... aggiunta a ciò, l'art. 2553 c.c., disciplinante la divisione degli utili e delle perdite, chiaramente enuncia: “### patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto”. Gli articoli 2551 e 2552
c.c. prevedono che i terzi acquistano diritti ed assumono obbligazioni solo nei confronti dell'associante e che all'associante spetti la gestione dell'impresa o dell'affare, mentre all'associato spetti ex lege solo il diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno. Con contratto, in ogni caso, può essere disposto il regime di controllo dell'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta. Elemento costitutivo essenziale del suddetto rapporto contrattuale risulta quindi la pattuizione a favore dell'associato di una prestazione correlata agli utili d'impresa.
Ricostruito in questi termini il quadro normativo relativo al contratto di associazione in partecipazione, nel caso di specie, dalle risultanze testimoniali risulta la prova del rapporto (leggi tutto)...
causa n. 23141/2005 R.G. - Giudice/firmatari: Caporali Paola