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Corte di Cassazione, Sentenza n. 11623/2024 del 30-04-2024

... d'assicurare l'ordinata e celere accesso al giudizio nel merito delle doglianze, fermo il dovere di autorespo nsabilità della p arte processuale, che, aden do la Corte, è chiam ata al tempestivo deposito degli atti di cui all'art. 369 cit., strumentali alla verifica del diritto processuale all'esame della domanda di giustizia in sede di legittimità. Si è così giunti ad affermare, quanto al rispetto dell'onere del tempestivo deposito della copia au tentica della sentenza impugnata, che il deposito in cancelleria, nel termin e di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata - redatta in formato elett ronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di at testazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 6 di 9 2012, oppure con attest azione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Grasso Giuseppe

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 1806/2026 del 10-03-2026

... pozzetti fognari, in quanto introdotti solo nella fase di merito, che costituisce una mera prosecuzione del procedimento nel cui ambito è, quindi, possibile scrutinare esclusivamente le doglianze contenute negli originari atti introduttivi del giudizio. - le doglianze sulla liquidazione delle spese di lite sono prive di fondamento perché i parametri forensi, introdotti dal DM 55/2014, prevedono due distinte tabelle, una per i procedimenti cautelari ed una per i giudizi di cognizione, ed entrambe contemplano le 4 fasi del giudizio per cui alcun errore avrebbe commesso il giudice di prime cure nel liquidare le spese del precedente grado. §.4. ### è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono. Pag. 8 a 13 4.1. Quanto all'omessa valutazione del titolo di proprietà, prodotto dl ### “ad colarandam possessionem”, sia pure incidenter tantum, e dell'atto di divisione del 1973, la decisione impugnata non può ritenersi viziata, atteso che nel giudizio possessorio l'oggetto dell'accertamento è il possesso nei suoi elementi costitutivi: animus possidendi e corpus possessionis. Ne consegue che la fonte del possesso rimane estranea al thema decidendum, essendo irrilevante ai fini della (leggi tutto)...

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causa n. 5235/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Vinciguerra, Rosa Maria Teresa, Regina Marina Elefante

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 35946/2021 del 22-11-2021

... testimoniali avrebbe dovuto indurre i giudici del merito a ritenere che in data 15. lavori di installazione ripresero esattamente dal punto in cui erano stati interrotti e che in tal ultima data ebbe luogo il secondo progressivo momento della medesima opera di montaggio. 5 Deduce quindi che i giudici del merito avrebbero dovuto individuare nella prima fase dell'opera di installazione dell'impianto il dies a quo del termine annuale. Deduce che del resto in coincidenza con la prima fase dell'opera di montaggio si rese manifesta e percepibile alle parti avverse, in maniera palese ed univoca, il proposito di dar corso ai lavori di installazione dell'impianto. 11. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1102 cod. civ.; l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione. Deduce che l'installazione dell'unità esterna dell'impianto di condizionamento d'aria non ha comportato spoglio o molestia in danno degli altri compossessori, siccome inidonea sia a determinare alterazione della destinazione della comune terrazza sia ad impedire agli altri compossessori di farne parimenti uso. Deduce segnatamente che la possibilità di utilizzo del lastrico solare è (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Bellini Ubaldo, Abete Luigi

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 5362/2026 del 10-03-2026

... “erronea applicazione delle risultanze del giudizio possessorio nel decidere la domanda petitoria, aventi causa petendi e petitum diversi e così incorrendo anche nel vizio di ultrapetizione”. Per altro verso, nel vigente ordinamento processuale, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fo rnire elementi di giudiz io sufficienti, se ed in quanto non sme ntite dal r affronto cri tico, riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruam ente motivato (### 1, n. 9507 d el 6 april e 2023). Pertanto, la censura non coglie nel segno, non essendo censurabile la valut azione delle risultanze istrut torie da parte del g iudice di merito. 7 di 8 3. Attr averso il terzo motivo si ce nsura la viol azione e falsa applicazione degli artt. 1226 c.c. e 872 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, c .p.c. g iacché la Corte territo riale av rebbe erroneamente pronunciato la condanna al risarcimento del danno in assenza dei presup posti, essend o il danno per violazione delle distanze tra edifici in re ipsa, e non avrebbe illustrato i criteri e l'iter logico seguito per gi ungere alla (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Mocci Mauro

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 5334/2026 del 10-03-2026

... dall'ing. Coppola, consulente nominato nel giudizio possessorio svoltosi inter partes, che dal dott. ### primo consulente tecnico nominato nel giudizio avanti il Tribunale; entrambi i consulenti avevano pertanto concluso per l'inapplicabilità della normativa sulle distanze al caso di specie. La doglianza, così come prospettata, è infondata perché si risolve, in sostanza, in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte del giudice di appello. E' d unque opportuno r icordare in proposito che l a valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ord ine alla ricostruzione della vicenda fattual e non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., i n esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibili tà delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Mocci Mauro

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