... astiano e C. s.n.c. e a carico di ### s.r.l. per il pagamento dell'importo di euro 8.065,20, a titolo di prezzo per la vendita di quarantadue “sommier”.
La società acquirente, deducendo vizi occulti dei beni venduti, ha proposto opposizione, chiedendo in via riconvenziona le anche la restituzione d i somme pagate in relazione a una fornitura precedente.
Il Tribunale ha revocato il decreto ingiu ntivo e ha condannato F.lli ### e C. s.n.c. anche alla restituzione di euro 5.760,00.
Proposto appello da F.ll i ### e C. s.n.c., la Co rte d'appello di Messina, con la sentenza in epigrafe indicata, lo ha dichiarato inammissibile per tardività.
2. Avverso tale sentenza ### e ### quali ex soci di F.lli ### e C. s.n.c., hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
### s.r.l. ha resistito con cont roricorso, con il quale, in primo luog o, ha contestato la legitt imazione dei ricorrenti ad impugnare.
All'esito della camera di consiglio del 6/5/2026 il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell'art. 380
bis1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, con riguardo all'eccezione della controricorrente, relativa al (leggi tutto)...