... interna del risarcimento tra la clinica ed il singolo medico, per stabilire se ed entro quali limiti la prima, che è stata condannata a risarcire il paziente, possa rivalersi nei confronti del “vero” ed “unico” responsabile del danno.
Sul punto, è necessario richiamare l'art. 9 della legge n. 24/2017, nella parte in cui stabilisce che la struttura sanitaria possa rivalersi nei confronti del medico soltanto se quest'ultimo ha eseguito la prestazione sanitaria “con dolo o colpa grave” (e, quindi, con esclusione dei casi di “colpa lieve”).
Tale norma, invero, ricalca l'art. 2236 c.c., dettato in materia di responsabilità del prestatore d'opera, a mente del quale “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.
In proposito, la Corte di Cassazione ha stabilito da tempo che, in materia di responsabilità sanitaria, l'esimente di cui all'art. 2236 c.c. non può trovare applicazione tutte le volte in cui l'errore del medico derivi da “imprudenza” o da “negligenza” del medico, ma solo in caso di “imperizia” (cfr. Cass., III sez., ordinanza n. (leggi tutto)...
causa n. 32528/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Lombardo Fabio