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Corte di Cassazione
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Tribunale di Livorno, Sentenza n. 822/2025 del 05-11-2025

... ed vicino al cancello, forse a 10 o 15 cm, che il cane era vicino al cancello” e che, successivamente, l'uomo gli aveva raccontato di essere stato morso dall'animale nelle parti intime ma di non aver notato nulla di particolare sui pantaloni. Parimenti, alla medesima udienza, è stata escussa quale teste anche la moglie del #### la quale ha dichiarato che il marito, la sera del 10 novembre 2021,“tornato a casa, era sconvolto, e mi ha fatto vedere che il pene era fasciato da fazzoletti di carta, sporchi di sangue, intrisi, ho visto che vi era un taglio sul pene e dei buchi; mi ha detto che era andato a cancello, ha suonato e all'improvviso ha sentito il morso; il cane era dentro il cancello e mio marito mi ha raccontato che il cane ha sporto il muso dal cancello e lo ha morso”; successivamente, la teste ha precisato di essere andata nei giorni successivi a vedere il cancello e di aver notato diverse aperture sufficienti a consentire al cane di passare con la testa: “mio marito mi ha mostrato l'apertura che il cane ha usato per morderlo e in quell'apertura vi è una parte dell'inferriata del cancello”. La riconducibilità delle lesioni sul pene di parte attrice al morso del cane (leggi tutto)...

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causa n. 2457/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Magliacani Massimiliano

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Giudice di Pace di Corigliano Calabro, Sentenza n. 129/2026 del 18-04-2026

... pacifiche sia che il convenuto sia il proprietario del cane, che lo stesso teneva al guinzaglio, senza museruola, sia che le lesioni riportate dall'attrice siano eziologicamente riconducibili al morso del cane. Il convenuto, sul quale gravava l'onere della prova, non ha fornito la prova del caso fortuito. La circostanza che il nezzo eziologico sarebbe stato interrotto dalla carezza che l'attrice avrebbe fatto al cane ed al fatto che il cane volesse giocare con la bottiglietta d'acqua che aveva sotto il braccio non costituisce un caso fortuito. Peraltro il proprietario del cane o a chi lo ha in uso, ha sempre “l'obbligo di protezione e di controllo” del proprio animale anche in relazione “ai comportamenti imprudenti altrui” (Cass. 50562/2019). Né può portare a diversa conclusione la dedotta docilità del cane in quanto è pacifico in giurisprudenza che “nemmeno può affermarsi che un'improvvisa aggressione da parte di un cane, anche se normalmente inoffensivo, è un fatto che esuli dalle ordinarie prospettazioni dell'homo eiusdem condicionis et professionis, sì da potersi connotare in termini di imprevedibilità (cfr. Cass., sez. ###, 3 ottobre 2022 n. ###). Orbene, (leggi tutto)...

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causa n. 597/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gaetana Principato

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Tribunale di Benevento, Sentenza n. 75/2026 del 16-01-2026

... 2043 c.c.; pertanto, la persona danneggiata da un cane randagio che intenda agire per il risarcimento ha l'onere di provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito. La colpa della pubblica amministrazione non può tuttavia essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio c.d. della concretizzazione del rischio (il quale è criterio di spiegazione causale, e non di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno. Esclusa l'applicabilità della disciplina dell'art. 2052 c.c., la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi (leggi tutto)...

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causa n. 4335/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Protano Valeria

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Tribunale di Sulmona, Sentenza n. 15/2026 del 05-02-2026

... sentenza di merito, di condanna del proprietario di un cane che aveva morso un'amica di famiglia, introdottasi in casa, e che gli aveva dato una carezza, nonostante l'invito della moglie del proprietario ad allontanarsi, dando rilievo al fatto che la danneggiata conosceva l'animale fin da cucciolo). All'esito dell'istruttoria svolta deve escludersi che la condotta della ### nella circostanza fosse, secondo il criterio dell' id quod plerumque accidit, imprevedibile, inevitabile e assolutamente eccezionale. Per quanto incauta, la condotta dell'attrice risponde ad un istintivo sentimento di affetto che le persone hanno, nei confronti degli animali da compagnia, e ciò deve essere considerato, tanto da rendere ragionevolmente prevedibile che detta condotta possa provocare una reazione del cane. Anche la stessa reazione dell'animale, frutto dell'incomprimibile istintività che ne caratterizza i comportamenti, deve essere considerata una componente di rischio nell'ambito della custodia di un animale da compagnia che, pur essendo in una certa misura inevitabile, certamente non può ascriversi a imprevedibilità e assoluta eccezionalità. Il cane avrebbe dovuto essere tenuto sotto custodia, mentre era (leggi tutto)...

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causa n. 222/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Cristina De Luca

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Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 1894/2025 del 17-11-2025

... relative al luogo ove è avvenuto il sinistro nonché al cane in questione. È quanto discende dall'art. 2043 c.c., che prevede la possibilità di affermare la responsabilità solo a seguito della concreta individuazione del comportamento colposo ascrivibile al convenuto, secondo i criteri della prevedibilità ed evitabilità del fatto, ai fini della cui valutazione, peraltro, non si può prescindere dall'ulteriore parametro della ragionevole esigibilità; - Che solo qualora l'attore offra una prova rigorosa del proprio pregiudizio potrà essere liquidato un risarcimento, peraltro limitato all'effettivo nocumento patito, con esclusione di ogni pretesa che non risulti rigorosamente provata della somma richiesta a titolo di danno. Il convenuto ha quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “− rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi pure indicati nella narrativa che precede; − in subordine, ritenuta eccessiva la somma richiesta a titolo di quantum, ridurla conseguentemente nell'importo che sarà ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.” Con atto denominato di intervento volontario adesivo autonomo depositato in data ###, (leggi tutto)...

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causa n. 1094/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Bucciarelli Eduardo

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