente con il criterio della progressione più che proporzionale e, in ogni caso, mai orientata in senso regressivo. È in questo meccanismo che risiedono le garanzie (leggi tutto)...

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causa n. 7560/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Fiammetta Lo Bianco

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Tribunale di Siena, Sentenza n. 310/2026 del 08-06-2026

... liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti di invalidità) basata su criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla recente giurisprudenza di legittimità, ossia le tabelle del Tribunale di ### che negli ultimi anni la Cassazione aveva indicato come riferimento a livello nazionale (sentenze: 12408/2011 e 3802/2015). ### pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025), è basata sul sistema a "punto variabile" in relazione all'età del danneggiato e al grado di invalidità riconosciuto, con valori che aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il crescere dell'età. Per quanto riguarda la componente variabile del danno biologico (il c.d. danno morale) è prevista una percentuale di aumento del punto base biologico direttamente proporzionale al grado di invalidità accertato, con la possibilità di un'ulteriore personalizzazione di fascia per danno morale all'interno di un range prestabilito che varia in funzione dei punti di invalidità. Analogamente, l'indennità temporanea totale (I.T.T.) può essere incrementata per tener conto del danno morale con una percentuale compresa tra il 30% ed il (leggi tutto)...

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causa n. 218/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Cammarosano Delio

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 3411/2026 del 06-05-2026

... liquidazione equitativa del danno biologico da lesioni macropermanenti, a prescindere dal contesto ratione temporis o ratione materiae in cui si collochi il relativo fatto generatore” (Cass. n. 8630/26). Su tali presupposti è stato, altresì, affermato che «il giudice d'appello, nel determinare l'ammontare del danno alla persona in base al sistema ‘tabellare', ha due obblighi: a) utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione, se questi sono mutati nelle more del giudizio, in quanto liquidare il danno sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.; b) liquidare l'obbligazione risarcitoria (in quanto obbligazione di valore) all'attualità, con applicazione pertanto delle tabelle nel loro valore aggiornato. Da ciò discende che la mancata applicazione di tabelle aggiornate viene a determinare, comunque, un errore da parte del giudice del merito, nella aestimatio del danno o nella relativa taxatio» (Cass. 29320/2022; Cass. n. 21630/2023). Accanto al danno biologico, l'appellante ha invocato il risarcimento del danno morale, nonché la personalizzazione del danno. In via preliminare, giova (leggi tutto)...

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causa n. 3474/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Scotti D'Abbusco Emilia, Cocchiara Alessandro

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Giudice di Pace di Lucca, Sentenza n. 380/2026 del 04-05-2026

... liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti. Pertanto, in applicazione delle suddette tabelle vigenti all' epoca del fatto il danno biologico “base” va quantificato in €. 960,00 (= €. 96x10 gg.). Va peraltro osservato come le suddette tabelle costituiscano il frutto della sintesi di una vasta casistica giurisprudenziale, incentrata su fatti illeciti , di regola, penalmente irrilevanti ovvero tali da integrare gli estremi di un reato colposo. Laddove, invece, ricorrano i presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato doloso (come nel caso di specie) è indubbio che, di regola, sia maggiore l'intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima e quindi il giudice, sulla base di circostanze debitamente allegate e provate volte a denotare - in via necessariamente presuntiva - la sussistenza di siffatta maggior gravità del pregiudizio, sia tenuto ad adeguare il valore base stabilito dalla predette tabelle alle peculiarità del caso concreto. Siffatta superiore intensità della sofferenza, provocata dal fatto-reato sussumibile nelle lesioni volontarie ex art. 582 c.p., si evince dalla deposizione di ### figlio del ricorrente. Costui ha infatti (leggi tutto)...

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causa n. 2330/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Gianni Casodi

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