... intrapresa dal ### Ha ritenuto infondato il motivo di opposizione incentrato sulla eccessività del pignoramento immobiliare, rispetto all'entità del credito poichè “non costituiva, nemmeno in astratto, una causa di invalidità del pignoramento medesimo, salvo la facoltà per il creditore di presentare, dinanzi al Giudice dell'### l'istanza di riduzione del pignoramento, a norma dell'art. 496 c.p.c., provvedimento, che, in caso di rigetto dell'istanza, la debitrice avrebbe, a sua volta, potuto impugnare, nel termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617, comma 2, c.p.c.”. Ha ritenuto infondato, altresì, il motivo di opposizione inerente alla nullità del mandato alle liti, conferito dall'amministratore del ### al difensore e il distinto motivo fondato sulla nullità dell'atto di pignoramento, “essendo perento, come indicato dallo stesso creditore, l'atto di precetto notificato dal ### alla ### in data ###”; ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di nullità del pignoramento, per omessa iscrizione sul bene pignorato dell'ipoteca, “non essendo tale circostanza, nemmeno in astratto, idonea ad incidere sulla validità dell'atto esecutivo opposto.”. Ha inoltre (leggi tutto)...
causa n. 1452/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Grazia Caserta, Maria Mitola