... dalla natura del vizio dedotto: laddove, infatti, l'opposizione sia fondata sulla nullità o irritualità della notifica delle cartelle di pagamento, essa configura un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., soggetta al termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto (Cass. 12.11.2008, 27019; Cass. 11.05.2010, n. 11338; Cass. 21.12.2012, n. 23891); laddove si deduca la radicale omissione della notifica del titolo esecutivo (avviso di addebito o cartella), l'azione va qualificata come opposizione al ruolo ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, d.lgs. n. 46/1999, soggetta al termine di quaranta giorni; laddove, infine, si facciano valere fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la prescrizione, l'intervenuto pagamento, o la mancanza di atti interruttivi validi), l'azione assume la natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., esperibile senza alcun termine di decadenza.
Infine, va opportunamente ricordato, quanto alla prescrizione, che la Suprema Corte a ### (Cass. sez. un. 17.11.2016, n. 23397 e successive conformi), con orientamento pienamente condivisibile e consolidato, ha definitivamente stabilito che il credito (leggi tutto)...
causa n. 2659/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Luigi Salvia