... notturno, in assenza del coordinatore, può esercitare mansioni un po' piú ampie, ma può anche decidere di avvisare il coordinatore [cosí si ricava un po' da tutti i testimoni; si vedano inoltre i rapportini sub doc. n. 3), ric., ove si parla di guasti, cambio turni, cambio ralle, rifornimento mezzi, ecc.].
Queste mansioni appaiono proprie non del coordinatore operativo (2º livello), bensí del caposquadra (3º livello), perché, in definitiva, vi sono «autonomia ed iniziativa adeguate che presuppongono la conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse», guida e coordinamento di personale (v. ancora declaratorie).
Nei fatti, ancora una volta, vi è contrasto tra i testimoni sull'effettivo disimpegno, da parte del ricorrente, delle mansioni di capoturno (nel senso di caposquadra): per ### (ud. 6 set. 2021), FRANCESCHETTI ### e ### le fece solo in affiancamento, altri le confermano (####, altri parlano di attività promiscua con la conduzione delle ralle (###.
Vale quindi quanto già detto sopra: in siffatto contesto - di mansioni, quanto meno, promiscue ed, ancora una volta, non proprie del livello posseduto -, difetta la prova di un danno alla (leggi tutto)...
causa n. 525/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Panico Giampiero