... che gli attori avevano successivamente impugnato l'ordinanza di archiviazione disposta dal Gip presso il Tribunale di ### e la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9397/2017, aveva dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi presentati;
- che, nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna responsabilità dei sanitari convenuti, per R.G. n.° 1777/2018 - ### 6 di 18
mancanza del nesso eziologico tra la propria condotta omissiva ed il decesso della paziente;
- che, nel caso dell'odontoiatra, l'obbligo di risarcimento è riconosciuto quando l'evento dannoso deriva da “inadempimento contrattuale” o per “colpa”, ossia per mancato o difettoso impegno del professionista nei confronti della obbligazione di “ben operare”;
- che, in materia odontoiatrica, le regole di diligenza e di prudenza non sono desumibili da alcuna fonte giuridica ma si traggono dall'esperienza del settore, con raccomandazioni cliniche, dalle linee guida adatte alla situazione di specie;
- che, nel caso de quo, non vi era stato alcun errore in sede diagnostica, atteso che i parametri di pressione arteriosa, frequenza cardiaca, glicemia, pressione diastolica e sistolica, raccolti nella fase preoperatoria, (leggi tutto)...
causa n. 1777/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Gianluca Di Giovanni