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Tribunale di Biella, Sentenza n. 346/2018 del 30-07-2018

... dall'art. 1813 c.c., mediante l'annotazione contabile e in moneta scritturale, in base ad un'erogazione fittizia e solo nominale quale mezzo dematerializzato di pagamento; il mutuatario beneficia infatti dell'elisione di uno scoperto di segno negativo, prima sussistente per effetto del saldo debitore, indipendentemente dalla percezione materiale del denaro e tramite il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa (cfr. Cass. Sez. III n. 25569 del 30.11.2011 e Cass. Sez. III n. 17194 del 27.8.2015). Risulta infatti verosimile che il mutuo chirografario ridetto a tasso variabile era stato contratto per ripianare esposizioni debitorie in conto corrente o comunque per esigenze ordinarie di cassa e liquidità aziendale - contratto di conto corrente la cui illegittimità non è stata peraltro né allegata in modo sufficiente né provata alla luce di quanto precede - in quanto lo stesso era evidentemente destinato a “consolidamento”, nel senso di estinzione di pregresse passività e poste debitorie in conto corrente. Del resto, in tale mutuo era già contenuto l'ordine irrevocabile ad accreditare la somma di euro 180.000,00 sul conto corrente n. H###0 e tale erogazione in forma (leggi tutto)...

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causa n. 213/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Pipicelli Francesco, Ventriglia Vincenzo

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Tribunale di Biella, Sentenza n. 411/2018 del 04-10-2018

... dall'art. 1813 c.c., mediante l'annotazione contabile e in moneta scritturale, in base ad un'erogazione fittizia e solo nominale quale mezzo dematerializzato di pagamento, trattandosi infatti dell'elisione di uno scoperto di segno negativo, prima sussistente per effetto del saldo debitore, indipendentemente dalla percezione materiale del denaro e tramite il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa (cfr. Cass. Sez. III 25569 del 30.11.2011 e Cass. Sez. III n. 17194 del 27.8.2015). Risulta infatti verosimile che il mutuo chirografario ridetto a tasso variabile era stato contratto per ripianare esposizioni debitorie in conto corrente - contratto di conto corrente la cui illegittimità non è stata peraltro né allegata in modo sufficiente né provata alla luce di quanto precede - in quanto lo stesso era evidentemente destinato a “consolidamento”, nel senso di estinzione di pregresse passività e poste debitorie in conto corrente. Del resto, in tale mutuo era già contenuto l'ordine irrevocabile ad accreditare la somma di euro 127.005,00 sul conto corrente n. ### e tale erogazione in forma “dematerializzata” non è stata mai specificamente contestata ai sensi dell'art. 115 (leggi tutto)...

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causa n. 1631/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Pipicelli Francesco, Ventriglia Vincenzo

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Tribunale di Biella, Sentenza n. 322/2018 del 16-07-2018

... dall'art. 1813 c.c., mediante l'annotazione contabile e in moneta scritturale, in base ad un'erogazione fittizia e solo nominale quale mezzo dematerializzato di pagamento; il mutuatario beneficia infatti dell'elisione di uno scoperto di segno negativo, prima sussistente per effetto del saldo debitore, indipendentemente dalla percezione materiale del denaro e tramite il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa (cfr. Cass. Sez. III n. 25569 del 30.11.2011 e Cass. Sez. III n. 17194 del 27.8.2015). Del resto, in tale mutuo era già contenuto l'ordine irrevocabile ad accreditare la somma di euro 200.000,00 sul conto corrente n. ###00 e tale erogazione in forma “dematerializzata” non è stata mai specificamente contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. nell'an e nel quantum, oltre ad essere l'accredito circostanza documentale, emergente dall'estratto conto depositato dalla banca, con giroconto in data valuta 24.6.2011 (doc. 6 fasc. telematico banca). Peraltro, tutti i contratti bancari risultano liberamente stipulati, non avendo mai l'attrice opponente mai provato né allegato vizi della volontà ovvero errore, dolo e violenza - al di là della generica e solo asserita (leggi tutto)...

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causa n. 1133/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Pipicelli Francesco, Ventriglia Vincenzo

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Tribunale di Biella, Sentenza n. 75/2018 del 01-03-2018

... dall'art. 1813 c.c., mediante l'annotazione contabile e in moneta scritturale, in base ad un'erogazione fittizia e solo nominale quale mezzo dematerializzato di pagamento; il mutuatario beneficia infatti dell'elisione di uno scoperto di segno negativo, prima sussistente per effetto del saldo debitore, indipendentemente dalla percezione materiale del denaro e tramite il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa (cfr. Cass. Sez. III n. 25569 del 30.11.2011 e Cass. Sez. III n. 17194 del 27.8.2015). Risulta infatti dichiarato già dalle parti in premessa negoziale che il mutuo chirografario sottoscritto da ## srl in data ### era stato contratto per ripianare esposizioni debitorie in conto corrente - la cui illegittimità non è peraltro né allegata in modo sufficiente né provata alla luce di quanto precede - in quanto lo stesso era evidentemente destinato a “consolidamento passività”, nel senso di estinzione di pregresse passività e poste debitorie, pervenendo così ad una ristrutturazione di lungo periodo del debito emerso per scoperto di c.c. ultra-fido. Del resto, in tale mutuo era già contenuto l'ordine irrevocabile ad accreditare la somma di euro 130.000,00 sul conto (leggi tutto)...

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causa n. 1092/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Pipicelli Francesco, Turco Antonella

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Tribunale di Biella, Sentenza n. 198/2018 del 10-05-2018

... dall'art. 1813 c.c., mediante l'annotazione contabile e in moneta scritturale, in base ad un'erogazione fittizia e solo nominale quale mezzo dematerializzato di pagamento; il mutuatario beneficia infatti dell'elisione di uno scoperto di segno negativo, prima sussistente per effetto del saldo debitore, indipendentemente dalla percezione materiale del denaro e tramite il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa (cfr. Cass. Sez. III n. 25569 del 30.11.2011 e Cass. Sez. III n. 17194 del 27.8.2015). Risulta infatti dichiarato già dalle parti in premessa negoziale che il mutuo chirografario sottoscritto da ### in data ### era stato contratto per ripianare esposizioni debitorie in conto corrente e quindi destinato a rientro con l'erogazione di € 256.000,00 - la cui illegittimità non è stata peraltro né allegata in modo sufficiente né provata alla luce di quanto precede - in quanto lo stesso era evidentemente destinato a consolidamento ed estinzione di pregresse passività e poste debitorie, pervenendo così ad una ristrutturazione di lungo periodo del debito emerso per scoperto di Del resto, in tale mutuo era già contenuto l'ordine irrevocabile ad accreditare la somma di euro (leggi tutto)...

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causa n. 2657/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Pipicelli Francesco, Ventriglia Vincenzo

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