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Giudice di Pace di Gela, Sentenza n. 273/2026 del 08-06-2026

... imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno". La Cassazione ribadisce, in definitiva, che il custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. è responsabile della res custodita, non potendosi limitare, per andare esente da responsabilità, di allegare la condotta colposa del danneggiato, ma dovendo provare il caso fortuito. ### tale sentenza il caso fortuito deve consistere nell'evento che praevideri non potest, cioè nell'evento caratterizzato da imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno. Ancora, “###. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni cagionati, individua un criterio oggettivo di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale” (cfr. Cass. 2477/18). La oggettiva pericolosità (c.d. insidiosità ) della cosa, avuto riguardo a tutte le circostanze (leggi tutto)...

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causa n. 232/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Concetta Maria Antonietta Lirosi

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 15193/2025 del 07-06-2025

... della colpa d el conducent e dell'autocarro e del nesso causale tra questa e quello. 3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, e comunque infondato. Innanzitutto il motivo è inammissi bile perché nella sostanza lame nta il modo in cui il giudice ha valutato le prove. In s econdo luogo è infondato perché la motivazione nella s ent enza impugnata non manca affatto. Il Tribunale ha ritenuto che i danni riportati dai due mezzi in tesi c oinvolti nel sinis tro er ano tra loro incompatibili, e tanto basta a sorreggere la decisione di rigetto. Né il Giudice è tenuto ad esaminare una per una tutte le fonti di prova, quando ritenga quelle già esaminate sufficienti a raggiungere una certa conclusione. 4. Anche col terzo motivo è denunciata la nullità della sentenza per vizio della motivazione, ai sensi dell'articolo 132 c.p.c.. Nell'illustrazione del motivo si sostiene che la sentenza sarebbe nulla perché il g iudice d'appello avrebb e acriticamente recepito le co nclusioni del consulente tecnico d'ufficio, senza prendere in esame le cen sure mosse dall'appellante alle valutazioni del consulente (il quale, sostiene il ricorrente, aveva formulato le proprie conclusioni senza (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Rubino Lina, Rossetti Marco

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Tribunale di Rimini, Sentenza n. 357/2026 del 09-06-2026

... avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità. Ne discende che, se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale (cfr. Cass. n. 28991/2019). Alla luce dei suesposti principi, può concludersi, quindi, che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra l'azione o l'omissione del sanitario e il danno di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno), posto che non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. Ed invero, se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata da colui che allega tale ascrizione la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta. Ne consegue che se, al termine dell'istruttoria, non (leggi tutto)...

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causa n. 1413/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Santucci Silvano, Giorgia Bertozzi - Bonetti

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 2299/2026 del 10-06-2026

... ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (conf. v. Cass. n. 2638/2013). E, ancora di recente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che allorché ricorra “un caso di responsabilità professionale per condotta omissiva”, l'esito del giudizio “è meramente ipotetico e deve costituire oggetto di un accertamento prognostico nel quale il tema dell'evento di danno e quello del nesso di causalità risultano inevitabilmente connessi sul piano della causalità materiale” (Cass., n. 25112/2017). Si tratta, peraltro, di accertamento rispetto al quale, in sede civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” da tenere ferma, appunto, “anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva”, ove “il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonché l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno” (leggi tutto)...

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causa n. 5895/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maddalena Natale

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Tribunale di Torino, Sentenza n. 3564/2026 del 09-06-2026

... difesa di ### (anche in relazione all'interruzione del nesso causale) sono del tutto inconferenti rispetto alla domanda di nullità formulata dal ricorrente, dal momento che la nullità di un contratto per mancanza del consenso di una delle parti contraenti prescinde del tutto da buona fede, colpa, negligenza e nesso di causa, dovendo la nullità essere pronunciata in virtù del mero accertamento della mancanza di uno dei requisiti indefettibili del contratto ex artt. 1325 e 1418 c.c. (Cass. civ. n. 1680/1995; Cass. civ. n. 3265/2024); - che la statuizione in punto soggetto venditore comporta poi l'assorbimento della domanda riconvenzionale trasversale formulata da ### contro ### - che le spese di lite seguono la soccombenza di ### verso ### avendo egli con la sua condotta illecita in danno del ricorrente dato causa al presente giudizio e risultando soccombente in punto nullità parziale del contratto di vendita; - che anche ### risulta soccombente verso ### avendo resistito alla domanda di nullità formulata dal ricorrente, sia proponendo un'infondata eccezione di difetto di legittimazione passiva, sia chiedendone il rigetto nel merito per buona fede o per assenza di colpa, negligenza e (leggi tutto)...

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causa n. 16739/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Luca Martinat

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