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13

Giudice di Pace di Catanzaro, Sentenza n. 234/2026 del 30-03-2026

... legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox). (Cass. 18/04/2024, n.10505). In modo ancor più preciso, la S.C. di Cassazione, ha da ultimo evidenziato che, nelle violazioni per superamento del limite di velocità, non è legittimo l'accertamento effettuato con un autovelox solo approvato ma non omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992. ### rappresenta infatti una fase preliminare e autonoma rispetto all'omologazione, la quale costituisce un passaggio ulteriore, distinto e successivo, come richiesto dall'art. 142, comma 6, d.lgs. n.285/1992. Pertanto, proprio in virtù della funzione che svolgono, per gli autovelox è indispensabile l'omologazione: la sola approvazione non è sufficiente. ( 01/10/2025, n.26521). Nella fattispecie in esame, l'apparecchio ### T- ### dispositivo 4410170 non risulta omologato, ma semplicemente approvato, ciò che comporta l'illegittimità dell'infrazione contestata al ricorrente. Le considerazioni che precedono, avvalorando la (leggi tutto)...

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causa n. 3189/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Brigida Sauro

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Giudice di Pace di Lecce, Sentenza n. 5283/2025 del 06-10-2025

... stesso iter procedurale previsto per il procedimento di omologazione. Nella innanzi detta sentenza della Suprema Corte, peraltro, si afferma che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico al procedimento di omologazione, assumendo, pertanto, che quest'ultimo sia un'attività consequenziale del primo. Anche tale conclusione non si ritiene di condividere poiché a parere di questo giudice il discrimine tra le due procedure, di pari valenza tecnica amministrativa, risiede esclusivamente nel fatto che il primo procedimento, ovvero quello di omologazione, è teso a verificare “ la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento”, onde il termine omologazione, mentre il secondo procedimento, ovvero quello di autorizzazione, è applicabile per gli “elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni”, onde il termine, appunto, autorizzazione. Sotto altro profilo, si ritiene, come affermato di recente dalla giurisprudenza di merito, ( cfr. Tribunale Bologna N. 1636/2025 - Tribunale Bologna N. 1816/2025 ), che la presunzione di (leggi tutto)...

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causa n. 5540/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Valter Vavalle

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Giudice di Pace di Sant'anastasia, Sentenza n. 1596/2024 del 31-03-2026

... illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (Cass. 18.4.2024 n. 10505); - la segnaletica inerente il limite di velocita non risulta posta alla distanza minima di 1 km dall'apparecchio rilevatore in quanto, dalla documentazione prodotta dall'ente, risulta che, in direzione ### il segnale di limite di 90 km/h è posto al km 10,00, e quindi appena 200 ml. prima dell'apparecchio rilevatore ubicato al km 10,200, vale infatti il principio per cui “###. 25, comma 2, della l. n. 120 del 2010 che impone l'obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale del limite di velocità, si riferisce alle ipotesi in cui l'accertamento del superamento di detto (leggi tutto)...

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causa n. 1639/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Amodio

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Giudice di Pace di Palmi, Sentenza n. 252/2026 del 30-03-2026

... la trattazione degli altri motivi. La mancanza di omologazione dell'apparecchio utilizzato per l'accertamento eccepita da parte ricorrente, infatti, rende nulla la procedura di verifica della velocità di percorrenza. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai costante e granitica, soprattutto nel non confondere la omologazione della singola apparecchiatura con la certificazione di conformità e la taratura (solo ad Es. Cass. Ordin. 26521/025 e 10505/024). La Corte in sostanza detta il seguente principio: “è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio "autovelox" approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142 c. 6 C.d.S., trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 Reg. C.d.S., di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”. Le spese hanno seguito l'ordinario criterio della soccombenza. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Così deciso in ### il ### Il Giudice di #### (leggi tutto)...

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causa n. 719/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Caruso

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Giudice di Pace di Sant'anastasia, Sentenza n. 1588/2024 del 30-03-2026

... illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (Cass. 18.4.2024 10505); - la segnaletica inerente il limite di velocita non risulta posta alla distanza minima di 1 km dall'apparecchio rilevatore in quanto, dalla documentazione prodotta dall'ente, risulta che, in direzione ### il segnale di limite di 90 km/h è posto al km 10,00, e quindi appena 200 ml. prima dell'apparecchio rilevatore ubicato al km 10,200, vale infatti il principio per cui “###. 25, comma 2, della l. n. 120 del 2010 che impone l'obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale del limite di velocità, si riferisce alle ipotesi in cui l'accertamento del superamento di detto (leggi tutto)...

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causa n. 1684/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Amodio

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