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Corte di Cassazione
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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6723/2026 del 24-04-2026

... altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio”, con indicazione nella nota sintetica esplicativa della gestione “anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”, avendo qui riguardo al risultato economico dell'esercizio annuale. ### il cosiddetto “principio di cassa”, i crediti vantati dal condominio verso un singolo condomino vanno inseriti nel consuntivo relativo all'esercizio in pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento (arg. da Cass. Sez. 2, 04/07/2014, n. 15401). Una volta inseriti nel rendiconto di un determinato esercizio i nominativi dei condomini morosi nel pagamento delle quote condominiali e gli importi da ciascuno dovuti, tali pregresse morosità, ove rimaste insolute, devono essere riportate altresì nei successivi anni di gestione, costituendo esse non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quei partecipanti nei confronti del condominio. Il rendiconto condominiale, in forza di un principio di continuità, deve, cioè, partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente, a meno che l'esattezza e la legittimità di questi ultimi non siano state negate con (leggi tutto)...

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causa n. 2685/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Gabriele Conti

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5802/2026 del 10-04-2026

... contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti"; tale mancanza comporta quindi la radicale nullità del rendiconto prodotto, non essendo sufficiente un vago richiamo all'esistenza del registro condominiale custodito dall'amministratore, e neppure essendo sufficiente l'affermazione o la circostanza che esso sia stato successivamente trasmesso al nuovo amministratore, ma essendone invece necessaria l'allegazione al rendiconto, che deve essere composto pure dal registro in questione; e ciò anche in virtù della ulteriore prescrizione normativa ex art. 1130 ### secondo cui nel rendiconto i dati concernenti le entrate e le uscite devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. A tal riguardo, la recente Giurisprudenza di legittimità ha sancito che "il rendiconto condominiale, a norma dell'art. 1130-bis c.c., deve specificare nel registro di contabilità le voci di entrata e di uscita, documentando gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie" (Cass. Civ. Sez. II, Ord. 28257/2023). E, (leggi tutto)...

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causa n. 13627/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Michele D'Auria

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7667/2026 del 30-03-2026

... di allegazione del registro di contabilità e della nota sintetica esplicativa. Mediante il terzo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1130 bis c.c., per avere la Corte territoriale implicitamente rigettato la denuncia circa la omessa allegazione del registro di contabilità della nota e della nota sintetica esplicativa al rendiconto condominiale, ovvero per avere la Corte omesso di motivare il rigetto di tale specifica domanda, in relazione all'art. 360, comma I, n. 3 e 5, c.p.c. I due motivi possono esaminarsi congiuntamente, in quanto attengono all'omessa pronuncia ed alla violazione del disposto di cui all'art. 1130-bis c.c., in particolare per ciò che concerne la mancat a allegazione della predetta documentazione. 3. ###. 1130-bis c.c., applicabile ratione temporis, stabilisce che: il rendiconto condominiale deve contenere le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, il tutto espresso in modo da consentire l'immediata verifica; deve comporsi di un registro di contabilità, un riepilogo finanziario, nonché una nota si ntetica esplicativa della (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Scarpa Antonio, Russo Maria Ludovica

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 1679/2026 del 12-03-2026

... contabilità”, “riepilogo finanziario” o “nota sintetica esplicativa”, ma di un contenuto informativo equivalente idoneo a rendere intelligibile la gestione. Sul punto, Cass. civ., n. ###/2018 ha puntualmente chiarito che: “il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, che compongono il rendiconto, perseguono certamente lo scopo di soddisfare l'interesse del condomino ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato. Allorché il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed i condomini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del condominio quanto ad entrate, spese e fondi disponibili, può discenderne - indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa - l'annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione”. (leggi tutto)...

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causa n. 4640/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Giada Azadi

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 224/2026 del 10-03-2026

... 1. ### premessa la sua qualità di partecipante del condominio “###” sito in ### alla ### nr. 31, ha impugnato la delibera dell'08/02/2019, assunta in seconda convocazione, con la quale, l'assemblea poneva in discussione, con il primo punto all'ordine del giorno, “la situazione economica contabile del condominio”. ### ha impugnato la delibera lamentando le irregolarità contabili delle spese deliberate, del bilancio approvato e dei relativi riparti, nonché la mancata allegazione agli stessi del registro di contabilità e della nota esplicativa sintetica di gestione, oltreché l'inidonea tenuta dei libri contabili condominiali. Si è costituito il convenuto condominio che ha impugnato la domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, eccependo in particolar modo, il difetto della legittimazione ad agire dell'attore ai sensi dell'art. 1137, co. 2, 2. La domanda è infondata e va rigettata. In primo luogo, occorre premettere che, in adesione al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il criterio discretivo fra ipotesi di nullità ed ipotesi di annullabilità delle delibere assembleari è stato posto nel 2005 dalle ### della Suprema Corte, secondo (leggi tutto)...

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causa n. 323/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Arena Angela

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