... quanto segue.
In virtù di tale clausola, denominata pegno omnibus, si costituisce su un dato bene una garanzia per tutti i futuri rapporti di debito che intercorreranno tra due soggetti.
In queste ipotesi, tuttavia, a differenza di quanto avviene nel pegno rotativo e nel pegno di cosa futura, ove l'indeterminatezza affligge il bene costituito in pegno, l'elemento indeterminato è rappresentato dal credito garantito. Proprio sotto tale profilo si sono innestati orientamenti contrastanti in ordine alla legittimità o meno del pegno omnibus, poiché potenzialmente violativo dell'art. 2787, comma 3, c.c. che impone, ai fini dell'efficacia della prelazione, un atto scritto di data certa che contenga la sufficiente descrizione tanto del bene oggetto di pegno quanto dei crediti che esso va a garantire.
Infatti, un primo orientamento giurisprudenziale ha sostenuto la nullità della clausola del pegno omnibus, in quanto inconciliabile con il requisito di “sufficiente indicazione” prescritto dall'art. 2787, comma 3, c.c. ### tale interpretazione, la norma in esame andrebbe a tutelare l'intera massa dei creditori, in quanto la banca, forte della clausola omnibus, potrebbe continuare a erogare al (leggi tutto)...
causa n. 44183/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Garrisi Stefania