... ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (conf.
v. Cass. n. 2638/2013). E, ancora di recente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che allorché ricorra “un caso di responsabilità professionale per condotta omissiva”, l'esito del giudizio “è meramente ipotetico e deve costituire oggetto di un accertamento prognostico nel quale il tema dell'evento di danno e quello del nesso di causalità risultano inevitabilmente connessi sul piano della causalità materiale” (Cass., n. 25112/2017). Si tratta, peraltro, di accertamento rispetto al quale, in sede civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” da tenere ferma, appunto, “anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva”, ove “il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonché l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno” (leggi tutto)...
causa n. 5895/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maddalena Natale