... viene neanche indicata la precisa identità (gli “infermieri”, “alcuni colleghi”, i “superiori”).
Gli eventi narrati in ricorso non sono in altri termini riconducibili alla attività “persecutoria”
di un unico “mobber”, pertanto il datore di lavoro potrebbe in astratto risponderne , alla stregua del disposto dell'art. 2087 c.c., solo in caso di positiva dimostrazione di una sua conoscenza e consapevolezza, che nella specie manca.
Ed infatti gli episodi, le mancanze ed i contegni imputati alla ### dell'
sono stati portati a conoscenza del D.G. soltanto mediante una lettera dei legali della dott.ssa di poco precedente al deposito del ricorso sebbene sia stato dedotto in ricorso, sempre in maniera generica, che essi risalirebbero addirittura all'anno 2016.
Dalle stesse allegazioni contenute in ricorso, senza la necessità di verificare la effettiva esistenza delle condotte denunciate, e per quanto emerge dall'esame della produzione documentale ammessa, si può escludere la sussistenza di un danno che possa dirsi causalmente riconducibile al lamentato comportamento persecutorio e vessatorio del datore di lavoro, qualificato dalla odierna ricorrente nei termini di (leggi tutto)...
causa n. 10710/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Laura Liguori