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Corte di Cassazione
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Tribunale di Pisa, Sentenza n. 503/2019 del 31-05-2019

... l'obbligo contributivo dei partecipanti in ambito condominiale per il mantenimento delle parti comuni. Il giudice fissava udienza di comparizione dinanzi a sé, per discutere sul punto, nel contraddittorio delle parti. In sede di discussione orale e nelle note conclusive, parte attrice, ribadendo il contenuto dell'istanza di revoca, tuttavia, sottolineavano che “la mancanza, nelle delibere di cui si ### il: 12/12/2019 n.###/2019 importo 230,96 discuteva, di un “elemento essenziale” ossia di una maggioranza in assemblea anche se di misura inferiore a quella prescritta da legge, che conseguentemente le attraevano al regime della nullità o comunque inesistenza per mancata adozione , legittimando per l'effetto i singoli partecipanti ad agire innanzi all'### nelle forme ordinarie” . Controparte invece, in sede di discussione e nelle note conclusionali, aderiva alla pronuncia di inammissibilità del ricorso ai sensi della disciplina di cui all'art.1105 , comma 4 e dunque eccepiva il mancato ricorso alla volontaria giurisdizione (motivo di inammissibilità della procedura ordinaria): il Giudice si riservava e, concordando sull'effettivo “stallo” per anni, del condominio e (leggi tutto)...

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causa n. 3619/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Politi Margherita

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5861/2026 del 10-04-2026

... allegata la prova delle convocazioni dell'assemblea condominiale, non è stata data la prova che l'amministratore, nel suddetto periodo, abbia intrattenuto rapporti con i fornitori, né che abbia continuato a pagare le spese ordinarie. Né, ancora, risultano prodotti gli estratti conto da cui evincersi il pagamento delle spese ordinarie in merito alle utenze (luce, acqua, pulizia delle parti comuni, manutenzione dell'ascensore, ecc.). Né risulta, infine, che egli abbia eseguito qualsivoglia attività nell'interesse del condominio, sia essa di ordinaria amministrazione che di straordinaria amministrazione. Invero, l'unico documento prodotto è una copia del bilancio consuntivo ordinario e straordinario degli anni dal 2016 al 2023, presentati tutti insieme in un'unica volta, in occasione dell'assemblea condominiale del 25.1.2024, non approvati dalla maggioranza dei condomini. In tal modo l'attore non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, con il conseguente rigetto della domanda di pagamento relativa agli anni dal 2018 al 2024. Per le stesse motivazioni, non può essere accolta nemmeno la domanda, avanzata in via subordinata, di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 (leggi tutto)...

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causa n. 15899/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Grasso Ottavio

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2303/2026 del 07-04-2026

... note. *** La domanda di annullamento della delibera condominiale del 22.03.2024 avanzata dagli attori non può trovare accoglimento per il seguente ordine di ragioni. È noto che le delibere condominiali possono essere impugnate per far valere la nullità nei casi di: - mancanza di uno degli elementi essenziali; - oggetto impossibile o illecito; - oggetto non rientrante nella competenza dell'assemblea; - qualora incidano sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini; - invalidità in relazione all'oggetto. Possono essere censurate con l'annullamento, invece, le delibere: - affette da vizi della regolare costituzione dell'assemblea; - adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale; - affette da vizi formali; - in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea; - genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione; - in violazione di norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Orbene, nel caso di specie non ricorre alcuna causa di invalidità: (leggi tutto)...

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causa n. 9685/2024 R.G. - Giudice/firmatari: D'Agate Alessio, Filippo Lo Presti

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6723/2026 del 24-04-2026

... ### nr. 269 in Napoli (### recante approvazione del bilancio consuntivo 2022 con piano di riparto, chiedendone, previa sospensiva, dichiararsi l'annullabilità/nullità/illegittimità/inefficacia. Le attrici, a fondamento della proposta impugnativa, esponevano, in fatto, quanto segue: - di essere proprietarie di alcuni immobili facenti parte del ### convenuto, meglio descritti in citazione; - che l'assemblea condominiale del 22.06.23 aveva approvato il bilancio consuntivo 2022 con piano di riparto riportante integralmente le stesse somme relative ai bilanci delle gestioni pregresse dal 2016 al 27.02.22 avverso le quali erano già pendenti due giudizi di impugnativa, ciò al fine di ottenere un nuovo titolo per poter agire nei confronti dei condomini attori, nonostante i molteplici motivi di illegittimità delle delibere precedentemente impugnate; - di essere state assenti o dissenzienti in sede di delibera di approvazione del consuntivo 2022; - che si era svolta procedura di mediazione obbligatoria con esito negativo. In diritto deducevano: - la nullità del deliberato dell'assemblea del 22.06.23 in quanto volto ad ottenere l'approvazione dei rendiconti delle annualità pregresse, già (leggi tutto)...

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causa n. 2685/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Gabriele Conti

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 5473/2026 del 09-04-2026

... edilizia e il rifacimento delle facciate dello stabile condominiale, ai sensi della legge n.160/2019, per il corrispettivo di € 316.865,95, compresa l'imposta I.v.a. al 10% ed esclusi gli oneri per la cessione del credito, aggiungendo di aver applicato in fattura lo sconto del 90% del corrispettivo, pari a € 285.179,36 (documento n. 1); che l'esatta esecuzione dei lavori era stata completata nei tempi pattuiti e il ### aveva versato il corrispettivo dell'appalto, a esclusione del saldo degli oneri finanziari previsti per la Sentenza n. 5473/2026 pubbl. il ### RG n. ###/2023 Repert. n. 6796/2026 del 09/04/2026 cessione del credito, per i quali l'esponente aveva emesso la fattura n. 33 del 31.3.2022 relativa alla cessione del credito bonus 90% del complessivo importo di € 67.929,72 (documento n. 2); che, con alcuni bonifici bancari, il ### aveva effettuato il pagamento del complessivo importo di € 52.929,72, con la causale “### ft. n. 33/2022” (documento n.3) e, ricevuta la diffida di pagamento del residuo importo di € 15.000, d cui alla lettera raccomandata del 7.10.2022, il successivo giorno 24 aveva versato l'ulteriore importo di € 2.500, quale acconto della stessa fattura (leggi tutto)...

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causa n. 31904/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Daniela Gaetano

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