...
1. ### premessa la sua qualità di partecipante del condominio “###” sito in ### alla ### nr. 31, ha impugnato la delibera dell'08/02/2019, assunta in seconda convocazione, con la quale, l'assemblea poneva in discussione, con il primo punto all'ordine del giorno, “la situazione economica contabile del condominio”.
### ha impugnato la delibera lamentando le irregolarità contabili delle spese deliberate, del bilancio approvato e dei relativi riparti, nonché la mancata allegazione agli stessi del registro di contabilità e della nota esplicativa sintetica di gestione, oltreché l'inidonea tenuta dei libri contabili condominiali.
Si è costituito il convenuto condominio che ha impugnato la domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, eccependo in particolar modo, il difetto della legittimazione ad agire dell'attore ai sensi dell'art. 1137, co. 2, 2. La domanda è infondata e va rigettata.
In primo luogo, occorre premettere che, in adesione al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il criterio discretivo fra ipotesi di nullità ed ipotesi di annullabilità delle delibere assembleari è stato posto nel 2005 dalle ### della Suprema Corte, secondo (leggi tutto)...
causa n. 323/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Arena Angela