... laddove il Tribunale di Milano dovesse accertare la nullità, totale o parziale, della fideiussione, questo comporterebbe il venir meno della responsabilità fideiussoria degli opponenti o, quantomeno, la decadenza ex art. 1957 cod. civ., travolgendo così l'azione monitoria della ### per difetto di legittimazione passiva in capo agli appellanti, carenza rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Rappresenta che la validità della fideiussione costituirebbe, in realtà, un presupposto tecnico-giuridico, che si aggiunge al fatto costitutivo (costituito in primis dal mutuo). Così, la validità della fideiussione sarebbe questione non puramente logica (almeno con riferimento al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo), proprio perché l'eventuale nullità, sia essa totale o parziale, potrebbe essere dedotta in virtù di un interesse autonomo e ulteriore rispetto alla revoca del decreto ingiuntivo, essendo in grado di determinare l'impossibilità di qualsiasi azione legale nei confronti del fideiussore, fondata non solo sul mutuo, ma anche sulla garanzia.
Censura la decisione del Tribunale sottolineando, da un lato, che sarebbe ben possibile dichiarare la nullità (leggi tutto)...
causa n. 848/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Stagno Michele, Magnoli Giuseppe Mario