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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2487/2025 del 08-06-2025

... scaglione di riferimento in relazione al decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente a tutte le fasi, con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” e con distrazione in favore del procuratore antistatario. Le spese di lite sostenute dall'### n. 9 di ### e dall'### della ### vanno poste a carico della parte attrice e si liquidano, per la prima, come da nota spese e, per l'### mediante applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente alle fasi di studio ed introduttiva e minimi per le altre fasi, avendo la parte omesso di depositare memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. e scritti conclusionali, ma con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” Le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### rimasta contumace, vanno lasciate a carico degli attori. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi definitivamente (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO ### civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9552 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2021 vertente TRA ### nata ad ####, in data ### (C.F. ###) e ### nato ad ####, in data ### (C.F. ###), in proprio e nella qualità di eredi di ### nata ad ####, in data ### e deceduta in data ### (C.F. ###) in proprio e nella qualità di erede di ### nato a ### in data ### e deceduto in data ###, e nella qualità di eredi dello stesso ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### per mandato in atti; - parte attrice - ### della ### (P.I. ###), in persona del ### pro tempore e ### della ### (P.I. ###), in persona dell'### pro tempore, rappresentati e difesi dall'###- le dello Stato di ### presso i cui uffici siti in via ### n. 6, sono domiciliati ex lege; - parte convenuta - E #### n. 9 di Trapani (P.I/C.F. ###), in persona del suo ### e legale rappresentante, elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv.  #### che la rappresenta e difende per mandato in atti; - parte convenuta - ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### - parte convenuta - OGGETTO: Morte.  ###: all'udienza del 17/02/2025 svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio #### e ### in proprio e nella qualità di eredi di ### deceduto in data ###, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di ### l'### n. 9 di ### al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure proprio per la morte del congiunto. 
Gli attori hanno assunto che, nel mese di settembre dell'anno 1984, il #### era stato ricoverato presso la divisione di ### dell'### S. ### e S. Spirito di ### per tubercolosi miliare e, in data 16 settembre 1984 sottoposto ad emotrasfusione (### 3834/1984 dell'### S. ### e S. Spirito di #### 1). 
In data ###, in seguito ad una visita effettuata presso il reparto di ### dell'### V. Cervello di ### era stata diagnosticata una leucopatia e, dopo ulteriori accertamenti, il congiunto era stato ricoverato, in quanto affetto da meningite da criptococco e da ### (Referto dell'### “V. Cervello” di ### del 04/04/03 Doc. 2). 
In data ###, il ### della ### della ### dei ### di ### e dei ### di #### del Ministero della ### aveva riconosciuto la sussistenza del “nesso causale tra la trasfusione e l'infermità: ### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche ascrivibili alla 3^ (### categoria della tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834” (Lettera raccoman data a/r del Ministero della ### del 14.05.2007-Doc 4). 
In data ###, il #### era poi deceduto a causa della cachessia (### medico legale dell'Asp di #### di ### mo del 04.05.2018- Doc:6) e, in data ###, alla luce della ### za Tecnica di parte a firma del Dott. ### (###7), era stato accertato il nesso causale tra l'### e l'ictus ischemico e la cachessia. 
Gli attori hanno invocato la responsabilità dell'### nella duplice forma dell'inadempimento contrattuale, per non avere eseguito esattamente o correttamente le prestazioni inerenti al rapporto di spedalità, nonché, in violazione del neminem laedere, per non aver adottato le necessarie cautele per evitare che il sig. ### fosse contagiato dal virus ### fosse colpito dalle consequenziali complicanze mortali ed hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare che la responsabilità esclusiva dell'### “S. ### e S. Spirito” di ### in ordine ai fatti per cui è causa e, nella specie, che il contagio dell'### il cui nesso causale è già stato provato come riconducibile all'emotrasfusione del 16.09.1984, che ha portato alla morte del #### in data ###, per i motivi tutti indicati ed allegati in narrativa e qui ritenuti integralmente trascritti e nei quali ### si insiste; -conseguentemente, accogliere la domanda degli odierni attori e, per l'effetto, condannare, l'### “S. ### e S. Spirito” di ### in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra ### (coniuge convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore del sig. ### (figlio convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore della ###ra ### (fi glia) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, infine, tale convenuta al pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione di esse in favore del sottoscritto Avvocato che le ha interamente sostenute e che non ha riscosso l'onorario». 
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'### n. 9 di ### e, preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando la necessità di citare in giudizio il Ministero della ### l'### alla ### della ### nonché la ### liquidatoria della vecchia USL di ### Nel merito, la convenuta ha dedotto la mancanza del nesso di causalità e l'intervenuta prescrizione della domanda proposta dagli attori iure hereditatis ed ha contestato anche nel quantum le pretese formulate dagli attori iure proprio. 
All'udienza dell'08/02/2021, il Giudice, su richiesta di parte attrice, ha autorizzato la chiamata in giudizio del Ministero della ### dell'### to alla ### della ### e della gestione liquidatoria della vecchia USL di ### Con comparsa del 21/05/2021 si sono costituiti il Ministero della ### e l'### alla ### della ### e, all'udienza del 14/06/2021, tutte le parti hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di ### in favore del Tribunale di ### ex art. 25 c.p.c. 
Il Tribunale di ### ha, quindi, dichiarato la propria incompetenza con ordinanza del 14/06/2021, concedendo il termine di legge per la riassunzione del giudizio avanti il giudice competente e compensando le spese. 
Gli attori hanno, quindi, provveduto a riassumere il giudizio innanzi a questo Tribunale. 
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della ### e l'### gionale della ### ed hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, nella considerazione che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni era stato introdotto in epoca successiva a quella in cui gli attori avevano affermato essere avvenuto il contagio. 
Ed invero, soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - era stato previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus HIV. 
Nel merito, i convenuti hanno dedotto che nessuna responsabilità poteva imputarsi al Ministero - responsabilità che non poteva che avere natura aquiliana - per insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito e del nesso di causalità. 
Inoltre, i convenuti hanno rilevato che in data ### la CMO di Palermo aveva riconosciuto il nesso causale con le denunciate trasfusioni, formulando la diagnosi di ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche con relativa ascrivibilità alla 3^ categoria tabellare. 
La sig. ### aveva presentato ricorso (###1), in qualità di erede, avverso il giudizio, relativo al congiunto ### espresso dalla ### 2^ ### di ### di ### con verbale ML/V-N° 189 L.210/92 in data ### di non concessione dell'assegno una tantum per assenza dei requisiti (All.2) Con determina del ### della ### della ### lanza sugli ### e ### delle ### del 17/05/2021 era stato respinto il ricorso presentato dall'avente diritto avverso il parere della CMO di ### per le considerazioni espresse dall'### (cfr. All. 8). 
In ordine al nesso causale, sulla scorta dei dati sanitari, i convenuti hanno affermato che la morte del sig. ### avvenuta per “### cachessia”, non fosse dipesa dall'infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche”, che non poteva essere reputata né causa né concausa nel decesso. 
In tal senso, hanno escluso che la decisione assunta in sede di indennizzo ex lege L.210/92 potesse assumere alcuna rilevanza, in quanto la suddetta normativa prevedeva l'erogazione dell'indennizzo a prescindere dall'esistenza di un illecito colposo e trovava la sua ragione nell'inderogabile dovere di solidarietà che, nei casi previsti, incombe sull'intera collettività e, per essa, sullo Stato che assume su di sé le conseguenze di eventi dannosi fortuiti. 
Inoltre, non risultava essere stata indagata l'eventuale presenza di fattori di rischio alternativi. 
Contestate anche nel quantum le domande attoree, il Ministero della ### te e l'### della ### hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### regionale della ### e per l'effetto estrometterlo dall'odierno giudizio; - Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, infondate sia nell'an che nel quantum ed in ogni caso prescritte le domande spiegate da parte attrice e per l'effetto rigettarle per tutto quanto dedotto in parte motiva; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio». 
Si è costituita l'ASP di ### e, ribadite le difese già spiegate nel giudizio a quo, ha concluso chiedendo al Tribunale di «Preliminarmente, accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della convenuta ASP di ### pani e, alla luce della avvenuta regolare citazione in giudizio degli altri soggetti già indicati quali obbligati e/o coobbligati ###, eventualmente estromettere dal giudizio l'odierna comparente ai sensi dell'art.109 cpc; ###-
TO, senza voler recedere da quanto sopra, comunque accertare e dichiarare assoluta mancanza di nesso di causalità tra la presunta condotta commissiva che sarebbe stata posta in essere presso l'### S. Spirito di ### e l'evento morte del sig. ### conseguentemente: dichiarare assolutamente infondata in ### e in ### l'odierna domanda risarcitoria, sia in punto di AN che di ### così da respingersi in toto. Solo in via subordinata, nel caso dovesse “comunque” darsi seguito ad una qualche quantificazione dei danni tutti patiti dagli eredi, in ogni caso, previo accertamento della intervenuta prescrizione del diritto degli attori al risarcimento dei danni tutti iure hereditatis, respingere il ### della spropositata richiesta liquidatoria iure proprio, quantomeno nei termini ivi indicati in atto introduttivo, anche in quanto assolutamente generica e non dimostrata. Gradatamente, in via subordina ta, salvo positivo riconoscimento di una qualche responsabilità (prova e accertamento di nesso causale e/o concausa dell'evento morte e positiva quantificazione di subiti danni iure proprio): - accertare e dichiarare obbligati al risarcimento “esclusivamente” le altre parti del giudizio, tutte pure convenute, in relazione alle loro rispettive posizioni giuridiche e istituzionali, eventualmente anche in via solidale; gradatamente, in via sempre subordinata, accertare e dichiarare comunque “solidalmente obbligate” le altre parti del giudizio, in particolare Ministero della ### (responsabilità ex art. 2043 c.c.) e ### - ### Per l'effetto, in “qualsiasi caso” (mancanza di legittimazione, estromissione dal giudizio e, nel merito, mancanza di nesso di causalità e, se accertato, riduzione significativa della quantificazione dei danni), ### parti attrici al pagamento di spese e compensi a favore della odierna comparente, sia per il primo giudizio instaurato presso il precedente ufficio giudiziario (oggi riassunto dall'attore), poi dichiaratosi incompetente, e sia del presente giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, e accessori di legge, in quanto dovuti».  ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### non ha provveduto a costituirsi in giudizio ed è stata dichiarata contumace. 
In seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.  n. 1 parte attrice, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dall'### ha precisato di non avere proposto alcuna domanda iure hereditatis, ma solo iure proprio per i sofferti a causa della morte del proprio congiunto. 
Con comparsa del 09/01/2023, ### e ### dato atto dell'intervenuto decesso, in data ###, della propria genitrice ### ra ### si sono costituiti in giudizio, nella qualità di suoi eredi, al fine di proseguire il giudizio dalla stessa instaurato. 
Istruita mediante acquisizione della documentazione offerta dalle parti e C.T.U. medico legale affidata al dott. ### all'udienza del 17/02/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con assegnazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. 
Tanto premesso, in punto di diritto, mette anzitutto conto evidenziare che la responsabilità del Ministero della ### in ipotesi di contagio di epatite o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo, ossia nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al Ministero in forza di un quadro normativo di carattere generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R. 1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti. 
La Corte di cassazione ha, infatti, avuto occasione di precisare che anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 1990, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse, sulla base della legislazione previgente, un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano a carico del Ministero della ### tenuto conto che: a) l'art. 1 della legge n. 592 del 1967 attribuiva al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento e la relativa vigilanza, nonché il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico; b) il D.P.R.  n. 1256 del 1971 recava le conseguenti norme di dettaglio (agli artt. 2, 3, 103 e 112); c) la legge n. 519 del 1973 attribuiva all'### di ### compiti attivi a tutela della salute pubblica; d) la legge n. 833 del 1973 (art.  6, lett. b e c) aveva conservato al Ministero della ### oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, nonché confermato (art.  4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituivano materia di interesse nazionale; e) il d.l. n. 443 del 1987 prevedeva la farmacosorveglianza da parte del detto Ministero, che poteva stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio (cfr. Cass. civ.  11609/2005).  ### della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno, invero, ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il Ministero, in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione (cfr. Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).  ###, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al Ministero, inquadrabile nell'alveo della responsabilità aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo, a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. 
Quanto alla posizione dell'ASP di ### e dell'### regionale, deve osservarsi che gli attori hanno precisato di avere agito non per conseguire, iure successionis, il risarcimento dei danni non patrimoniali che sarebbero in ipotesi spettati al congiunto, ma solo per essere ristorati del danno non patrimoniale iure proprio, sofferto in conseguenza della recisione del rapporto familiare. 
E, d'altro canto, alla luce della sentenza del Tribunale di ### del 26/11/2014 che ha rigettato la domanda risarcitoria formulata da ### nei confronti del Ministero della ### per intervenuta prescrizione (allegata alla produzione del Ministero), la riproposizione della medesima domanda da parte degli eredi sarebbe stata inammissibile. 
Ora, è principio ormai consolidato che qualora i congiunti di un paziente deceduto facciano valere, nei riguardi della struttura sanitaria, il danno patito iure proprio per la perdita del rapporto parentale deve escludersi che l'a- zione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato; ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (si vedano, ex multis, Cass. 14258/2020; 11320/2022). 
Ciò posto in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata sia dell'ASP che dall'### valgano le seguenti, brevi considerazioni. 
L'### ha fondato tale eccezione sul rilievo che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni è stato introdotto in epoca successiva a quella in cui si afferma essere avvenuto il contagio; soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - è stato, infatti, previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus ### Tale rilievo, a ben vedere, non attiene alla legittimazione passiva ossia ad una condizione dell'azione, bensì al fondamento della responsabilità e, quindi, al merito della controversia, sicché verrà esaminata in sede di decisione finale. 
Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione formulata dall'ASP di ### va, invece, osservato che nel variegato panorama giurisprudenziale delineatosi all'indomani della riforma del sistema sanitario nazionale, attuata col D. Lgs. 502/92, la Suprema Corte ha in più occasioni statuito che, a seguito della messa in liquidazione delle Usl e del subingresso delle gestioni a stralcio in persona del commissario liquidatore, la legittimazione processuale ad agire e contraddire dopo tale vicenda liquidatoria spetta, in via esclusiva, al commissario liquidatore e non all'assessorato regionale, avendo la l. 23 dicembre 1994 n. 724 attuato una fattispecie di successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori già riferibili alle disciolte Usl attraverso la creazione di apposite gestioni a stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle neocostituite Asl che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione stessa, con funzione di organo della medesima dotato di propria autonomia funzionale, amministrativa e contabile, senza che possa legittimamente ipotizzarsi una pari legittimazione, anche solo concorrente, della regione e, per essa, dell'assessore al ramo”. (Cass. civ.  360/2005). 
Si è anche precisato (### Cass. civ. n. 6022/2000) che in ### tale disciplina non è contraddetta dall'art. 55, terzo comma, L.Reg. 30/1993 e dall'art.  1 L.Reg. 34/1995, la cui interpretazione va compiuta privilegiando il senso conforme ai principi informatori della riforma della struttura nazionale sanitaria di cui alla L. 724/1994, vincolanti anche le regioni a statuto speciale in quanto "grande riforma" (### S.U 1237/2000; 102/99 secondo cui la ###, benchè gestita dal direttore generale dell'azienda ### ha personalità e soggettività giuridica distinte rispetto a quest'ultima e agisce in qualità di organo della regione). 
Era al contempo escluso, in ossequio al chiaro tenore della legge nazionale, che i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle USL potessero essere trasferiti alle neo istituite aziende e si era chiarito che i debiti ai quali si riferisce l'art. 6 co. 1 legge 724/94 sono tutti i debiti contratti nella gestione del servizio sanitario da parte delle soppresse USL fino al 31/12/1994, ivi compresi quelli da responsabilità extracontrattuale, derivanti cioè da fatti illeciti riferibili allo svolgimento dell'attività del servizio sanitario nazionale da parte degli enti ospedalieri facenti capo alle ### tarie Locali (### Cass. 23007/04).  ###. 2 co. 14 della legge 549/95 aveva poi trasformato le gestioni a stralcio di cui all'art. 6 co. 1 legge 724/94 in gestioni liquidatorie demandando alla legislazione regionale di attribuire ai direttori generali delle istituite aziende sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. 
Ebbene, a decorrere dal 1 gennaio 2007, per effetto del combinato disposto dell'art. 1 ed dell'art. 9 del D.A. 8 maggio 2007, attuativo della legge 2/2007, le gestioni liquidatorie istituite presso le aziende unità sanitarie locali delle province siciliane, sono cessate e la ### (recte l' ### alla ### è subentrata ex lege in tutti i debiti pregressi e nei giudizi sia “pendenti che attivati” a far data dal 1 gennaio 2007 (l'art. 9 recita testualmente la legittimazione passiva rimane intestata alla ###. 
Deve dunque concludersi per la insussistenza della legittimazione passiva dell'Asp di ### in quanto i rapporti giuridici già facenti capo al l'### S. ### e S. Spirito di ### (dove in quell'anno furono praticate le emotrasfusioni al ### erano stati trasferiti alla USL di ### ni e, quindi, transitati in capo alla ### stralcio delle ex ### e, infine, con la cessazione di tale ### fatti gravare ex lege (dal 2007) sulla ### Venendo al merito, tenuto conto delle circostanze non contestate tra le parti e della documentazione versata in atti (vedi allegati all'atto di citazione), nonché alla luce degli accertamenti effettuati dal C.T.U. dott. ### può dirsi provato che: − il sig. ### in data ### veniva ricoverato presso il reparto di ### dell'### di ### con la diagnosi di “### di ndd” e sottoposto in data ### a una trasfusione di cc 150 di emocomponente. Nel corso del ricovero si apprendeva che il paziente era affetto da tubercolosi miliare e brucellosi; − in data ### il sig. ### veniva sottoposto a dosaggio degli anticorpi anti-HIV con positività per quelli specifici per ###; − nel novembre 2005 veniva dato atto della presenza di una sindrome da immunodeficienza acquisita (### conclamata per la presenza di “meningite da ### neoformans e leishmaniosi viscerale”; − tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, si verificava lo scadimento delle condizioni di salute del sig. ### per insorgenza, nell'ottobre del 2017, di un ictus ischemico; ad esito del ricovero scaturito da tale evento cerebrovascolare il sig. ### veniva istituzionalizzato presso la ### di ### dove accedeva con le seguenti condizioni di salute: “condizioni generali discrete, vigile, collaborante, poco orientato nelle coordinate spazio-temporali ... iniziale piaga da decubito sacrale”; − il ###, per lo scadimento delle condizioni di salute, il sig. ### veniva ricoverato presso il P.O. Cervello, U.O. di ###, per “severa anemia in paziente HIV positivo”, con obiettività di ingresso caratterizzata da “scadenti condizioni cliniche, masse muscolari ipotonicheipotrofiche, piaga da decubito sacrale e trocantere sin ... riduzione del ### reperto rantolare diffuso, FC 48, polso ritmico”; − nel corso della degenza veniva dato atto del fatto che “Da quando ha avuto l'ictus cerebrale non è più riuscito ad assumere correttamente la terapia antiretrovirale (ha rotto o masticato le compresse) e sembrerebbe essere (inc.) una recrudescenza dell'emodeficit (ad ottobre us aveva circa 450 ###, adesso ha 600 linfociti totali)”; − il paziente manifestava multiple infezioni da germi multiresistenti agli antibiotici a livello delle vie urinarie, delle vie aeree e della piaga da decubito, con progressivo e costante scadimento delle condizioni di salute. Veniva evidenziata anche l'attiva replicazione di ### − l'evoluzione sfavorevole del quadro clinico nonostante terapia antibiotica ed antimicotica ad ampio spettro portava a una insufficienza respiratoria preterminale, constatata la quale, i congiunti decidevano per la dimissione volontaria del paziente al domicilio in data ###; − in data ### il sig. ### decedeva. 
Quale causa della morte, in seno al certificato modello ### a firma del medico di medicina generale, dott. ### è indicata: “ictus cerebrale che ha causato cachessia”. 
È poi agli atti un certificato redatto dal servizio di ### del Distretto di ### che attesta il decesso in data ### ore 15:00 per “cachessia”. 
Risulta, altresì, il riconoscimento, ai sensi della legge 210/92, da parte della competente CMO di ### (notifica del giudizio il ###), del nesso di causalità tra la trasfusione praticata presso il P.O. di ### nel 1984 e le infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche” (con riconoscimento della terza categoria tabella A del DPR 834/81). 
Viceversa, è stata respinta la domanda per il riconoscimento dell'assegno una tantum ex lege 210/92 poiché “la morte per l'infermità in diagnosi, non costituisce aggravamento della infermità ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche ... non è presente in atti documentazione clinica o strumentale tali da poterla considerare causa o concausa efficiente e determinante per il decesso dell'interessato ... parere contrario alla concessione dell'assegno una tantum previsto dalla legge 25/07/97 n° 238 (art. 1 comma 3)” (verbale CMO 2° di ### 16.07.2018). 
Ciò posto, muovendo la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo nonché all'imputabilità soggettiva (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 390/2008). 
Con riferimento al nesso causale, i giudici di legittimità - dopo avere evidenziato le differenze di natura e funzione tra la responsabilità civile e quella penale - hanno affermato che, mentre nel diritto penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (ed è quindi richiesta la probabilità logica confinante con la certezza), nel diritto civile vale la regola, meno rigorosa, della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non” (così civ. n. 21619/2007). 
Ciò significa che, nel diritto civile, una condotta può dirsi causa di un evento quando sia più probabile che l'abbia causato piuttosto che il contrario. 
Avuto specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione, il principio in parola è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che - sussistendo a carico del
Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus ### HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento” (Cass. civ. n. 8430/2011). 
Nel caso in esame, la ### ha riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni e l'### Anche il C.T.U. nominato nel presente giudizio, dott. ### no, - le cui conclusioni, supportate dai necessari rilievi di competenza specifica, questo giudice ritiene di condividere - ha accertato il detto nesso causale, concludendo che: - “### studio della documentazione agli atti, non emergendo dall'attenta analisi delle cartelle cliniche altri fattori di rischio potenziali per il contagio da HIV nel sig. ### (non documentata storia di tossicodipendenza per via iniettiva, non documentate condotte sessuali a rischio o promiscue), pur nella consapevolezza che, in termini statistici assoluti, il tasso percentuale di contagi HIV da trasfusione sia estremamente basso rispetto a cause alternative (circa 1%), nel caso specifico del sig. ### si ritiene che la singola trasfusione, verosimilmente di sangue intero, praticata il ### sia stato l'antecedente causale sufficiente a determinare il contagio retrovirale e la conseguente insorgenza di ### conclamata. A tale conclusione, peraltro, era giunta anche la CMO 2° di ### che riconobbe la correlazione causale tra trasfusione e infezione ed il relativo indennizzo ai sensi della legge 210/92”. 
Inoltre, a parere del C.T.U., «il decesso del sig. ### per cachessia, non può essere attribuito unicamente all'ictus cerebrale, come ipotizzato dal medico di medicina generale, dott. ### nel certificato modello ### a propria firma; va attribuito un importante ruolo alla cerebrovasculopatia nel precludere la corretta assunzione della terapia antiretrovirale somministrata al soggetto; tale condizione ha determinato una recrudescenza della infezione da HIV (laboratoristica e, di riflesso, anche clinica) per peggioramento della conta dei linfociti, insorgenza di severa anemia e maggiore suscettibilità alle infezioni, fino all'exitus per cachessia. Per tale motivo, pur in comorbilità, si ritiene di poter attribuire un valido ruolo concausale alla infezione da HIV nella patogenesi del decesso del sig. ### In ordine al profilo dell'imputabilità soggettiva, l'### ha affermato che «###epoca della trasfusione del sig. ### era già noto il potere morbigeno del sangue ed erano già stati approntate metodiche di riduzione del rischio trasfusionale. All'epoca della trasfusione del sig. ### non erano noti test trasfusionali specifici per ### ma sia i donatori che il sangue erano comunque soggetto a controlli relativi soprattutto al rischio di trasmissione di epatite. Non risulta che questi controlli su sangue siano stati effettuati nel caso della trasfusione occorsa».  ###.T.U. ha riferito che è agli atti la comunicazione del P.O. di ### del 07/07/2015 in cui si attesta per contro che “nel 1984 presso questo ### non si praticavano controlli virologici sulle unità di sangue trasfuso. Come controlli di laboratorio si praticavano solo il gruppo sanguigno e le prove crociate”. 
Alla luce di ciò, il ### ha affermato che «Non si può stabilire con criteriologia scientifica il grado di probabilità con cui l'osservanza di idonee misure cautelari nella raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e, in particolare, l'accurata selezione dei donatori in base ai dati anamnestici raccolti, avrebbero potuto consentire, ed eventualmente con quale grado di probabilità, la rilevazione indiretta del virus nelle unità di sangue trasfuse all'attore e scongiurarne la somministrazione». 
Tuttavia, il ### ha fatto rilevare che «sin dalla metà degli anni '50 era noto il potere morbigeno del sangue (era stata, infatti, accertata una correlazione tra alterazione degli indici di citolisi epatica e insorgenza di epatite), per cui, l'allora Ministero della ### dopo la metà degli anni '60, si era attivato per emanare circolari, decreti, provvedimenti atti a ridurre il rischio di contagio ematogeno di epatite. Il primo segnale va riscontrato nella ### le n° 50 del 28.03.1966 che nel paragrafo F imponeva lo screening delle tran saminasi per selezionare a monte i donatori di sangue, al fine di escludere gli emoderivati di coloro che avessero segni di infezione epatica attuale o pregressa (anche sulla scorta della raccolta anamnestica) o transaminasi elevate (“occorre indagare se nei precedenti donatori esistano manifestazioni di epatite virale e anche se essi siano stati in contatto con malati colpiti da questa affezione o, in genere, da ittero, nel corso dei sei mesi precedenti...Tuttavia, è da prescrivere la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche nei donatori. Su ciascun quantitativo di sangue prelevato dai singoli donatori dovranno essere praticate le predette determinazioni e nel caso di risultati abnormi (GOT superiore a 40 unità internazionali e GPT superiore a 30 unità internazionali), nel fondato sospetto che il donatore possa essere portatore di virus epatitico, il donatore stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti ed il quantitativo di sangue prelevato sarà destinato esclusivamente alla produzione di gammaglobuline con il metodo di ### all'etanolo o di albumine”). Seguirono provvedimenti ancor più incisivi, come la legge 592 del 14.07.1967, il cosiddetto “piano sangue”, in cui il Ministero si attribuiva funzioni di direzione tecnica e di vigilanza sull'organizzazione, funzionamento e coordinamento delle attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano e di preparazione dei suoi derivati. ###, poi, dal 1974 al 1995 si presentava quale produttore, acquirente e distributore del sangue. Le modalità di controllo dell'idoneità dei donatori di sangue venivano menzionate negli artt. 65 e seguenti del DM 18.06.1971 e 44 e seguenti del DPR 1256/1971; la ### n° 1188 del 30.06.1971 raccomandava la sistematica ricerca dell'### (nome con cui era noto l'antigene ### dell'###; l'art. 47 lettera h del DPR 24.08.1971 stabiliva che “non possono essere accettati come donatori coloro che negli ultimi mesi abbiano avuto contatti con epatitici”. ### 15.09.1972 regolava l'importazione di sangue dall'estero, stabilendo criteri e cautele. Dal 1985 furono disponibili i primi test sierodiagnostici per la ricerca di HIV nel sangue».  ###.T.U. ha, quindi, affermato di ritenere «plausibile che la corretta attuazione delle direttive precedentemente indicate avrebbe potuto ridurre il rischio di somministrazione di sangue infetto al sig. ### Le valutazioni cui è pervenuto l'ausiliario sono condivisibili e chi giudica reputa del tutto convincenti e condivisibili anche le repliche del dott. ### ai rilievi critici formulati dalle parti.  ### canto, la Corte di Cassazione, mutando l'originario indirizzo e mostrando di aderire agli approdi più recenti della comunità scientifica, rispetto alla necessità di delimitare temporalmente la responsabilità omissiva colposa del Ministero ha affermato: “In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (### e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto; ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B - la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto - sussiste la responsabilità del Ministero della salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (Cass. civ., sez. un., 576/2008). 
La medesima Corte, nel cassare una sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di una responsabilità del Ministero per i danni prodotti da trasfusioni eseguite anteriormente al 1978 (anno in cui vennero approntati i test diagnostici per l'###, ha affermato che era “già ben noto sin dalla fine degli anni ‘60 - inizi anni ‘70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione ### dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg” e che “a tale stregua il comportamento omissivo o comunque non diligente del Ministero nei controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli (ivi compresi quelli relativi all'attuazione del ### sangue, previsto dalla L. n. 592 del 1967 e realizzato solo nel 1994) ridonda in termini di relativa responsabilità” (Cass. civ.  17685/2011). 
Nella fattispecie, trattandosi di una trasmissione del virus HIV avvenuta nel 1984, ricorre una responsabilità colposa del Ministero della ### per non avere adottato le misure idonee a prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
Ravvisati - alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti - tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice dei danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Per quanto concerne la responsabilità dell'### - si ripete di natura extracontrattuale -, parte attrice aveva l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 Detto onere non è stato assolto, in quanto gli attori non hanno indicato il comportamento, doloso o colposo, direttamente imputabile all'### ad esempio per essere eventualmente dotato di un ### o al contrario, per non aver diligentemente adempiuto l'obbligo di effettuare ulteriori controlli sulle sacche di sangue, fornite dal ### Alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione contro il Ministero e non contro l'### Ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice i danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Passando all'accertamento e alla quantificazione dei danni, ### zo e ### hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito nella qualità di figli di ### e, nella qualità di eredi di ### deceduta nel corso del giudizio, per kla perdita del rapporto parentale subito da quest'ultima nella qualità di moglie del de cuius. 
In tale ambito, la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, i parenti hanno diritto ad un danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, riconoscendosi una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristorare il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, 28989). 
Quanto alla prova del danno, conformemente agli ordinari criteri di riparto della prova, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito, ma detto onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, potendo la morte di una persona per fatto illecito dei terzi far presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima. 
In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conseguenza che - per comune esperienza - è connaturale all'essere umano ( Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre 2018, n. ###; Cass. Civ., sez. 3, 14 giugno 2016, n. 12145). 
Trattandosi di una praesumptio hominis spetta al convenuto dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato alcun pregiudizio non patrimoniale al secondo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767). 
Quanto ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio va ricordato che la questione è stata affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008 (S.U.  26972/08), nelle quali - nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed onnicomprensività del relativo risarcimento, hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da ### sent.  557/09). 
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle ### la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale. 
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, ### Un., 11 novembre 2008, n. 26972).  ### da rigettare è l'idea che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. ###/18). 
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale). 
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U.  6572/06, 13546/06).  ### di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) - la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento; l'eventuale adozione di criteri standardizzati dovrà, pertanto, in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.  ###à assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011). 
Per tale ragione, a partire dalla nota sentenza del 07/06/2011 n. 12408, i giudici di legittimità hanno elevato le “tabelle di Milano” a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (si vedano, ex multis, Cass. Civ. sez. III, nn. 5243/14; 23778/14; 20895/14). 
Successivamente, tuttavia, la ### civile della Suprema Corte ha mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che prevedano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n.###). 
Recentemente, quindi, anche il Tribunale di Milano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare maggiormente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto. 
Nella specie, come accennato, gli attori ### e ### hanno allegato di essere figli e ### moglie di ### ed hanno fornito prova del legame parentale mediante la produzione del certificato di stato di famiglia storico (cfr. doc. 13 allegato alla citazione). 
In ordine alla prova, da parte di ### e ### della qualità di eredi di ### va osservato che, come è noto, l'esercizio della presente azione costituisce atto espressivo della volontà di accettare l'eredità, in quanto i suddetti attori hanno agito per fare valere un diritto di spettanza del genitore premorto, che non avrebbero il diritto di compiere se non nella qualità di eredi. 
In applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, quindi, deve senz'altro essere riconosciuto il risarcimento del danno in favore dei figli e della moglie della vittima - potendo presumersi, in ragione dello stretto vincolo di parentela ed in assenza di prova contraria - l'esistenza di un grave ed effettivo pregiudizio dalla stessa subito in conseguenza del decesso di ### Possono, quindi, presumersi l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto e l'esistenza del pregiudizio per la prematura recisione della relazione instaurata con quest'ultimo. 
Orbene - tenendo conto degli indicatori ivi indicati, considerata l'età della vittima al momento del decesso (anni 79), la qualità e l'intensità della specifica relazione affettiva perduta, la allegazione di rapporti di convivenza tra #### e il de cuius, nonché l'età degli attori, il punteggio conseguito dai singoli congiunti va così calcolato: − 75 punti in favore di ### (### in base all'età del congiunto: 20; ### in base all'età della vittima: 12; ### per convivenza tra con giunto e vittima: 16; ### in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; ### per qualità/intensità della relazione (valore medio):15) importo del risarcimento € 293.325,00; − 59 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 20; punti in base all'età della vittima: 12; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 230.749,00; − 67 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 12; punti in base all'età della vittima: 12; punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 262.037,00. 
Le ripercussioni prodottesi nella quotidianità degli attori e sui rapporti familiari e sociali sono, nel caso di specie, già considerate nella compensazione del pregiudizio da perdita del rapporto parentale e non giustificano dunque alcun incremento personalizzante dell'importo tabellare. 
Poiché, però, l'importo sopra liquidato per il danno non patrimoniale corrisponde ai valori attuali, esso andrà prima devalutato alla data della morte, per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata. 
Infatti, il suddetto importo, espresso in valuta attuale, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. 
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente - e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione - è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma. 
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione. In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti, altresì, che tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione. 
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì - conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) - sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno. 
Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione e interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d.  overcompensation del danno, è necessario effettuare una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ###, interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. 
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante agli attori, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende a € 323.360,34 in favore di ### cenzo, € 288.868,54 in favore di ### ed € 254.376,81 in favore di ### da corrispondersi agli attori, ### e ### in proporzione alle rispettive quote ereditarie. 
Sulla somma in questione - al cui pagamento va condannato il Ministero convenuto - sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sen tenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo. 
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc.  civ., le spese del giudizio sostenute dagli attori vanno poste a carico del Ministero della ### Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orientano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente a tutte le fasi, con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” e con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Le spese di lite sostenute dall'### n. 9 di ### e dall'### della ### vanno poste a carico della parte attrice e si liquidano, per la prima, come da nota spese e, per l'### mediante applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente alle fasi di studio ed introduttiva e minimi per le altre fasi, avendo la parte omesso di depositare memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. e scritti conclusionali, ma con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” Le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### rimasta contumace, vanno lasciate a carico degli attori. 
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi definitivamente a carico del Ministero convenuto.  P.Q.M.  Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'### ciale n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore; rigetta la domanda proposta dagli attori contro l'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore e della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento di € 323.360,34 in favore di ### di € 288.868,54 in favore di ### e di € 254.376,81 in favore di ### e ### da ### nella qualità di eredi di ### in proporzione delle rispettive quote; condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in € 25.151,84 per compensi, oltre marca, C.U., rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida come da nota spese in € 18.333,90 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A.  come per legge; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore che liquida in € 15.870,40 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; lascia a carico degli attori le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del Ministero della ### in persona del ### pro tempore. 
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso in ### in data ###. 
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

causa n. 9552/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maura Cannella

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 4075/2025 del 20-10-2025

... ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi. Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale. Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale. Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e formazione. Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un regime di affidamento condiviso per la figlia ### nata a ### il ###, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale di Palermo sez. I civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. ### dott.ssa ### dott.ssa ### D'### dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2099 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA ### nata a ####, in data ###, ###, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende per mandato in atti; - parte ricorrente - CONTRO ### nato a ####, in data ###, ###, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ###-
TANA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti; - parte resistente - ###'INTERVENTO del ### - interveniente necessario - Oggetto: Separazione giudiziale. 
Conclusioni delle parti: ### note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'1/10/2025 alle quali si rinvia.  ### non concludeva.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1. ### senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfaci - 2 - Tribunale di ### sez. I civile mento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.  2. ### ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge. 
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. 
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. 
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. 
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. 
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che «In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al proces - 3 - Tribunale di ### sez. I civile so” (Cass. civ. Sez. ###., 07/08/2024, n. 22291). 
Ora, nel caso di specie, il resistente attribuisce all'odierna ricorrente la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultima, del dovere di fedeltà. 
A questo proposito, è dato pacifico che la ricorrente abbia avuto un'altra figlia da altra relazione avviata in costanza di matrimonio. Altrettanto certo è che il concepimento sia avvenuto temporalmente tra luglio e agosto 2023 dopo avere ella dichiarato nel mese di giugno 2023 alla madre del ### a ### “se tuo figlio non vuole un altro bambino allora lo farò con altro uomo”, circostanza confermata dalla teste. 
Se in sé e per sé tale dichiarazione non ha valenza dirimente, tuttavia è risultato provato come il rapporto tra i coniugi non avesse in precedenza subito delle fratture imputabili ad altri fattori, essendo la coppia composta da due giovani con un progetto familiare a ### quindi lontano dagli affetti familiari, ed in procinto di cambiare abitazione per trovare una soluzione più vicina al luogo di lavoro del resistente. La coincidenza del tradimento con questo momento di passaggio e di evoluzione della progettualità condivisa appare, pertanto, qualificabile come un comportamento determinante per la crisi del rapporto di coniugio. 
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito proposta dalla parte resistente va, pertanto, accolta.  3. ### Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che l'art.  337- ter. “### riguardo ai figli” introdotto dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, prevede ora che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”. 
Anche dopo la ### pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero e proprio “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. 
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori. 
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del - 4 - Tribunale di ### sez. I civile minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato. 
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi. 
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale. 
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale. 
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e formazione. 
Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un regime di affidamento condiviso per la figlia ### nata a ### il ###, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé la prole minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le modalità di cui all'ordinanza del 14/09/2024. 
Appare, tuttavia, necessario confermare l'incarico al servizio sociale del Comune di ### retta e di ### di proseguire l'attività di monitoraggio e di sostegno alla minore e ai nuclei familiari e per verificare eventuali ulteriori spazi di intervento per un anno, con invito a relazionare al ### con cadenza quadrimestrale.  4. ### all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che ###
RESA ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno a titolo di concorso al mantenimento della figlia della coppia. 
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconduci - 5 - Tribunale di ### sez. I civile bili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974). 
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma. 
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. 
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare. 
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze. 
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale. 
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura - 6 - Tribunale di ### sez. I civile dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento. 
Nel caso di specie, parte ricorrente ### non ha documentato la propria situazione reddituale limitandosi a dichiarare in udienza di non lavorare e di percepire la metà dell'assegno unico per la figlia. 
Di contro, ### lavora come muratore e dal modello 730 per l'anno di imposta 2023 ha dichiarato un reddito di circa € 9.000,00 annui. 
Da qui, tenuto conto delle esigenze di vita ordinarie di un minore dell'età della figlia della coppia e della fissazione del domicilio prevalente della medesima presso l'abitazione materna, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto dal GA### in favore di ### in complessivi € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ### F.O.I. 
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel ### sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di ### in data 2 luglio 2019.  ### ha diritto a percepire per intero l'assegno unico per la figlia in qualità di genitore collocatario. 
In considerazione del complessivo esito del giudizio, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.  PER QUESTI MOTIVI Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il ###, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando; pronunzia la separazione personale dei coniugi ### nata a ####, in data ###, e ### nato a ####, in data ###, i quali hanno contratto matrimonio in ### in data ###, trascritto nei registri dello ### del medesimo Comune al n. 42, parte I dell'anno 2021; pronuncia l'addebito della separazione a carico di ### - 7 - Tribunale di ### sez. I civile dispone l'affidamento condiviso della figlia minore della coppia ### nata a ### il ### ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita determinato di comune accordo da entrambi i genitori ed, in caso di permanente disaccordo e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, dispone che il genitore con convivente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé i figli minori secondo le modalità indicate in parte motiva; pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere in favore di #### la complessiva somma di euro 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ### F.O.I.; dichiara ### tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel ### sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; dichiara che ### ha diritto a percepire per intero l'assegno unico per la figlia in qualità di genitore collocatario; conferma l'incarico al servizio sociale del Comune di ### e di ### di proseguire l'attività di monitoraggio e di sostegno alla minore e ai nuclei familiari e per verificare eventuali ulteriori spazi di intervento per un anno, con invito a relazionare al ### lare con cadenza quadrimestrale; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.  dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato. 
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso nella camera di consiglio della ### sezione civile del Tribunale di ### in data ###. 
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal ### sidente dott. ### e dal relatore dott. ### D'### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

causa n. 2099/2024 R.G. - Giudice/firmatari: D'Agostino Donata, Francesco Micela

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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 922/2025 del 09-05-2025

... nella complessiva somma di € 10.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà al termine del giudizio o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi; 3) condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il ### si sono costituiti ### e ### eccependo “la parziale incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario” in merito all'accertamento “di eventuali violazioni di norme in materia edilizia, riservate al Giudice Amministrativo e nei casi più gravi al Giudice Penale” ed esponendo: di non aver violato norme in materia edilizia né tecniche di esecuzione del ### né quelle riguardanti le distanza legali; che, secondo la propria ricostruzione, essendo le due proprietà divise da un muretto alto m. 1,10, tale muro ai sensi dell'art. 878 c.c. non può essere “computato per il computo della distanza indicato dall'art. 873 c.c.”; che ### essendo presente all'assemblea condominiale in cui è stato concesso il nulla osta per “la costruzione di un gazebo in legno lamellare” e non essendosi opposta, secondo la propria tesi, non potrebbe “invocare la clausola ‘con salvezza dei diritti dei (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### - PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.g. 3452/2019, promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### presso il cui studio in ### alla ### n.22 è elettivamente domiciliat ###atti ### contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dagli avv.ti ### FATIGATO e ### presso il cui studio in ### alla ### n.42 è elettivamente domiciliat ###atti #### (C.F. ###) con il patrocinio degli avv.ti #### e ### presso il cui studio in ### alla ### n.42 è elettivamente domiciliat ###atti ### Oggetto: proprietà. 
Registrato il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Conclusioni: all'udienza del 23 ottobre 2024, svolta secondo le modalità della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.  MOTIVI DELLA DECISIONE Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 - applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella - si omette la redazione dello svolgimento del processo.  1. Con atto di citazione del 15/05/2019 ### ha convenuto in giudizio ### e ### deducendo: di essere proprietaria di un immobile sito in ### alla ### n.18, identificato al catasto al foglio 125, part.361 sub.5, comprendente il relativo giardino, confinante con la proprietà dei convenuti, anch'esso dotato di un pertinente giardino; che le due proprietà sono divise da un muro di confine alto m. 1,10; che ### nel 2006 richiedeva al ### “###”, comprensorio in cui sono situati i predetti immobili, il “nulla osta per la realizzazione di una copertura precaria in legno lamellare completamente aperta sul solaio” del box di proprietà #### che in data ### il ### ha rilasciato il predetto nulla osta per l'opera da realizzare, “facendo salvi i diritti dei terzi”; che il convenuto in data ### ha presentato al Comune di ### la D.I.A. e che in data ### ha presentato un permesso di costruire in sostituzione della ### che nella D.I.A. i coniugi ### hanno dichiarato che i lavori avrebbero comportato “la sostituzione di un gazebo mobile con copertura precaria in legno lamellare nel giardino privato” e nella relazione asseverata è stata indicata la “realizzazione di un gazebo autoportante in legno lamellare posto nel giardino privato di pertinenza”; che, secondo la propria ricostruzione, i convenuti avrebbero, invece, realizzato una “vera e propria costruzione”, al posto di un “gazebo mobile con copertura precaria”, chiudendo il predetto manufatto, lungo il perimetro di confine con la proprietà attorea, con “vetrate”, così ampliandone la volumetria; che, sempre secondo la tesi attorea, sarebbe stato “eretto un manufatto edilizio non precario e saldamente ancorato al pavimento, con strutture portanti verticali ed orizzontali in legno lamellare e copertura in legno sormontata da tegole in laterizio”; che all'interno del predetto manufatto vi sono “allestimenti da cucina - soggiorno ed è dotato di impianti elettrico e idrico”; che tale manufatto, secondo la propria tesi, violerebbe “le distanze minime prescritte dalle vigenti norme tra confini di proprietà ex art. 873 c.c. e le distanze minime prescritte per la veduta su proprietà finitime ex art. 905 c.c.”; che, asseritamente, l'opera realizzata avrebbe modificato completamente l'uso del solaio di copertura dei box, essendo stata allestita per un uso permanente e non temporaneo in considerazione delle sue ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 dotazioni; che in data ### l'amministratore del ### “###”, ### asseritamente, avrebbe invitato i coniugi a ripristinare lo stato dei luoghi e avrebbe evidenziato “la difformità di quanto edificato rispetto a quanto autorizzato dall'### dei condomini con la deliberazione del 06/04/2006”; che l'attrice in data ### ha depositato un esposto alla ### di ### al fine di accertare lo stato dei luoghi; che, secondo la propria tesi, la stessa subirebbe un danno, derivante dalla violazione delle norme prescritte in tema di distanze tra le costruzioni; che non è stato possibile risolvere bonariamente la lite e i convenuti non si sono presentati all'incontro di mediazione. 
Pertanto, l'attrice ha concluso chiedendo: “1) accertare e dichiarare, che i ###ri ### e ### hanno realizzato il manufatto edilizio di cui in premessa in violazione delle norme di legge in materia edilizia, di distanze legali ed in violazione delle norme tecniche di esecuzione del ### del Comune di ### in danno della confinante ###ra ### 2) per l'effetto condannare i convenuti, in via solidale, all'integrale rimozione dell'opera realizzata ripristinando lo stato originario dei luoghi nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice per la limitazione del suo diritto di godimento del fondo, liquidandoli nella complessiva somma di € 10.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà al termine del giudizio o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi; 3) condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali”. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il ### si sono costituiti ### e ### eccependo “la parziale incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario” in merito all'accertamento “di eventuali violazioni di norme in materia edilizia, riservate al Giudice Amministrativo e nei casi più gravi al Giudice Penale” ed esponendo: di non aver violato norme in materia edilizia né tecniche di esecuzione del ### né quelle riguardanti le distanza legali; che, secondo la propria ricostruzione, essendo le due proprietà divise da un muretto alto m. 1,10, tale muro ai sensi dell'art. 878 c.c. non può essere “computato per il computo della distanza indicato dall'art. 873 c.c.”; che ### essendo presente all'assemblea condominiale in cui è stato concesso il nulla osta per “la costruzione di un gazebo in legno lamellare” e non essendosi opposta, secondo la propria tesi, non potrebbe “invocare la clausola ‘con salvezza dei diritti dei terzi'”, perché terzi sarebbe solo chi è estraneo al condominio; che, asseritamente, l'attrice avendo votato in maniera favorevole alla predetta assemblea avrebbe “assentito la installazione della struttura”, per cui, ora, non le sarebbe “concesso di revocare il proprio consenso sul quale, come su quello degli altri condomini, i convenuti hanno fatto legittimo affidamento”; che, asseritamente, non vi sarebbe alcuna differenza ai fini civilistici e del rispetto del diritto altrui, tra quanto autorizzato dall'assemblea e quanto ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 effettivamente costruito; che non si tratta di una costruzione, ma di un gazebo, in quanto, secondo la propria tesi, la struttura sarebbe “amovibile e smontabile”, “tenuta insieme da bulloni e viti”; che l'originario costruttore realizzò un “patio coperto in muratura e chiuso da tre lati” e che il ### successivamente “ha autorizzato a chiudere sul quarto lato, con una porta di accesso e una finestra”; che il tecnico incaricato dal ### ha verificato che non vi sarebbe alcuna violazione da parte dei coniugi ### i quali avrebbero “semplicemente installato dei vetri”, senza alcun aumento di volumetria; che la costruzione, asseritamente, non sarebbe addossata al confine, ma costruita interamente all'interno della proprietà dei convenuti; che, secondo la propria ricostruzione, l'immobile dell'attrice sarebbe distante “11 metri e 30 centimetri” dal “gazebo”, pertanto non vi sarebbe alcuna violazione della normativa sulla distanze né del divieto di inspicere e prospicere; che a causa dell'altezza del muretto, il costruttore, secondo la propria tesi, non avrebbe inteso limitare “la ispezione e la prospezione da ciascun fondo in quello vicino e confinante”, perché “non solo tra le parti in causa, ma tra tutte le singole porzioni immobiliari del complesso immobiliare, è consentita la veduta reciproca, essendo la media di altezza umana assai superiore al limite del metro e dieci centimetri”; che anche in assenza del gazebo si potrebbe guardare nel fondo del vicino; che gli allestimenti interni del gazebo, asseritamente, non corrisponderebbero alla descrizione fatta dall'attrice e non lederebbero alcun suo diritto; che l'attrice non avrebbe interesse ad agire nel presente giudizio, perché, secondo la propria tesi, il solaio di copertura del box sarebbe rimasto “tale nella sua funzione e nella sua destinazione”, la quale non sarebbe mutata dall'aver “appoggiato” sopra il gazebo; che, sempre secondo la propria tesi, alla ### non potrebbe interessare cosa la convenuta fa del proprio solaio, perché, asseritamente “non viene leso alcun diritto soggettivo dai convenuti”; che non hanno partecipato al tentativo di mediazione, in considerazione di quanto affermato dal tecnico incaricato dal ### che non aveva rilevato alcuna violazione. 
Pertanto, i convenuti hanno così concluso: “- ferme le eccezioni di carenza di interesse e di incompetenza funzionale del Giudice adito in ordine all'accertamento di eventuali violazioni di norme in materia edilizia, riservate al Giudice Amministrativo e nei casi più gravi al Giudice Penale; - ferme le eccezioni di carenza di interesse e di incompetenza funzionale del Giudice adito, per l'accertamento di eventuali violazioni delle norme tecniche di esecuzione del ### generale del Comune di ### - stante la infondatezza della lamentata violazione di distanze legali e della lamentata creazione di servitù di inspicere e prospicere, invece preesistenti e disposte dal costruttore, originario pater familias; - considerata la conseguente inesistenza dei danni lamentati dalla attrice; si conclude per l'integrale rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di causa comprese quelle tecniche eventualmente a sostenersi”.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Alla prima udienza del 09/10/2019, l'attrice, in aggiunta alle domande già formulate, ha chiesto anche la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Il Tribunale, ritenendo di poter definire la questione riguardante il difetto di giurisdizione unitamente al merito, ha concesso i termini di cui all'art. 183, co.  6 c.p.c. e rinviato la causa all'udienza del 22/04/2020 e, successivamente, al 22/07/2020. 
Esaurita l'istruttoria, consistita in attività di produzione documentale e di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 13/10/2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 02/10/2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  *****  1. Eccezione del difetto di giurisdizione.  ### è infondata. ### la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione “le controversie tra proprietari, relative alla violazione delle distanze legali tra le costruzioni o rispetto ai confini, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di cause tra privati, anche quando la violazione denunciata riguardi una costruzione realizzata in conformità ad una concessione edilizia ### illegittima, potendo il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione, vertendosi in tema di violazione di diritti soggettivi, accertare incidentalmente tale illegittimità e disapplicare l'atto” (Cass. civ. 18499/2020, conf. a Cass., Sez. Un., 19 novembre 2011, n. 21578). In particolare con riguardo alla concessione in deroga, nelle controversie “fra privati, proprietari di fondi finitimi, in tema di osservanza delle distanze fra costruzioni, la insorgenza di questione circa la legittimità di licenza edilizia, rilasciata dal sindaco "in deroga", non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario, implicando un sindacato incidentale sull'atto amministrativo, al solo fine della sua eventuale disapplicazione, in quanto lesivo delle posizioni di diritto soggettivo dedotte in causa” (Cass., Sez. Un., 15 luglio 1987, n. 6186).  2. Irrilevanza della sussistenza del titolo abilitativo e della conformità della costruzione alla concessione o licenza. Qualificazione del manufatto come costruzione. 
Ai fini della decisione della presente controversia è irrilevante tanto la esistenza della concessione (salva la ipotesi della cosiddetta licenza in deroga), quanto il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile e agli strumenti urbanistici locali”, costituendo ius receptum nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali. Ne consegue che (Cass. civ. 29166/2021). 
Tanto premesso, giova ricordare che “In tema di distanze legali, peraltro, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, invero, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (Cass. civ. 345/2024; Cass. n. 23843 del 2018; n. 144 del 2016; n. 19530 del 2005)”. Nel caso di specie il manufatto dei convenuti rientra, per le caratteristiche accertate dal ### ing. ### nella nozione di costruzione, essendo stabilmente ancorato al terreno ed essendo dotato di impianti per la luce, l'acqua e fognario, nonché di angolo cottura e bagno, a nulla rilevando il livello di posa e di elevazione dell'opera, i caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, determinando un incremento del volume, della superficie e della funzionalità” (Cass. 23856/2018; Cass. civ.24473/2017; Cass. civ. 9769/2014; Cass civ. 20340/2013).  3. Violazione della distanza ex art. 873 In punto di violazione della distanza di cui all'art. 873 c.c. la domanda non è fondata, atteso che benché il Ctu abbia accertato che “Il manufatto oggetto di causa, per quanto innanzi relazionato, è stato realizzato dal convenuto in aderenza al muro di cinta di confine con la proprietà della parte attorea, ad una distanza dal fabbricato di quest'ultima di 11,34 m”, deve richiamarsi l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “in tema di limitazioni legali alla proprietà, i requisiti del muro di cinta che, ai sensi dell'art. 878 c.c. non va considerato ai finii del computo delle distanze ed è accomunato ad ogni altro muro isolato che non abbia altezza superiore a tre metri, sono: a) di essere isolato, nel senso che le facce di esso emergano dal suolo e siano distaccate da ogni altra costruzione; b) di essere destinato alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura delle proprietà limitrofe; c) di avere un'altezza non superiore ai tre metri” (Cass. civ. 12459/2004). 
Nel caso di specie, pertanto, essendo il muro realizzato a confine alto m 1,20, deve applicarsi il disposto di cui all'art. 878 c.c., e la distanza di 10 metri prevista dal regolamento comunale deve ritenersi rispettata.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 4. Violazione delle distanze per le vedute dirette e balconi ### attrice ha lamentato la violazione dell'art. 905 c.c. in proprio danno. 
La domanda è parzialmente fondata, atteso che “Per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 cc, conseguentemente soggetta alle regole di cui agli artt. 905 e 907 cc in tema di distanze, è necessario che le cd. inspectio et prospectio in alienum, vale a dire le possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente, siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza” (Cass. civ. 3043/2020). I convenuti contestano la sussistenza della detta violazione, evidenziando come anche in assenza e prima della realizzazione della costruzione oggetto di causa fossero nella costante condizione di affacciarsi e guardare nella proprietà di parte attrice. ### coglie, invero, solo in parte la realtà fattuale, apparendo indubitabile la maggiore utilità che una costruzione, stabile, che ripara dagli agenti atmosferici, dotata di servizi può arrecare al proprietario, consentendo un utilizzo più intenso ed esteso a tutto l'anno, a differenza del godimento limitato che consente uno spazio scoperto o aperto su uno o più lati. Ed è proprio al permanente utilizzo del bene realizzato che deve ritenersi faccia da contraltare la diminuita riservatezza del vicino. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “per la sussistenza di una veduta è necessario che l'apertura abbia una normale e permanente destinazione alla vista e all'affaccio sul fondo altrui, veduta che non deve subire limitazioni nemmeno a piombo sicché la visione, a carico del vicino sia mobile e globale” (Cass. cic. 4847/2012). 
Nel caso di specie, così come accertato dal ### le cui conclusioni sul punto si condividono, in quanto esenti da vizi logici e di metodo, deve rilevarsi, alla luce della “descrizione e ubicazione del manufatto de quo”, “che esso sia in contrasto con quanto previsto dall'art. 905 c.c., in quanto con la sua edificazione è stata realizzata una veduta diretta, non distanziata di 1,50 m dal paramento interno del muro di cinta che delimita il confine tra le proprietà delle parti in causa (cfr. foto n. 22)”, a tal riguardo, risultando inconferente ogni riferimento e considerazione in ordine alla limitata altezza del predetto muro di cinta, di soli m. 1,10.  5. Domanda di riduzione in pristino e risarcitoria Preliminarmente, deve rilevarsi che parte attrice assentì alla realizzazione dell'opera oggetto di causa partecipando alla delibera condominiale del 06.04.2006. Ai fini della verifica delle violazioni lamentate non incide, pertanto, la clausola di stile “salvi i diritti di terzi”, la quale non può che riferirsi a soggetti estranei ai condomini che hanno preso parte all'assemblea e hanno validamente deliberato l'assenso all'esecuzione dei lavori di parte convenuta, senza che la delibera sia mai stata impugnata o revocata.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Ai fini della presente controversia, incide invece la difformità tra quanto autorizzato e quanto effettivamente realizzato. Difformità ampiamente dimostrata in atti, oggetto di accertamento da parte del Comune di ### del Giudice Amministrativo, dell'amministratore del condominio e neanche specificamente contestata. 
Trattasi, tuttavia, di difformità che incide non sulla creazione di una nuova veduta, come potrebbe immaginarsi ove su un muro senza aperture venisse aperta una finestra o costruita una veranda o un balcone prima inesistenti, ma sull'esercizio più intenso e permanente di uno spazio esterno per tutto l'anno, con maggior aggravio a carico del fondo vicino in termini di diminuzione della riservatezza. 
Quanto rilevato, se non giustifica la domanda di riduzione in pristino, nondimeno si traduce in un decremento di utilità per il fondo di parte attrice che merita equitativamente di essere indennizzato.   Quanto alla tutela risarcitoria, le ### con sentenza del 15.11.2022 n. ###, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della ###, e quella della teoria causale, sostenuta dalla ###. La questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria è risolta dalle ### in senso positivo. È stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato dalla Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente (nel caso di specie non riconosciuta), sia la tutela in forma risarcitoria. ### hanno confermato la linea evolutiva della giurisprudenza della ###, nel senso che la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. ### hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così tra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
In particolare, la lesione della proprietà - nella specie accertata sotto il profilo previsto dall'art. 905 cod.  civ. - è di per sé produttiva di danno, che consiste proprio nel mancato godimento delle facoltà tipiche della proprietà per effetto dell'altrui illegittimo comportamento (tra le molte, Cass. 31/08/2018, 21501; Cass. 16/12/2010, n. 25475). Pertanto, una volta accertata l'esistenza della lesione è esclusa la necessità di specifica attività probatoria, mentre l'obiettiva difficoltà di determinazione del quantum impone che il giudice proceda alla liquidazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., adottando eventualmente, quale adeguato parametro di quantificazione, quello correlato ad una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta (cfr. Vedi anche Cass. 12630/19; Cass. 03/04/2012, n. 5334; Cass. 27/03/2008, n. 7972)”. 
Sul punto giova inoltre precisare che “La liquidazione equitativa del danno costituisce un rimedio fondato sull'equità c.d. "integrativa" o "suppletiva": l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica. 
La liquidazione equitativa ha natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini).  ###à (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno deve quindi essere oggettiva (cioè, positivamente riscontrata e non meramente supposta) ed incolpevole (non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova) (Cass. ord. 17 novembre 2020, n. 26051). 
Nella presente controversia, la difficoltà di quantificazione del danno è effettiva, tanto da essere stata risolta dal Ctu stimando per 43 mesi € 868,60. Estendendo ad un periodo illimitato la detta stima ed escludendo la parte di danno da violazione ex art. 873 c.c., per quanto già esposto, deve ritenersi congrua la condanna di parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 10.000,00, non ritenendosi conculcato il diritto dell'istante a realizzare anche per parte propria un gazebo o un pergolato.  6. Altre domande ### infine essere dichiarata l'inammissibilità di ogni altra domanda non formulata in citazione, come ad esempio, la domanda tesa all'accertamento della lesione del diritto di veduta dell'attrice, formulata in spregio delle preclusioni istruttorie solo ad istruttoria iniziata e precisata in comparsa conclusionale. 
Respinge la domanda per lite temeraria, la cui infondatezza si coglie nell'accoglimento solo parziale della domanda attorea.  7. Spese di lite ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Le spese di lite, attesa il parziale accoglimento della domanda, meritano compensazione nella misura di un mezzo e sono poste a carico di parte convenuta per la restante parte, liquidata applicando i parametri medi delle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria. 
Pone le spese di ctu. come in atti liquidate, al 50% a carico di ciascuna delle parti, attesa l'utilità dell'accertamento ai fini della dimostrazione delle parziali ragioni di entrambe.  P.Q.M.   Il Tribunale, definitivamente pronunciando in primo grado, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accoglie parzialmente la domanda e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 10.000,00; - Compensa nella misura di un mezzo le spese di lite, ponendole per la restante parte a carico della parte convenuta e liquidandole, nella misura già dimidiata, per compenso professionale in € 3.808,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.  - pone le spese di Ctu al 50% a carico di ciascuna delle parti. 
Così deciso in ### il giorno 09.05.2025 Il Giudice dott.ssa ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00

causa n. 3452/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Carbonelli Mariangela Martina

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Tribunale di Patti, Sentenza n. 437/2025 del 15-04-2025

... motivazione declinata non solo in positivo, in ordine al la maggiore idoneità del genitore individuato quale affi datario con particolare riguardo alle di lui capa cità di relazi one affett iva, di attenzi one, di comprensione, di educazione, di ascolto, m a anche in negativo, s ulla carenza manifesta, rispetto al ruolo ed ai compiti educativi, dell'altro genitore (ex multis Cass. ordin. 667/2022 e Cass. 28244/19). Sentenza n. 437/2025 pubbl. il ### RG n. 866/2024 Nel caso in spe cie, dall¶esam e della docu mentazione depositat a in sede di separazione e nuovamente allegata in questo giudizio, è emerso che il ### è stato condannato dal Tribunale Penale di ### con sentenza n. 1155/2021 pubblicata il ### (procedimento n. 397/2020), per il reato di cui all¶art. 570 c.p. e che lo stesso, come dichiarato dal figlio ### è una figura assente nella vita della prole e inidonea a comprendere e soddisfare le esigenze morali e materiali della medesima. Detta circostanza è stata altresì confermata dalla relazi one dei ### ali incaricati i quali hanno rilevato che ³…pur dichiarando di amare i propri figli, la VXa geniWo rialiWj q ### di### a ### aVVe n### ha ### o la Yia dell¶a### e del ###io ### la (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI Sez. Civile Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: Dott. ###ssa ###ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 866/2024 R.G., promosso da ####, nato a ### (### il ###, elettivamente presso lo studi o dell¶avv.  ### che l o rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di ### NT ### nata a #### il ### elettivamente domiciliato in ###. CAPUTO 163, ### presso lo studio dell¶avv. ### che lo rappresenta e difende per procura in atti con l¶in### del ### della Repubblica presso il Tribunale. 
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
In fatto e in diritto Con ricorso depositato il 31 luglio 2024, ### - premesso di avere contratto matrimonio concordat ario con ### in data30.9.2 000, trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di ### all¶atto n. 73 parte ### n. 437/2025 pubbl. il ###
RG n. 866/2024 serie A, anno 2000; che da tale unione sono nati due figli: ### l¶8.10.2001 e ### il ###; che, con sentenza n. 658/2024, pubblicata il ###, il Tribunale di ### 1) ha dichiarato la separazione tra i coniugi con rigetto della domanda di addebito alla moglie; 2) ha disposto l¶affido esclusivo del figlio ### alla madre, alla quale è assegnata la casa familiare; 3) ha regolamentato i tempi di frequentazione padre-figlio; 4) ha posto l¶obbli go a carico del ### di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di ¼ 1.500,00 complessivi (¼ 300,00 per la moglie e ¼ 1.200,00 per i figli), rivalutabile annualmente, e il 50% delle spese straordinarie. 
Ciò premesso, i l ricorrente ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell¶assegno di mantenimento per la moglie e, quindi, la negazione dell¶assegn o di divorzio; si è detto disponibile a contribuir e al mantenimento dei figli con un assegno complessivo di ¼ 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie e la conferma, per il resto, delle statuizioni della sentenza di separazione. Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché oneri di legge. 
Costituitasi in giudizio, ### ha aderito alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiesto un assegno divorzile di ¼ 300,00 mensili e un assegno di mantenimento di ¼ 600,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabile ex ### e il 50% delle spese straordinarie. Il tutto con conferma dell¶affido esclusivo in proprio favore del figlio ### e delle altre statuizioni della sentenza di separazione nonché con vittoria di spese e compensi di causa. 
Fissata la comparizione personale dei coniugi ed esperito vanamente il tentativo di conciliazione, venivano assunti -con ordinan za del 23.1.2025- i provvedi menti necessari ed urgenti, con conferma d elle statuizioni contenute nella s entenza di separazione in ordine all¶affido esclusivo del figlio e al mantenimento posto a carico del ### per la moglie e i figli; la causa, quindi, in assenza di attività istruttoria, è stata rinviata per la discussione all¶udienza del 26.3.2025 e, quindi, assu nta in decisione. 
Tanto premesso, va ac colta la domanda di cessazione de gli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente e alla quale ha aderito la resistente, sussistendone i presupposti di legge. 
Sentenza n. 437/2025 pubbl. il ###
RG n. 866/2024
È documentalmente provato che il Tribunale di ### con la sentenza n. 658/2024, pubblicata il ### nel procedimento per separazione legale consensuale 448/2019 RG, ha pronunci ato la separazione p ersonale t ra i coniugi e che dall¶udienza di comparizione di detti coniugi in quel giudizio alla data di deposito del rico rso introdutt ivo del presente giudizio è certamente trascors o il periodo minimo per l¶ammissibilità dell¶azione. 
La volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale espressa dal ricorrente e l¶ adesione della resistente dimost rano, poi, la cessazio ne di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi; deve pertanto ritenersi irreversibile la crisi del rapporto coniugale, escludendosi una riconciliazione tra i detti coniugi. 
Ricorrono, pertanto, tutte le condizioni di cui agli artt. 3, n. 2 lett. b) e art. 4, 9° comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia defi nitiva di cessazion e degli effetti civili del matr imonio concordatario. 
Va conferm ato l¶affido esclusivo del f iglio minore ### alla resist ente, non essendo emersi dagli atti elementi di fatto tali da consentire di ritenere superate le condizioni per le quali è esso è stato disposto; il ### anzi, ha chiesto la conferma delle statuizioni della separazione ammettendo di non intrattenere r apporti significativi con la prole. 
La regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile, infatti, allorquando la sua applicazione risulti in concreto «pregiudizievole per l'interesse del minore», ovvero quando il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente ai propri doveri, in tal modo dimostrando la propria non idoneità ai compiti educativi e alle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta. 
L¶eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, in quando deroga al regime ordinario, deve - poi - essere l'esito di una motivazione declinata non solo in positivo, in ordine al la maggiore idoneità del genitore individuato quale affi datario con particolare riguardo alle di lui capa cità di relazi one affett iva, di attenzi one, di comprensione, di educazione, di ascolto, m a anche in negativo, s ulla carenza manifesta, rispetto al ruolo ed ai compiti educativi, dell'altro genitore (ex multis Cass. ordin. 667/2022 e Cass. 28244/19). 
Sentenza n. 437/2025 pubbl. il ###
RG n. 866/2024
Nel caso in spe cie, dall¶esam e della docu mentazione depositat a in sede di separazione e nuovamente allegata in questo giudizio, è emerso che il ### è stato condannato dal Tribunale Penale di ### con sentenza n. 1155/2021 pubblicata il ### (procedimento n. 397/2020), per il reato di cui all¶art. 570 c.p. e che lo stesso, come dichiarato dal figlio ### è una figura assente nella vita della prole e inidonea a comprendere e soddisfare le esigenze morali e materiali della medesima. 
Detta circostanza è stata altresì confermata dalla relazi one dei ### ali incaricati i quali hanno rilevato che ³…pur dichiarando di amare i propri figli, la VXa geniWo rialiWj q ### di### a ### aVVe n### ha ### o la Yia dell¶a### e del ###io ### la propria re### e### in modo inappropriato... Ammette che il proprio ruolo genitoriale avrebbe dovuto continuare nonostante la separazione, ma che nei fatti tale diritto/dovere non è stato esercitato…´. 
Infine, è agevole evincere dalla produzione documentale che il ### -oltre a non essersi adeguatamente interessato dei figli a livello moralenon ha neppure inteso assolvere in modo spontaneo all¶obbligo di mantenimento posto a suo carico nei confronti di questi ultimi, costringendo la resistente ad introitare plurime iniziative giudiziarie (cfr. produzione documentale in atti). 
Tanto premesso, v a confermato l¶affido esc lusivo del figlio ### alla madre conformemente all¶orientamento della Suprema Corte che ha affermato, anche di recente, come ³l'inadempimento continuo dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in deroga al principio dell'affidamento condiviso´ (Cass. n. 21823/22). 
Vanno altresì confermate le modalità di frequentazione padre-figlio come disposte con la sentenza di se parazione n. 658/2024 pu bblicata dal Tribunale di ### il ### e richiamata nell¶ordinanza del 23.1.2025, tenuto anche conto del fatto che ### è ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età ed è capace di autodeterminarsi. 
Va, pure c onfermata, l¶ assegnazione della casa familiar e alla resistente che continuerà ad abitarla con i fi gli in ragione del prioritario i nteresse d ei figl i a permanere nell¶ambiente domestico dove sono cresciuti al fine di garantire loro il Sentenza n. 437/2025 pubbl. il ###
RG n. 866/2024 mantenimento delle abituali consuetudini di vita e delle relazioni radicate ( ###/2023). 
Va, inoltre, confermata la misura dell¶assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore dei due figli e pari ad ¼ 1.200,00 mensili (¼ 600,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente ex ### oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi, in difetto di accordo, secondo le linee guida del ### Difatti, i figli hanno diritto di essere mantenuti ed assistiti da entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro per cui il contributo che il ### deve versare alla prole, a fronte dei maggiori oneri di cura ed accudimento forniti dalla ### che ne ha l¶affido esclusivo e si occupa in via prevalente (e di fatto esclusiva) dei due figli garantendo, tra l¶altro, una stabile organizzazione domestica e un habitat più che confacente, appare equo e atto a soddisfare le molteplici esigenze di vita dei ragazzi oltre che proporzionato alle condizioni economico-reddituali del ricorrente. 
Questi, pur avendo un contratto come piazzista con la ### (società intestata alla compagna) con retribuzione mensile di ¼ 600,00 circa, è possidente immobiliare, titolare di più conti correnti e ha un tenore di vita elevato potendosi consentire bici di marca (###, auto di lusso (###, orologi di pregio (### etc. 
Dalla documentazione allegata al fascicolo della separazione e riprodotta in atti (relazioni della ### di ### cessioni di credito, documentazione fotografica etc) risulta che il ricorrente ha ceduto nel 2022 il marchio ### alla ### per il corrispettivo di ¼ 350.000,00 e ha poi posto in essere una serie di atti dispositivo in favore della compa gna per depa uperare il proprio patrimonio, costringendo la ### ad instaurare molteplici procedimenti giudiziari per ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di mantenimento suo e della prole nonché per il rimborso dei ratei di mutuo della casa familiare. 
Né può dirsi che il ### versi in condizioni fisiche tali da non poter svolgere attività lavorativa risultando provato il contrario dalla produzione della resistente (cfr. foto social e corrispondenza tra ###. 
Infine, in ordine alla richiesta formulata dalla ### per il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, va rilevato quanto segue. 
Sentenza n. 437/2025 pubbl. il ###
RG n. 866/2024
A differ enza dell¶assegno di mantenim ento previsto in sede di separazione che realizza una finalità di solidarietà post matrimoniale assicurand o al coniu ge richiedente, sprovvisto di adeguati mezzi, il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, l¶assegno divorzile ha una natura e una ratio totalmente differente. 
L¶assegno divorzile ha, invero , una funzione composita ovvero assist enziale, perequativa e compensativa e vien e riconosci uto all¶ex coniuge che non a bbia adeguati mezzi o sia nell¶impossibilità oggettiva di procurarseli e sempre che questi non abbia formato una nuova famiglia di fatto. 
Il Tribunale è chiamato, pertanto, a verificare, in concreto, se il richiedente sia impossibilitato a procurarsi redditi (per età, salute, capacità etc), se la sua condizione sia sperequata in peius rispetto a quella del coniuge obbligato, se ha fornito un sostanziale contributo al nucleo ed al patrimonio familiare -anche con rinunzie ad una propria af fermazione prof essionalee deve vagliare, al tresì, la durata del matrimonio. 
Nel caso in specie, dalla documentazione in atti emerge che la resistente -oltre ad essere proprietaria della confortevole casa familiare (villa con terreno e piscina) seppur gravata di mutuo cointestato con il ricorrente - svolge attività lavorativa parttime con assunzione a tempo determinato quale dipendente del la ### na ### srls percependo redditi correlati (cfr. dichiarazioni fiscali-ultima dichiarazione 6000 euro annui). La stessa, già socia al 45% dell¶azienda di famiglia costituita con il ### durante il matrimonio, dopo la separazione dal coniuge e le condotte poste in essere dallo stesso, al fine di estrometterla dalla società di cui faceva parte, è r iuscita nondimeno a inserirsi nel mercato occupazionale, dimostrando attitudine lavorativa e capacità di r eperire auton omi mezzi di sostentamento. 
Pertanto, non può dirsi che alla stessa spetti alcun assegno divorzile in funzione assistenziale né in funzione compensativa, non avendo la resistente fornito prova di aver rinu nziato, durante gli anni di convivenza matrimoniale, a occas ioni professionali-reddituali per favorire il consolidarsi della posizione economica del marito (ex multis Cass. ordinanza 26520/2024). 
Sentenza n. 437/2025 pubbl. il ###
RG n. 866/2024
Né, infine, può essere riconosciuto alla ### un assegno con fu nzione eminentemente perequativa ed equilibratrice del divario economico con il coniuge, rapportato al tenore di vita pregresso. 
In questo caso, infatti, il richiedente l¶assegno deve provare che la disparità delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, all'atto dello scioglimento del vincolo, sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costa nza di matr imonio, con il sacr ificio, quindi, delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cr uciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddi tuali valutabili alla conclusione della relazi one matrimoniale anche in relazione all'età del coniuge richiedente e alla conformazione del mercato del lavoro. 
Ove sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune, o a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione d ella inadeguatezza dei mezz i e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli ragioni oggettive. 
Nel caso di specie tale prova è mancata sicché la domanda di assegno divorzile va rigettata. 
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza sulle domande rispettivamente avanzate, vengono compensate.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### sentite le parti e i loro procuratori, udite le conclusioni del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### contro ### così decide: 1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in ### il ### (trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di ### all¶atto n. 73, parte II, serie A, anno 2000), ordinando al competente Sentenza n. 437/2025 pubbl. il ###
RG n. 866/2024
Ufficio dello ### di procedere all ¶annotazione ai sensi di legge della presente sentenza.  2. Dispone l¶affido esclusivo del figlio ### alla madre e tempi di permanenza con il padre come statuiti con la sentenza di separazione N. 658/2024 richiamata in parte motiva.  3. Dispone l¶assegnazione della casa familiare in favore della resistente stante la collocazione dei figli (di cui uno minore e una maggiorenne non autosufficiente).  4. Pone a carico del ricorrente e in favore della resistente un assegno mensile - da corrispondersi entro il 5 di ogni mese - a titolo di contributo per il mantenimento della prole pari ad ¼ 1.200,00 mensili (¼ 600,00 per ciascun figlio), oltre ### ed il 50% delle spese straordinarie da individuarsi in difetto di accordo secondo le linee guida del ### 5. rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente; 6. compensa tra le parti le spese di lite. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del Tribunale, il ##### n. 437/2025 pubbl. il ###
RG n. 866/2024

causa n. 866/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Mario Samperi, Russo Femminella Rosalia

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Tribunale di Sciacca, Sentenza n. 26/2026 del 19-01-2026

... parte del committente e che richiedevano un'attenzione maggiore, in quanto situati in parti più interne dell'autovettura: “parte interna del cofano anteriore in corrispondenza del gancio utilizzato per mantenere aperto lo stesso; parte interna del cofano posteriore ove ubicato il motore; prese d'aria del cofano posteriore e alloggio luce targa; parte interna della chiusura dello sportello destro”. Con riguardo a tali vizi, deve ricordarsi, come sopra riportato che ai sensi dell'articolo 2226 co. 1 c.c., al fine di far valere la responsabilità del prestatore d'opera, è necessario che la denuncia dell'esistenza del vizio venga fatta entro otto giorni dalla scoperta dello stesso con contestuale prova della tempestiva scoperta: “### l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione” (Cass. Civ. n. 10579/2012). Sebbene risulti agli atti incontestata la circostanza secondo cui la consegna del bene sia avvenuta nel corso della fine del mese di Agosto 2016, alcuna prova viene fornita dal (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. R.G. 47/2021, vertente TRA ### C.F.: ###, nato a #### in data ###, nella qualità di legale rappresentante dell'omonima autocarrozzeria, con sede ####### nella via ### n. 7, elettivamente domiciliato in ####, nella via ### n. 88 presso lo studio dell'Avv. ### che lo difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti; Attore-#### C.F.: ###, nato a ####, in data ###, residente in #### nella via G. Puccini n. 13, elettivamente domiciliato in ### di #### nella ### n. 12/A, presso lo studio dell'Avv. ### che lo difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti; Convenuto-###: appello avverso sentenza n. 51/2020 del 24.12.2020 emessa dal Giudice di ### di ### Dott.ssa Lauricella, RG n. 164/2017 notificata in data ###.  ###: all'udienza del 24.10.2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come in atti, chiedendo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello del 18.1.2021, ritualmente notificato alla controparte, il sig. ### impugnava la sentenza emessa dal Giudice di ### di ### n. 51/2020 del 24.12.2020, nel corso del procedimento n. RG.  164/2017, notificata in data ###, chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.  ### nella qualità di proprietario dell'autovettura ### 500 targata ### conveniva in giudizio l'odierno appellante, ### innanzi al Giudice di ### di ### al fine di vederlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti dalla predetta autovettura: deduceva, infatti, di aver consegnato al convenuto (di professione carrozziere) l'autovettura affinchè la riparasse, ma che non solo gli veniva riconsegnata con notevole ritardo, ma che le opere commissionate non venivano eseguite dall'### a perfetta regola d'arte, non essendo stata conservata la storicità del veicolo. 
Con la pronuncia impugnata, il sig. ### veniva condannato a corrispondere a ### a titolo di risarcimento danni la somma di euro 4.572,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data di esecuzione dell'opera fino alla soddisfazione del credito su tale somma già rivalutata e devalutata alla stregua degli indici annuali ### dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data della decisione fino alla data dell'esecuzione dell'opera e rivalutata di anno in anno in base agli stessi indici fino alla data della decisione. 
Il Giudice di ### condannava, altresì, il sig. ### a rifondere all'attore le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.205,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge oltre ad euro 152,33 per esborsi, ponendo a suo carico anche le spese di consulenza tecnica.  ### attore appellante ha impugnato la predetta sentenza, chiedendo che l'intestato Tribunale di Sciacca volesse: - “Annullare la sentenza n° 51/2020 resa e pubblicata in data ###, notificata il ### dal Giudice di ### di ### nella causa recante il n. 164/2017 RG condannando parte appellata alle spese di entrambi i gradi del giudizio con distrazione ex art.93 c.p.c. in ragione della quale il sottoscritto avvocato dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso alcuno.  - Condannare l'appellato ### al pagamento della residua somma di €.1.200,00 portata nella ricevuta di pagamento del 12/08/2016 (all. alla cit.)” A fondamento delle proprie domande, l'odierno attore deduceva: - la violazione del presupposto normativo di cui all'art. 2226 c.c. e dell'art.  1667 c.c., con illegittima inversione dell'onere della prova; - la violazione del presupposto normativo di cui all'art. 2697 c.c. relativo all'onere della prova, mai fornita, circa l'asserito sofferto danno e la riparazione non a regola d'arte; - il mancato esame e la mancata valutazione delle prove documentali offerte dalle parti; - la mancata prova del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti. 
Con comparsa del 20.4.2021, si costituiva nel presente procedimento ### che concludeva instando affinchè il Tribunale di Sciacca volesse: “rigettare le domande avanzate dall'appellante, confermando la sentenza 51/20 resa e pubblicata in data ###, emessa dal Giudice di ### di ###” A fondamento delle proprie domande, il convenuto deduceva: - l'infondatezza e pretestuosità della censura relativa all'asserita violazione degli artt. 2226 e 1667 c.c.; - la mancata riparazione a perfetta regola d'arte del veicolo, in disparte il riconoscimento della sua storicità; - l'irrilevanza delle osservazioni con riferimento al mancato accertamento dello status quo ante del mezzo; - la congruità della valutazione dei danni espressi dal ctu, per l'importo di euro 4.572,00.  ###, dunque, contestava la domanda formulata da controparte volta ad ottenere il pagamento della residua somma di euro 1.200,00 portato nella ricevuta di pagamento del 12/08/2016 sui compensi per le attività svolte, perché inammissibile e improcedibile ed, in ordine alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, contestava la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della richiesta. 
All'udienza del 22.4.2021, il Giudice, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. 
All'udienza del 27.1.2022, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni. 
A seguito di diversi rinvii, determinati dall'intervenuto il trasferimento del Giudice titolare della causa, all'udienza del 24.10.2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come in atti, chiedendo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
Con ordinanza del 25.10.2024, il Giudice poneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. 
Nel merito. 
La domanda proposta dall'attore-appellante è volta ad ottenere l'annullamento e la riforma della sentenza n. 51/20 del Giudice di ### di ### emessa in data ### RG 164/2017 nonché la condanna dell'appellato al pagamento a favore dell'appellante della somma residua di euro 1.200,00 sul corrispettivo originariamente pattuito per le opere da poste in essere sul veicolo dell'odierno appellato. 
Nello specifico, la doglianza sollevata dalla parte appellante riguarda l'intervenuta decadenza del committente appellato dall'eccezione di cui all'art.  2226 c.c., impugnando le parti della sentenza di primo grado in cui erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto tempestiva la doglianza formulata. 
La censura è fondata. 
La fattispecie in esame va collocata nell'ambito della disciplina del contratto d'opera di cui agli artt. 2222 e ss. c.c., mediante il quale una parte si obbliga nei confronti di un'altra, all'esecuzione di un'opera o di un servizio con l'impiego di lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente. 
Più nello specifico, l'articolo 2226 c.c prevede che all'atto della consegna dell'opera compiuta, affinchè il prestatore d'opera sia liberato da responsabilità per difformità o per vizi dell'opera, è necessaria l'accettazione espressa o tacita da parte del committente.  ### dirimente ai fini dell'applicazione della disciplina è l'evidenza o riconoscibilità del vizio: nel caso di vizi noti o facilmente riconoscibili da parte del committente, l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera; al contrario, nel caso di vizi occulti, la disposizione prevede un termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta degli stessi, entro cui il committente ha l'onere di denunciarne l'esistenza al prestatore d'opera.  “In tema di contratto d'opera e in ipotesi di difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226 c.c. e al fine di individuare il termine di decadenza per la denunzia di essi, occorre distinguere i vizi noti al committente o facilmente riconoscibili da quelli occulti, giacché, nella prima ipotesi, l'accettazione dell'opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per i suddetti vizi mentre, nella seconda, il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere, quindi, dall'accettazione dell'opera” (Cassazione civile, ### II, sentenza n. 15503 del 13 giugno 2018). 
A seconda che i vizi lamentati siano o meno occulti varia, quindi, il regime di liberazione da responsabilità del prestatore d'opera, essendo questi liberato da responsabilità per effetto della mera accettazione dell'opera da parte del committente soltanto in presenza di vizi noti o facilmente riconoscibili, mentre quando i vizi sono occulti il prestatore non può più essere chiamato a risponderne solo ove gli stessi, indipendentemente dall'accettazione dell'opera, non siano stati tempestivamente denunciati dal committente al prestatore d'opera nel termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio.  ### senza riserva dell'opera da parte del committente produce dunque l'effetto giuridico della liberazione del prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi dell'opera stessa, sempre che le difformità ed i vizi fossero riconoscibili e purché non fossero stati dolosamente occultati (Cass. n. 4384/1974). 
Nel caso in cui i vizi siano occulti è onere del prestatore d'opera eccepire la decadenza, mentre è onere del committente provare la tempestività della denuncia: “In tema di contratto d'opera, allorché il prestatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 cod. civ. per i vizi dell'opera eseguita, incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione” (Cass. Sez. II, sentenza n. 4908 del 11/03/2015). 
Nel caso di specie, risulta incontestata la circostanza che la consegna dell'auto sia avvenuta nel corso dell'Agosto 2016 (data non meglio specificata) mentre la diffida con la quale il committente ha denunciato l'esistenza dei vizi riporta data 5 settembre, inviata in data 7 settembre 2016. 
Alla luce di questo, il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto tempestiva la denuncia della scoperta dei vizi e delle difformità che l'opera consegnata presentava. 
Tuttavia, in considerazione dell'istruzione probatoria svolta e della ctu acquisita, emerge che parte dei vizi denunciati dall'appellante fossero riconoscibili, utilizzando l'ordinaria diligenza, già al momento della consegna. 
Invero, gli elementi che emergono dall'esame della ctu riguardano la verniciatura, che si ritiene essere stata eseguita in maniera grossolana (“gran parte della carrozzeria risulta con delle bolle”), i paraurti che non sono stati sostituiti, gli interni dell'auto che non sono stati restaurati, il cofano anteriore e lo sportello di sinistra lato guidatore che non risultano perfettamente chiudibili, motivo per il quale il ctu ha ritenuto che i lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte. 
Nondimeno, anche nella lettera di denuncia dei vizi inviata per conto del sig.  ### il lavoro svolto viene descritto come “visibilmente non a regola d'arte” e ancora continua sostenendo che “prescindendo dalla perizia già effettuata dall'esperto, quanto sopra (riparazione difettosa e numerose omissioni) può agevolmente evincersi anche da parte di un non esperto”. 
Pertanto, la riconoscibilità già al momento della consegna emerge non solo dalla natura dei vizi ma anche dal comportamento postumo del committente, che lo dichiara in un momento successivo.  ### della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta è applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all'inosservanza di un onere di diligenza del committente in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice e immediata percezione.  ### diligenza che è richiesta dall'art. 2226 co. 1 c.c., infatti, va intesa come la diligenza del bonus pater familias, ovvero l'uomo medio, ragionevole e prudente che adopera un normale livello di cura e attenzione nell'adempimento di un'obbligazione, ai sensi dell'art. 1176 Dal momento che il committente ha accettato la consegna dell'auto, non avanzando alcuna contestazione sui vizi - poi successivamente individuati ed elencati dal ctu - che apparivano già riconoscibili ed evidenti, si ritiene che il prestatore d'opera vada esonerato dalla responsabilità per tali vizi riconoscibili, non denunciati al momento della consegna della vettura, decadendo così ### dalla possibilità di dolersene in un momento successivo. 
Devono considerarsi ora i vizi c.d. occulti, non visibili ad un primo controllo da parte del committente e che richiedevano un'attenzione maggiore, in quanto situati in parti più interne dell'autovettura: “parte interna del cofano anteriore in corrispondenza del gancio utilizzato per mantenere aperto lo stesso; parte interna del cofano posteriore ove ubicato il motore; prese d'aria del cofano posteriore e alloggio luce targa; parte interna della chiusura dello sportello destro”. 
Con riguardo a tali vizi, deve ricordarsi, come sopra riportato che ai sensi dell'articolo 2226 co. 1 c.c., al fine di far valere la responsabilità del prestatore d'opera, è necessario che la denuncia dell'esistenza del vizio venga fatta entro otto giorni dalla scoperta dello stesso con contestuale prova della tempestiva scoperta: “### l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione” (Cass. Civ. n. 10579/2012). 
Sebbene risulti agli atti incontestata la circostanza secondo cui la consegna del bene sia avvenuta nel corso della fine del mese di Agosto 2016, alcuna prova viene fornita dal committente in merito al momento della scoperta del vizio occulto, men che meno del fatto che la denuncia inviata in data 7 settembre 2016 sia stata effettuata tempestivamente e dunque entro il termine di decadenza di otto giorni imposto dall'art. 2226 c.c., il quale esplicitamente richiama la disciplina della garanzia in materia di appalto (art. 1667 c.c.), non potendosi far ricadere tale onere della prova sull'odierno appellante. 
Alla luce di quanto sopra, si ritiene meritevole di accoglimento la domanda di riforma della sentenza n. 51/2020 del 24.12.2020 emessa dal Giudice di ### di ### Dott.ssa Lauricella, RG n. 164/2017, con rigetto della domanda formulata da ### di risarcimento dei danni. 
In considerazione di ciò, giova evidenziare ulteriormente che, come da accordo economico firmato prodotto in atti, il sig. ### aveva corrisposto ad ### la somma di euro 500,00 in data ### a titolo di secondo acconto per la riparazione e la somma di euro 300,00 in data ### a titolo di terzo acconto, specificando poi che l'acconto totale era pari ad euro 1.800,00 con una rimanenza di euro 1.200,00 ancora dovuti. 
Il ctu ha quantificato il lavoro svolto dal prestatore d'opera in euro 1.500,00, somma ritenuta congrua da questo Giudice, ritenendo dunque opportuno obbligare ### alla restituzione nei confronti di ### della differenza, pari ad euro 300,00, i quali in seguito a devalutazione e rivalutazione ammontano ad euro 331,72. 
Sul punto la doglianza volta ad ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui non ha condannato ### a corrispondere ad ### la somma residua pattuita come compenso per le opere svolte sul veicolo, pari ad € 1.200,00, non può trovare accoglimento.  ###, nominato nel procedimento di primo grado, con percorso logico condivisibile, ha quantificato i lavori eseguiti in € 1.500,00, con il sorgere dell'obbligo in capo ad ### di restituire l'eccedenza già ricevuta a titolo di acconto di € 331,72, (pari ad € 300,00 oltre devalutazione e rivalutazione monetaria.) Quantificato dal CTU in tali termini il compenso spettante per le opere poste in essere, la domanda spiegata dall'appellante sul punto non può trovare accoglimento. 
In ordine alle spese del presente giudizio, si ritiene che le stesse seguano il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., pertanto vengono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa ### definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: - accoglie parzialmente l'appello come in parte motiva; - in riforma della sentenza n. 51/2020 del 24.12.2020 emessa dal Giudice di ### di ### RG n. 164/2017, rigetta la domanda di risarcimento danno formulata da ### nei confronti di ### - condanna ### a rifondere in favore di ### la somma di euro 312,72 a titolo di restituzione, oltre interessi legali fino al soddisfo; - condanna ### a rifondere in favore di ### le spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA dovute come per legge e a rifondere le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 700,00, per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA dovute come per legge, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario; - pone a carico di ### le spese della consulenza tecnica, come liquidate nel giudizio di primo grado. 
Così deciso, in ### 15/1/2026.  

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 47/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Messana Veronica

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