... termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 cod. civ., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (cfr. Cass. 27.5.2016, n. 11046; 5 16.3.2011, n. 6169, ove l'acquisizione della certezza obiettiva e completa del vizio è correlata all'esito di un accertamento tecnico disposto in sede giudiziale).
15. Ebbene, siffatto insegnamento riveste nella specie piena valenza, siccome il corollario che se ne trae, può concorrere a qualificare come tempestiva la denunzia dei vizi operata con la raccomandata del 20.3.2013 a far data dal dì -
14.3.2013 - in cui erano divenuti conoscibili gli esiti delle indagini tecniche espletate dal consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo.
16. In ogni caso è innegabile che l'appellata, qui ricorrente, avesse "diritto"
all'ammissione dell'articolata prova per testimoni, onde dar viepiù ragione, al di là degli esiti della (leggi tutto)...