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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 103/2026 del 28-01-2026

... assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo); b) la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute. ###. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in legge 135/2012 del 07.08.2012, ha introdotto la seguente disciplina: “le ferie spettanti al personale, delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”. La legge di stabilità 2013, n. 228/2012, ha disciplinato la fattispecie delle ferie dei docenti all'art. 1 co. 54 ss. In particolare, il comma 54 ha previsto che: “Il personale docente di tutti i (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE - ### E ### Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del ### e in persona del ### all'udienza del 28/1/2026, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. ### nell'interesse di ### ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2939/2025 R.G., promossa DA ### (C.F.: ###) rappresentata e difesa dall'avv. ####'#### in persona del legale rappresentante pro tempore, ### RESISTENTE CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente - docente a tempo determinato - attualmente in servizio presso l'I.S.  “Ferrigno-Accardi-Titone” di ### - ha esposto di avere prestato attività lavorativa in favore dell'amministrazione convenuta in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato nel corso degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Ha dedotto di non avere potuto usufruire, durante tali annualità, delle ferie maturate e di non essere stata invitata dal Dirigente scolastico al godimento delle stesse. 
La ricorrente, ritenendo di avere diritto al pagamento dell'indennità per le ferie maturate e non godute e fornendo una interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 1, commi 54 ss della l. n. 228/2012 e delle disposizione del ### di settore, ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del merito al fine di sentire accogliere le seguenti Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 conclusioni: “ 1. Accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'### resistente con conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE. 2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente agli a.s. 2022/2023 (12.09.2022 - 30.06.2023), 2023/2024 (01.09.2023 - 30.06.2024), della monetizzazione delle ferie maturate e non godute e, pertanto, riconoscerle la relativa indennità sostitutiva. 3. Per l'effetto condannare le ### resistenti al pagamento dell'indennità sostitutiva ferie maturate e non godute in favore della ricorrente per l'importo pari ad € 2.656,30 o al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge”.  2. ### dell'### e del merito, benché regolarmente evocato, non si è costituito.  3. La causa, stante la natura documentale della stessa, è stata decisa all'odierna udienza tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c.  4. Al fine di vagliare la fondatezza del ricorso è necessario procedere ad una breve ricostruzione del variegato panorama normativo e giurisprudenziale esistente in materia di ferie.  4.1. In punto di diritto, va quindi preliminarmente osservato che la materia della fruizione e monetizzazione delle ferie del personale scolastico a tempo determinato era regolata, fino all'entrata in vigore del D.L.95/2012, convertito in legge 135/2012, dagli artt.  13 e 19 del C.C.N.L. ### 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007). 
La prima disposizione, al comma 15, prevedeva, per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti non godute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.  ###. 19, comma 2, del C.C.N.L. prevedeva: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato era tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. 
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026
La norma disponeva quindi: a) la non obbligatorietà, per il personale assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo); b) la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute.  ###. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in legge 135/2012 del 07.08.2012, ha introdotto la seguente disciplina: “le ferie spettanti al personale, delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”. 
La legge di stabilità 2013, n. 228/2012, ha disciplinato la fattispecie delle ferie dei docenti all'art. 1 co. 54 ss. 
In particolare, il comma 54 ha previsto che: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. 
Il co. 55 ha invece modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L. 135/2012: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'### nazionale di statistica (### ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la ### nazionale per le società e la borsa (###, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026
Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013. 
In altri termini, con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012 per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, ### 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.  4.2. Le superiori disposizioni vanno devono essere interpretate alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di diritto alle ferie ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. 
La Corte di Giustizia dell'### è più volte intervenuta sulla tematica relativa alle ferie, precisando che: a) ogni lavoratore, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, della ### 2003/99, deve beneficiare “di un diritto alle ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane”; diritto che “deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione” (cfr. Corte giustizia UE, 13.12.2018, n. 385, p. 22); b) il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto “a ferie annuali retribuite” (cfr. Corte giustizia UE, 20.1.2009, n. 350, p. 60); c) la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite è “di consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione” (cfr. Corte giustizia UE, 13.12.2018, n. 385, p. 26); d) l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione: in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (cfr. Corte giustizia UE, 16.03.2006, n. 131, p. 50); Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 e) il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'### È stato, infatti, precisato che “tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Corte giustizia UE, 25.11.2021, n. 960, p. 29) nonché che “quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti” (cfr. Corte Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 22); f) il lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute e che “la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro ” (cfr. Corte giustizia UE, 25.11.2021, n. 960, p. 34); g) l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 “osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto” (Corte Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 24); h) l'art. 7 della direttiva 2003/88 osta anche “a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà” (v. Corte di ###, 18.1.2024, n. 53); g) in linea di principio, la direttiva più volte citata non osta a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto “purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce” (cfr. Corte Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 ###, 6.11.2018, n. 874, p. 24); a tal proposito, “il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. Corte Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 45).  4.3. La giurisprudenza europea sopra riportata è stata recentemente richiamata dalla Suprema Corte di Cassazione con le pronunce nn. 21780/2022, 17643/2023 e 3339/2024. 
In quest'ultimo provvedimento, i giudici di legittimità hanno precisato che “secondo l'interpretazione del diritto interno (ivi compreso dell'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 135 del 2012) conforme al diritto dell'### “a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite; b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n. 15652/2018); c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. 23153/2022; Cass. n. 21780/2022). 
La Corte di Giustizia in data 18 gennaio 2024, in C-218/2022 ha inoltre affermato che l'art. 7 della direttiva 203/88/CE del ### europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, e l'art. 31, PAR. 2, della ### dei diritti fondamentali dell'### europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego, sia negli anni recedenti, e non goduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non avere goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 5. In ragione delle superiori coordinate ermeneutiche è stato affermato che “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” nonché “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. Civ. n. 16715/2024).  6. Passando alla disamina del caso di specie, va premesso che la ricorrente ha lamentato di non essere stata adeguatamente informata del diritto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata a goderne. 
In applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche si osserva che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia invitato il lavoratore a godere delle ferie ovvero abbia avvisato lo stesso che, in caso di mancata fruizione delle stesse, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento. 
Ma, a fronte della mancata costituzione in giudizio, simile prova non è stata fornita dal Ministero dell'### e del merito, il quale, pertanto, in applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88, oltre che dell'art. 36 Cost., non può che essere condannato al pagamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute dalla ricorrente al momento della cessazione dei rapporti di lavoro.  7. Con riferimento alla quantificazione dei giorni residui, appaiono manifestamente corretti i conteggi elaborati dalla ricorrente in quanto determinati alla luce della normativa rilevante nella specie. 
Allo stesso modo, appare corretta la quantificazione della retribuzione dovuta, sulla base delle retribuzioni così come indicate nei contratti di lavoro e della durata degli incarichi. 
Pertanto, il Ministero convenuto deve essere condannato al pagamento in favore della parte ricorrente, della somma lorda di € 2.656,30 oltre interessi come per legge. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando: - condanna il Ministero dell'### e del ### al pagamento in favore della parte ricorrente della somma lorda di € 2.656,30 a titolo di indennità per ferie maturate e non godute per i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi negli anni scolastici di cui è causa, oltre interessi come per legge; - condanna il Ministero dell'### e del ### al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in € 1.030,00 oltre IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'antistatario. 
Così deciso in ### il ##### presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026

causa n. 2939/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Giardina

M
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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 102/2026 del 28-01-2026

... didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013. In altri termini, con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012 per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, ### 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE - ### E ### Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del ### e in persona del ### all'udienza del 28/1/2026, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. ### nell'interesse di ### nonché delle note depositate dal dottor ### nell'interesse di parte resistente, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2935/2025 R.G., promossa DA ### (CF. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ####'#### (C.F. ###), in persona del ### pro tempore, ### - ### (C.F.  ###), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art.  417 bis c.p.c. dal dottore ### dalla Dr.ssa ### (C.F.  ###) e dalla Dr.ssa ### (C.F. ###), in servizio presso l'### - ### di ### RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente ### - docente a tempo determinato attualmente in servizio presso il ### “### Morello” di ### del ### - ha esposto di avere prestato attività lavorativa in favore dell'amministrazione convenuta in forza del contratto di lavoro a tempo determinato nel corso dell'anno scolastico 2023/2024. Ha dedotto di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 non avere potuto usufruire, durante tali annualità, delle ferie maturate e di non essere stata invitata dal Dirigente scolastico al godimento delle stesse. 
La ricorrente, ritenendo di avere diritto al pagamento dell'indennità per le ferie maturate e non godute e fornendo una interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 1, commi 54 ss della l. n. 228/2012 e delle disposizioni del ### di settore, ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del merito al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ 1. Accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'### resistente con conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE. 2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente all'a.s. 2023/2024 (11.09.2023 - 30.06.2024), della monetizzazione delle ferie maturate e non godute e, pertanto, riconoscerle la relativa indennità sostitutiva. 3. Per l'effetto condannare le ### resistenti al pagamento dell'indennità sostitutiva ferie maturate e non godute in favore della ricorrente per l'importo pari ad € 1.604,00 o al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge”.  2. ### dell'### e del merito, con memoria depositata in data ###, ha chiesto il rigetto del ricorso e in subordine la condanna al pagamento delle spese diversamente quantificate.  3. La causa, stante la natura documentale della stessa, è stata decisa all'odierna udienza tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c.  4. Al fine di vagliare la fondatezza del ricorso è necessario procedere ad una breve ricostruzione del variegato panorama normativo e giurisprudenziale esistente in materia di ferie.  4.1. In punto di diritto, va quindi preliminarmente osservato che la materia della fruizione e monetizzazione delle ferie del personale scolastico a tempo determinato era regolata, fino all'entrata in vigore del D.L.95/2012, convertito in legge 135/2012, dagli artt.  13 e 19 del C.C.N.L. ### 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007). 
La prima disposizione, al comma 15, prevedeva, per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti non godute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.  ###. 19, comma 2, del C.C.N.L. prevedeva: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato era tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. 
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. 
La norma disponeva quindi: a) la non obbligatorietà, per il personale assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo); b) la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute.  ###. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in legge 135/2012 del 07.08.2012, ha introdotto la seguente disciplina: “le ferie spettanti al personale, delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”. 
La legge di stabilità 2013, n. 228/2012, ha disciplinato la fattispecie delle ferie dei docenti all'art. 1 co. 54 ss. 
In particolare, il comma 54 ha previsto che: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. 
Il co. 55 ha invece modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L. 135/2012: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'### nazionale di statistica (### ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la ### nazionale per le società e la borsa (###, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. 
Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013. 
In altri termini, con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012 per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, ### 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.  4.2. Le superiori disposizioni vanno devono essere interpretate alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di diritto alle ferie ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. 
La Corte di Giustizia dell'### è più volte intervenuta sulla tematica relativa alle ferie, precisando che: a) ogni lavoratore, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, della ### 2003/99, deve beneficiare “di un diritto alle ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane”; diritto che “deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione” (cfr. Corte giustizia UE, 13.12.2018, n. 385, p. 22); b) il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto “a ferie annuali retribuite” (cfr. Corte giustizia UE, 20.1.2009, n. 350, p. 60); c) la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite è “di consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione” (cfr. Corte giustizia UE, 13.12.2018, n. 385, p. 26); d) l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 retribuzione: in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (cfr. Corte giustizia UE, 16.03.2006, n. 131, p. 50); e) il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'### È stato, infatti, precisato che “tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Corte giustizia UE, 25.11.2021, n. 960, p. 29) nonché che “quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti” (cfr. Corte Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 22); f) il lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute e che “la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro ” (cfr. Corte giustizia UE, 25.11.2021, n. 960, p. 34); g) l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 “osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto” (Corte Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 24); h) l'art. 7 della direttiva 2003/88 osta anche “a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà” (v. Corte di ###, 18.1.2024, n. 53); g) in linea di principio, la direttiva più volte citata non osta a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 riporto “purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce” (cfr. Corte Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 24); a tal proposito, “il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. Corte Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 45).  4.3. La giurisprudenza europea sopra riportata è stata recentemente richiamata dalla Suprema Corte di Cassazione con le pronunce nn. 21780/2022, 17643/2023 e 3339/2024. 
In quest'ultimo provvedimento, i giudici di legittimità hanno precisato che “secondo l'interpretazione del diritto interno (ivi compreso dell'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 135 del 2012) conforme al diritto dell'### “a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite; b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n. 15652/2018); c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. 23153/2022; Cass. n. 21780/2022). 
La Corte di Giustizia in data 18 gennaio 2024, in C-218/2022 ha inoltre affermato che l'art. 7 della direttiva 203/88/CE del ### europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, e l'art. 31, PAR. 2, della ### dei diritti fondamentali dell'### europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego, sia negli anni recedenti, e non goduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 di lavoro e non abbia dimostrato di non avere goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà”.  5. In ragione delle superiori coordinate ermeneutiche è stato affermato che “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” nonché “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. Civ. n. 16715/2024).  6. Passando alla disamina del caso di specie, va premesso che la ricorrente ha lamentato di non essere stata adeguatamente informata del diritto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata a goderne. 
In applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche si osserva che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia invitato il lavoratore a godere delle ferie ovvero abbia avvisato lo stesso che, in caso di mancata fruizione delle stesse, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento. 
Ma simile prova non è stata fornita dal Ministero dell'### e del merito, il quale, pertanto, in applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88, oltre che dell'art. 36 Cost., non può che essere condannato al pagamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute dalla ricorrente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.  7. Con riferimento alla quantificazione dei giorni residui, appaiono manifestamente corretti i conteggi elaborati dalla ricorrente in quanto determinati alla luce della normativa rilevante nella specie. 
Allo stesso modo, appare corretta la quantificazione della retribuzione dovuta, sulla base delle retribuzioni così come indicate nei contratti di lavoro e della durata degli incarichi. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026
Pertanto, il Ministero convenuto deve essere condannato al pagamento in favore della parte ricorrente, della somma lorda di € 1.604,00 oltre interessi come per legge.  8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando: - condanna il Ministero dell'### e del ### al pagamento in favore della parte ricorrente della somma lorda di € 1.604,00 a titolo di indennità per ferie maturate e non godute per il rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso nell'anno scolastico di cui è causa, oltre interessi come per legge; - condanna il Ministero dell'### e del ### al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in € 1.030,00 oltre IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'antistatario. 
Così deciso in ### il ##### presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026

causa n. 2935/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Giardina

M
25

Tribunale di Bari, Sentenza n. 4712/2025 del 09-12-2025

... corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore; così intesa, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Bari Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ### udienza in trattazione scritta del 09/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 14109/2025 R.G. promossa da: ### rappr. e dif. dall'avv. ### RICORRENTE contro: ###'#### CONTUMACE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ### la parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di aver stipulato una serie di contratti a termine con il ministero convenuto come personale docente a partire dal 2018 fino al 2024; di non aver goduto di tutte le ferie maturate nell'ambito dei predetti rapporti di lavoro, di non averle richieste, di non esser stata formalmente invitata a goderne e, altresì, di non essere stata avvisata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita del diritto alle stesse e all'indennità sostitutiva - agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) accerti e dichiari il diritto della ricorrente al compenso sostitutivo per le ferie maturate e non godute pari a n. 19,25 giorni per l'anno scolastico 2018/2019, n. 21,16 giorni per l'anno scolastico 2019/2020, n. 21,83 giorni per l'anno scolastico 2020/2021, n. 24,83 giorni per l'anno scolastico 2021/2022 e a n. 25,3 giorni per l'anno scolastico 2023/2024 (per un totale di n.112,4 giorni) e 12 gg a titolo di festività soppresse maturate e non godute; 2) condanni il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro-tempore, al pagamento - a titolo di compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute - della somma pari al valore corrispondente a 19,25 giorni per l'anno scolastico 2018/2019, n. 21,16 giorni per l'anno scolastico 2019/2020, n. 21,83 giorni per l'anno scolastico 2020/2021, 24,83 giorni per l'anno scolastico 2021/2022 ea n. 25,3 giorni per l'anno scolastico 2023/2024, pari ad €. 1.280,37 per l‟a.s. 18/19, €. 1.416,41 per l‟a.s. 19/20, €. 1.461,25 per l‟a.s. 20/21, €. 1.662,06 per l‟a.s. 21/22 ed €. 1.777,31 per l‟a.s. 2023/2024 ed €. 811,90 a titolo di festività soppresse maturate e non godute per un totale di €. 8.409,30, oltre accessori dalle scadenze al saldo”, con vittoria delle spese di lite. 
Pur regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva il Ministero convenuto, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. 
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa. 
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. 
In materia, da ultimo la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio per cui il docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo invitato a goderne con espresso avviso della perdita del diritto sia alle ferie che all'indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione (cfr. Cass. 11968/2025; 16715/2024, che si richiamano ai sensi dell'art.  118 disp. att. c.p.c., anche in ossequio al ruolo nomofilattico della Suprema Corte).  ###. 5 comma 8 d.l. 95/2012 -integrato dall'art. 1 comma 55 l. 228/2012- deve, infatti, essere interpretato in senso conforme all'art. 7 par. 2 della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia (cfr. sent. 6.11.2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità pagina sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. 
In particolare, la Cassazione ha osservato che “24. Deve parimenti richiamarsi l'ordinanza di Cass. sez. lav. 5 maggio 2022 nr. 14268; ivi, nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, si è affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. 25. Si è aggiunto che siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, D.L. nr. 95/2012, in quanto esse costituiscono il presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie; la Corte Costituzionale (sentenza Corte Cost. 06 maggio 2016, nr.95) ha già ritenuto che tale imputabilità è sottesa alla norma di legge. 26. In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'### deriva che: A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite; B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile lav. 14 giugno 2018, nr.15652; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie se necessario formalmente-; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”. “Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par.  2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Occorre considerare, in relazione al periodo di causa (anno scolastico 2012/2013), tanto le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 che la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.  ### 2006/2009 per il personale del ### del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. 
Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. 
Il successivo art. 19 dello stesso ### - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. 
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). 
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto». 
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. 
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.  ###. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile». 
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, ### (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore; così intesa, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. 
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). 
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. 
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del ### 2006/2009. 
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, ### 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. 
Il giudice dell'appello ha errato, dunque, quando ha negato che il detto comma 56 abbia attribuito perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali in contrasto con esso e qui rilevanti; la disciplina delle ferie dei docenti a termine, per effetto di tale previsione, continuava ad essere regolata fino al 31 agosto 2013 dall'art.  19 ### 2006/2009, a tenore del quale i docenti a termine non erano obbligati a fruire delle ferie nel periodo dell'anno scolastico destinato alle lezioni, con monetizzazione delle ferie non godute. 
Va precisato, poi, che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di leggere le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'####, ### sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della ### dei diritti fondamentali dell'### europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'### alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto; a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l.  n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. 
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva” (cfr., ex multis, Cass. 14268/2022; 21780/2022; 8803/2023; 1054/2024). 
In applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, la domanda va accolta. Risulta documentalmente che la parte ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze dell'### scolastica sino al 30.6 negli aa.ss. sopra indicati. 
Non potendosi considerare -analogamente a quanto accade con riguardo ai docenti di ruologiorni di ferie quelli tra la fine delle lezioni e il 30/6 e quelli di sospensione delle lezioni, deve ritenersi che la docente non abbia goduto di tutte le ferie maturate in ciascuno dei predetti aa.ss. 
Né il Ministero -su cui grava il relativo onereha dimostrato di averla avvisata dell'obbligo di fruire delle ferie entro il termine del contratto, con lo specifico avvertimento che, se non fruite, le stesse non avrebbero potuto essere monetizzate.  ### ricorrente ha chiesto condannarsi l'### scolastica anche al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse. 
Sul punto, l'art. 14 del ### scuola prevede che: 1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del ### della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. 2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”. 
Posto che, per definizione, il docente a termine non può fruire dei suddetti giorni di riposo tra il termine delle lezioni e l'inizio di quelle dell'anno scolastico successivo -terminando il rapporto di lavoro-, quanto ai periodi di sospensione delle lezioni si ritiene possano trovare applicazione le coordinate ermeneutiche profilate dalla Suprema Corte, dianzi richiamate. Se, dunque, il docente non ha potuto godere di tali riposi durante il contratto e durante i giorni di sospensione delle lezioni, al termine del rapporto e, comunque, nell'ambito dello stesso anno scolastico, può beneficiare dell'indennità sostitutiva. 
Sul punto la Cassazione ha precisato che “a fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nel ### di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (cfr.  8926/2024). 
Circa il quantum, il conteggio formulato dalla difesa della ricorrente risulta immune da vizi e non è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'### la quale è rimasta contumace. 
Per le suesposte ragioni, il Ministero convenuto va condannato al pagamento alla parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute e le festività soppresse negli anni scolastici sopra indicati, per complessivi euro € 8.409,30, oltre i soli interessi legali dal dovuto al saldo. 
Le spese processuali, liquidate in misura prossima ai valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del grado di complessità della causa e dell'esigua attività processuale compiuta, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la somma di € 8.793,28 a titolo di indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente al pagamento della somma di euro 8.409,30, oltre interessi legali dal dovuto al saldo; 2) condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.109,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario. 
Bari, 09.12.2025 

Il Giudice
del ### dott.ssa ### n. 14109/2025


causa n. 14109/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Angiuli Agnese

M
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Tribunale di Venezia, Sentenza n. 1018/2025 del 10-12-2025

... didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. 10. Orbene, la disposizione contrattuale di cui all'art. 13, co. 15 - secondo cui “###atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato” - non può prevalere sulla diversa previsione normativa di cui all'art. 5, co. 8, DL 95/12, dettata esplicitamente anche per il personale scolastico. 11. Tale ultima disposizione, infatti, pare stabilire il divieto di monetizzazione delle ferie, anche con riferimento alle ferie residue al momento della cessazione del rapporto di lavoro, con l'eccezione valida per il personale scolastico (docenti ed ### supplente ma solo con riferimento alla “differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. 12. In sostanza, con riferimento ai docenti supplenti - come la ricorrente - la norma parrebbe imporre il divieto di monetizzazione delle ferie a meno che i giorni di ferie (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA Il Giudice del ### dott.ssa ### alla udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c.  nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1725/2025 RG avente ad oggetto: “docente - supplenze al 30/6 - indennità sostitutiva ferie ” TRA ### - rappresentata e difesa dall'#### ed elettivamente domiciliata in ### 40 FOGGIA - ricorrente ###'#### in persona del legale rappresentate pro tempore - contumace -resistente ### E ### Con ricorso depositato in data ### la ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio il Ministero chiedendo « 1) accerti e dichiari il diritto della ricorrente al compenso sostitutivo per le ferie maturate e non godute pari a n. 25,25 giorni per l'anno scolastico 2023/2024 e 3 gg a titolo di festività soppresse maturate e non godute; 2) condanni il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro-tempore, al pagamento - a titolo di compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute - della somma pari al valore corrispondente a n. 25,25 giorni di ferie spettanti per l'anno scolastico 2023/2024 pari ad €. 1.773,80 ed €. 210,72 a titolo di festività soppresse maturate e non godute per un totale di €. 1.984,52, oltre accessori dalle scadenze al saldo; 3) condanni il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro-tempore, al pagamento delle competenze legali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto dell'art. 4, comma 1 bis, del ### del ### della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 introdotto dall'ar. 1 del ### 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n. 96 del 26-4-2018, che prevede che: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”» Pur raggiunto da notifica il Ministero non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. 
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta da parte ric.  *** *** ***  1. La ricorrente espone: di essere una docente e di avere prestato servizio nell'a.s. 2023/2024 maturando i giorni di ferie meglio indicati in ricorso; di essere rimasta nei giorni in cui non si svolgono le lezioni ma che rientrano comunque nel periodo destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, co. 2, del d.lgs.  16/4/1994 n. 297, compresi nel periodo tra il 1° settembre ed il 30 giugno, a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali) che non richiedono la presenza fisica a scuola (### 2006-18 doc. n. 2); di non aver richiesto di usufruire delle ferie residue e festività soppresse né i ### l'avevano invitato a farlo o l'avevano informata che, in mancanza di tale fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie/ festività soppresse e alla corrispondente indennità sostitutiva.  2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, conformemente alla condivisa pronuncia tra le altre della dott.ssa ### del 13/9/2024 in RG 46/2024 e successiva propria n. 259/25 del 19/3/2025 e successiva propria 259/25 del 19/3/2025 e numerose altre seguenti.  3. Va chiarito in punto di fatto che la ricorrente non risulta aver fruito di ferie e festività soppresse durante l'anno scolastico oggetto di causa e che la stessa docente non ha presentato alcuna domanda di godimento di ferie e festività soppresse.  4. Del resto, il personale docente sia a tempo determinato che a tempo indeterminato non può considerarsi automaticamente in ferie durante il periodo di sospensione delle attività didattiche (cfr. Cassazione 16715/24; vedi anche Cass., 23934/20).  5. Quindi la questione è se alla ricorrente, nei limiti in cui non abbia fruito delle ferie nel corso del rapporto di lavoro, spetti o meno l'indennità sostitutiva.  6. La disciplina applicabile alla fattispecie di causa si ricava dall'art. 1, co. 54 e 55, della L. 128/12 e dal ### scuola, nonché dall'art. 5, co. 8, del D.L.  95/2012.  7. ###. 1 co. 54 L. 128/12 così dispone: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative”.  8. ### (art. 13, co. 7, 8 e 15) stabilisce che “7. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 8. 
Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative (...) 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato”.  9. ###. 5, co. 8, del D.L. 95/2012, tuttavia, a sua volta stabilisce: “8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'### nazionale di statistica (### ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché' delle autorità indipendenti ivi inclusa la ### nazionale per le società e la borsa (###, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. 
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.  10. Orbene, la disposizione contrattuale di cui all'art. 13, co. 15 - secondo cui “###atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato” - non può prevalere sulla diversa previsione normativa di cui all'art. 5, co. 8, DL 95/12, dettata esplicitamente anche per il personale scolastico.  11. Tale ultima disposizione, infatti, pare stabilire il divieto di monetizzazione delle ferie, anche con riferimento alle ferie residue al momento della cessazione del rapporto di lavoro, con l'eccezione valida per il personale scolastico (docenti ed ### supplente ma solo con riferimento alla “differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.  12. In sostanza, con riferimento ai docenti supplenti - come la ricorrente - la norma parrebbe imporre il divieto di monetizzazione delle ferie a meno che i giorni di ferie spettanti siano superiori rispetto a quelli in cui avrebbero potuto godere delle ferie cioè, come da ### di quelli in cui non si svolge attività didattica.  13. Si tratta ora di valutare, alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale, se la norma nella sua interpretazione puramente letterale sia conforme all'ordinamento comunitario ed al principio di irrinunciabilità delle ferie ivi tutelato.  14. La giurisprudenza comunitaria sul punto (con tre sentenze della ### del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C-569 e C-570/2016 ###; in causa C-619/2016 ###. KREUZIGER; in causa C- 684/2016 ###),) è piuttosto univoca nell'affermare che l'ordinamento comunitario osta a che una normativa nazionale preveda la perdita del diritto alle ferie e a all'indennità sostitutiva - contropartita intrinsecamente legata all'irrinunciabilità delle ferie - quando il dipendente non ne abbia fruito senza esserne stato posto nelle condizioni, anche solo per non aver avuto piena consapevolezza che la mancata richiesta da parte sua ne avrebbe impedito la fruizione ed anche la monetizzazione. In questo senso l'affermazione secondo cui il datore di lavoro dovrebbe dare completa informazione al dipendente delle conseguenze della sua mancata richiesta o mancata fruizione delle ferie.  15. Tale principio risulta recentemente ribadito dalla ### con sentenza del 18.1.2024 nella causa C-218/22, resa in via di interpretazione pregiudiziale sollecitata proprio da giudice italiano in relazione alla portata dell'art. 5, co. 8, LDL 95/12, ove si legge che «54). Se, (...), il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della ### non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, ### zur ### der ### C 684/16, EU:C:2018:874, punto 56). A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. ### della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, #### zur ### der ### C 684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46). Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della ### (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, ### zur ### der ### C 684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55)».  16. ### l'### resistente le argomentazioni svolte dalla ### non possano essere traslate sic ed simpliciter nell'ambito scolastico, ove è esplicita la previsione contrattuale per cui le ferie devono essere oggetto di richiesta del dipendente ed altrettanto esplicita è la previsione normativa del divieto di monetizzazione delle ferie non fruite.  17. In linea con l'orientamento della Corte di Cassazione sul tema (Cass., 14268/22; 26413/22; Cass., 13440/24; Cass., 16715/24), reputa invece la giudicante che anche in relazione alla fattispecie di causa imporre in ogni caso al lavoratore la perdita del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie in caso di mancata richiesta da parte del dipendente sarebbe in contrasto con l'ordinamento comunitario, un tale effetto potendo prodursi solo quando il dipendente sia stato invitato a godere delle ferie se necessario formalmente e nel contempo avvisato − in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire − del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.  18. In questo senso Cass. Sez. L., n. 16715 del 17/06/2024 la quale ha anche rilevato che, in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche e Cass. 28587 del 6/11/2024 che ha ulteriormente precisato che l'interpretazione sostenuta dal MINISTERO ricorrente «non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio».  19. Il conteggio di cui al ricorso appare corretto e dettagliato, e l'### non costituendosi non ha offerto elementi di segno opposto.  20. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite per le quali sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione nella misura del 50% quale l' assoluta novità della questione trattata (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l.  132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il ###; Corte Cost n. 77/2018), per la restante parte vengono poste a carico del Ministero resistente e vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il ###) per le controversie di lavoro scaglione € 1.100-5.200, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ###, dei contrasti giurisprudenziali (come in atti), aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2018 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.  21. La ricorrente è esente dal contributo unificato come da autodichiarazione in atti.  P.Q.M.  Il giudice definitivamente pronunciando così provvede: 1) In accoglimento del ricorso, condanna il Ministero resistente alla corresponsione al ricorrente dell'importo di € 1.984,52 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per l'anno scolastico 2023/2024, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; 2) Condanna il Ministero resistente alla rifusione del 50% delle spese di lite che liquida, per tale parte, in € 1.000,00 + 30% (ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2018) per compensi di Avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e ### come per legge, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi anticipatari; compensa la restante parte. 
Venezia, all'udienza del 10/12/2025 

Il Giudice
Dott.ssa ### n. 1725/2025


causa n. 1725/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Chiara Coppetta Calzavara

M
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Tribunale di Milano, Sentenza n. 366/2026 del 27-01-2026

... sez. un., 20/07/2022, n. 22726). Quando si tratta di docenti assunti a tempo determinato, spetta alla parte datoriale dimostrare di aver posto il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, diversamente operando il disposto dell'art. 5 comma 8 del DL n. 92 del 2012, e relativa legge di conversione, che consente la monetizzazione delle ferie e dunque la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Il docente precario, se non richiede di fruire delle ferie maturate durante il periodo di sospensione delle lezioni, perderà il diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva solo se il datore di lavoro dimostra di averlo inutilmente invitato a fruirne con comunicazione scritta, specifica e ad personam, con espresso avviso della perdita, in caso di mancata fruizione, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. ### dell'### non ha offerto la prova di avere invitato formalmente il lavoratore a godere delle ferie; di averlo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 14424/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione lavoro Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, ### nella prosecuzione del verbale di udienza del 27.01.2026; visto l'art. 429 c.p.c.; pronunzia la seguente SENTENZA nella controversia individuale di lavoro tra ### rappresentata e difesa dagli Avv.ti A. R. Bongarzone e P. 
Zinzi; e ###'#### in persona del Ministero pro-tempore, con l'Avv. ### e con l'Avv.  ### .   MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### l'istante ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### formulando le seguenti conclusioni: “ per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione della normativa nazionale e contrattuale eventualmente confliggente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire l' indennità sostitutiva delle ferie per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; condannare il Ministero al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 5366,78 ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa a titolo di indennità sostitutiva delle ferie con interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori anti-statari per anticipo fattone.” Si costituiva in giudizio il Ministero resistente chiedendo il rigetto delle domande. 
Nel corso del giudizio la ricorrente ha precisato la domanda alla luce dei rilievi contenuti nella memoria di costituzione del Ministero resistente chiedendo la condanna del Ministero dell'### al versamento della minor somma di ### 4.711,73 in relazione agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. 
Le domande del ricorrente così come precisate sono fondate e, pertanto, meritano di essere accolte.  1.La ricorrente ha lavorato in favore del Ministero resistente in forza di una serie di contratti a termine con riferimento agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. 
La ricorrente rileva di aver diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici indicati.  ###. 5, co. 8, D.L. 95/2012, convertito in ### 135/2012, così dispone: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'### nazionale di statistica (### ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la ### nazionale per le società e la borsa (###, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. 
La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “la norma sia stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art.  36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla ### 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. 
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore; così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268). 
Inoltre va osservato che l'art. 1, commi da 54 e 56, ### 22/2012 ha disposto che “ il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. 
Dal combinato delle disposizioni citate discende che i docenti a tempo indeterminato e determinato debbono fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e possono fruire anche di sei giorni di ferie nel restante periodo dell'anno, laddove possano essere sostituiti. 
Indipendentemente dalla differenza fra giorni di ferie fruibili obbligatoriamente (nel periodo di sospensione delle lezioni) e facoltativamente (altri periodi), che riguarda il regime autorizzatorio del congedo, come evidenziato in ricorso, ai soli docenti a tempo determinato spetta l'indennità sostitutiva delle ferie per i giorni risultanti dalla sottrazione tra i giorni di ferie spettanti e quelli fruiti nel corso dell'anno, sia quelli fruibili obbligatoriamente, sia quelli fruibili in via facoltativa. 
A tal proposito l'art. 13, commi 8, 9, del ### 2006-2018, applicabile anche al personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 dello stesso ### prevede quanto segue: “8. Le ferie …. devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”. 
La stessa regolamentazione del regime delle ferie si trova nell'art. art. 95, comma 9, del ### del 18 gennaio 2024. 
In tale quadro normativo la Suprema Corte ha statuito recentemente ( cfr. ordinanza 16715 del 17/06/2024) che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art.  7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro; in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche.” 2.Inoltre la Suprema Corte, con riferimento allo status del docente nel periodo di sospensione delle lezioni, ha precisato quanto segue ( ex plurimis, ### sentenza 29/10/2020, n. 23934): “ …. La disciplina non sta a significare che il docente non resti a disposizione della scuola pure in quei periodi, ma soltanto che tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione; si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spazio-temporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola; pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto; … d'altra parte, è evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività, si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie”. 
Deve dunque concludersi che il docente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, laddove non sia collocato in ferie, a seguito di apposita richiesta al Dirigente scolastico, va considerato a disposizione dell'istituzione scolastica o comunque impegnato nello svolgimento delle attività funzionali all'insegnamento anche in periodi in cui non sono programmate attività di docenza ovvero attività deliberate dalla scuola che richiedono la presenza fisica del docente a scuola. 
Il diritto alla remunerazione dell'attività didattica funzionale all'insegnamento durante tutti i periodi di sospensione delle lezioni discende, peraltro, anche dal divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, consacrato nella clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/3/99, allegato alla ### del 28 giugno 1999/70, perché in tutti i periodi di sospensione delle lezioni i docenti di ruolo, se non hanno chiesto ed ottenuto di fruire delle ferie, vengono considerati al lavoro e remunerati, nonostante non siano presenti a scuola e parimenti rimangano solo a disposizione del Ministero resistente. 
Con l'interpretazione del quadro normativo proposta dal Ministero resistente, dunque, la discriminazione si manifesterebbe nella diversa qualificazione giuridica attribuita ai medesimi periodi di sospensione delle lezioni: per i docenti di ruolo tali periodi vengono considerati "periodi di lavoro", salvo esplicita richiesta di fruizione delle ferie, mentre per i docenti a termine gli stessi identici periodi sarebbero considerati automaticamente "periodi di riposo". 
Ciò che rende tale disparità di trattamento censurabile è l'identità sostanziale delle prestazioni richieste ad entrambe le categorie di docenti durante la sospensione delle lezioni. In entrambi i casi, i docenti sia a tempo determinato che indeterminato non sono fisicamente presenti a scuola: in entrambi i casi, i docenti sono contrattualmente impegnati per le attività funzionali all'insegnamento previste dall'art. 29 del ### e rimangono in un regime di "messa a disposizione" a favore del Ministero dell'#### disparità di trattamento, dunque, non trova alcuna giustificazione oggettiva nelle prestazioni effettivamente rese, né nelle responsabilità assegnate, né nella qualificazione professionale, costituendo una violazione del principio di non discriminazione sancito dalla normativa europea. 
Risulta, quindi, ulteriormente comprovato il diritto alla remunerazione dell'«attività didattica» svolta nei periodi di sospensione delle lezioni poiché “la clausola 4 dell'### quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, ### 13.9.2007, causa C-307/05, ### 8.9.2011, causa C-177/10 ###). Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato» (così: Cass. sez. un., 20/07/2022, n. 22726). 
Quando si tratta di docenti assunti a tempo determinato, spetta alla parte datoriale dimostrare di aver posto il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, diversamente operando il disposto dell'art. 5 comma 8 del DL n. 92 del 2012, e relativa legge di conversione, che consente la monetizzazione delle ferie e dunque la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. 
Il docente precario, se non richiede di fruire delle ferie maturate durante il periodo di sospensione delle lezioni, perderà il diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva solo se il datore di lavoro dimostra di averlo inutilmente invitato a fruirne con comunicazione scritta, specifica e ad personam, con espresso avviso della perdita, in caso di mancata fruizione, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.  ### dell'### non ha offerto la prova di avere invitato formalmente il lavoratore a godere delle ferie; di averlo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte e del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento. 
A tal proposito non possono certamente assumere il significato di comunicazione idonea le comunicazioni generiche che il dirigente scolastico ha rivolto a tutti gli insegnanti, sia precari sia di ruolo, di richiedere le ferie. In queste comunicazioni generiche, infatti, manca l'elemento ritenuto essenziale dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità, ossia l'avviso che se l'insegnante non fruisce delle ferie queste andranno irrimediabilmente perse e con esse anche il diritto a percepire l'indennità sostitutiva. 
La domanda dunque va accolta così come precisato nel dispositivo. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere in parte compensate, stante il mancato accoglimento integrale delle domande formulate con il ricorso.   P.Q.M.  Il Giudice, ### definitivamente pronunziando sulle domande proposte da ### con ricorso depositato in data ###, nei confronti del ### E ### così provvede: 1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennità sostitutiva per le ferie non godute con riferimento agli anni scolastici indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna il ### resistente a corrispondere in favore della ricorrente la somma lorda di ### 4.711,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo; 2) condanna il ### resistente al pagamento in favore del ricorrente di 4/5 delle spese di lite, che liquida, per l'intero, in complessivi ### 3.800,00, con compensazione del residuo 1/5, oltre ### CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari. 
Milano, 27.01.2026 

Il Giudice
( ### RG n. 14424/2025


causa n. 14424/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Pazienza Luigi

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