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Corte di Cassazione
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 33480/2025 del 22-12-2025

... confronti dei legali che patrocinavano le cause di malasanità per conto della clientela, esplicitando nella nota integrativa che si riferivano a servizi in corso di lavorazione di propria promozione ed erano valutati al costo di produzione, ma che non era allegato alcun prospetto contenente l'elenco delle pratiche in corso e dei diversi costi sostenuti direttamente imputabili ai servizi in corso di lavorazione, nonché dei criteri utilizzati per documentare, per ciascuna delle pratiche, una attendibi le valorizzazione del «costo anticipato/sospeso»; - ha, qui ndi, ritenuto che in ossequio al principio di veridici tà e chiarezza del bilancio avrebbe dovuto essere predisposto un prospetto delle rimanenze che indicasse la consistenza di queste, suddivise in categorie omogenee per natura e valore, con il valore attribuito a ciascun gruppo; - ha, altresì, osservato che l'indistinta iscrizione, fra le rimanenze in un'unica voce «prodotti in corso di lavorazione» - peraltro da indicare più correttamente in «lavori in corso su ordinazione» -, di costi il cui rientro era del tutto incerto non corrispondeva né al principio contabile OIC n. 23, che presupp one l'esistenza di un di ritto al (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Di Marzio Mauro, Catallozzi Paolo

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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1028/2025 del 26-06-2025

... avvenuta per altra causa, non correlata all'evento di malasanità (c.d. premorienza). Il fatto che il decesso sia avvenuto per causa diversa dalla malasanità esclude il nesso di causalità tra la condotta del convenuto e la morte del de cuius. Pertanto, non essendo la morte di ### la conseguenza diretta della condotta negligente di [###, viene meno il presupposto causale per il risarcimento del danno iure proprio per perdita del rapporto parentale. La mera lesione all'integrità fisica del de cuius, pur grave, non è sufficiente a fondare il risarcimento dei danni iure proprio per i congiunti se essa non è stata la causa della morte. Quanto al danno patrimoniale spettante agli attori a titolo ereditario deve rilevarsi che non tutta la documentazione prodotta da parte attrice appare riferibile in maniera inequivoca all'evento di causa. Difatti non possono essere rimborsate le spese per l'acquisto dei farmaci, di cui agli scontrini fiscali depositati, atteso che dagli stessi non appare evincibile la riferibilità al ### Pertanto quanto alle spese mediche sostenute e documentate, spetta agli attori un rimborso pari a € 10.527,91. Vanno altresì rimborsate le spese sostenute per il (leggi tutto)...

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causa n. 221/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Maila Casale

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 328/2025 del 27-01-2025

... convenuta per quanto subito in conseguenza del caso di malasanità descritto in premessa. E per l'effetto condannare la convenuta al pagamento, in favore degli attori del risarcimento di tutti i danni da questi subiti e subendi: - ### si chiede il risarcimento del danno non patrimoniale per la cui liquidazione devono considerarsi le sue componenti: § del grave danno biologico da invalidità permanente, § del danno morale, § del danno esistenziale; oltre ai danni patrimoniali; - ### si chiede il risarcimento del danno non patrimoniale per la cui liquidazione devono considerarsi le sue componenti: § del danno esistenziale, § del danno morale, § del danno biologico; oltre ai danni patrimoniali; - ### si chiede il risarcimento del danno non patrimoniale per la cui liquidazione devono considerarsi le sue componenti: § del danno esistenziale, § del danno morale, § del danno biologico; oltre ai danni patrimoniali. Con riserva di meglio articolare e precisare i danni patiti in sede di prima udienza di trattazione. Il tutto oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici I.s.t.a.t. dall'evento al soddisfo ed oltre interessi legali anno per anno sulla somma via via rivalutata (leggi tutto)...

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causa n. 9064/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Limongelli Dora Alessia

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 2850/2024 del 30-05-2024

... sarebbero ivi già verificati degli episodi “di presunta malasanità” nel 2007 avrebbe potuto incidere nel caso di specie. Aldilà della genericità dell'allegazione, non risulta in alcun modo riscontrato se ed in quali termini fosse stata accertata con sentenza passata in giudicato un'ipotesi di responsabilità penale e/o civile a carico dei sanitari operanti in tale clinica - e tanto a prescindere, in via del tutto assorbente, anche dalla circostanza che non risulta in atti il documento n. 24 pure indicato da parte attrice in allegato all'atto di citazione. Per altro verso, nemmeno risulta in alcun modo meglio precisato non solo se il dott. Feo fosse stato a conoscenza di tale circostanza, ma anche se presso la predetta clinica si fossero verificate in maniera sistematica ipotesi di malasanità di tal guisa da potersi ritenere ragionevolmente dovuta una specifica informazione al riguardo in favore della paziente. Infine, non è stato nemmeno in alcun modo allegato, prima ancora che provato, se ed in quali termini, alla stregua del criterio del “più probabile che non”, laddove l'odierno convenuto avesse materialmente seguito le operazioni del parto, i danni-conseguenza così patiti da (leggi tutto)...

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causa n. 3100/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Ruggiero Sonia, Barbato Giuseppe

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Tribunale di Perugia, Sentenza n. 447/2024 del 21-03-2024

... infatti l'apertura dell'occhiello con il sostantivo «malasanità», subito seguito dall'aggettivo “assurda” che qualifica la morte del paziente mette in evidenza una netta affermazione di responsabilità poi approfondita nel corpo dell'articolo senza che mai sia rilevato che l'indagine non aveva ancora acquisito alcun elemento circa la colpevolezza dell'indagato all'infuori della consulenza dei familiari del morto. Si tratta di un'affermazione di responsabilità riferita senza dubbio al personale medico che si occupò della cura del paziente, considerato che i richiami all'omessa considerazione dei sintomi e alla mancata esecuzione di esami diagnostici (quale la coronografia), sottintendendo errori o ritardi nella diagnosi o nella valutazione dell'urgenza del caso, riconducono la responsabilità del fatto alla condotta medica e non alla sfera organizzativa, mai menzionata neppure indirettamente. Si legge nel corpo del testo: «qualcosa di intempestivo c'è stato perché altrimenti il finale sarebbe stato diverso» e più oltre è scritto: «ecco l'intempestività: l'intervento doveva arrivare prima, almeno a tre-sei ore dai sintomi che per l'accusa erano chiarissimi»; l'articolo riporta (leggi tutto)...

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causa n. 860/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Muscato Gaia

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