... di cui agli artt. 203 e 204 C.d.S.,
ad emettere l'ordinanza ingiunzione nel termine di 210 giorni dal ricevimento del
ricorso (120 + 30 + 60).
In realtà il termine, da computarsi in astratto, sarebbe scaduto il ### e,
dunque, tale argomento non è fondato.
E' tardiva , invece ,la
notifica dell'atto avversato poiché reca protocollo del
23.12.2022 e ed i termine ultimo
per tale adempimento sarebbe scaduto il ### , ma l'atto è stato consegnato in data ###.
Il ricorrente ripropone anche i motivi di opposizione formulati avverso il verbale e
ritiene errata la contestazione atteso che l'art. 213 CdS si riferisce alla circolazione
abusiva del mezzo in custodia, fattispecie, peraltro, al vaglio
del Tribunale Penale .
In sintesi è provata, per tabulas,
la tardività
della
notifica dell'ordinanza oltre
che
l'errata contestazione che genera confusione circa la condotta posta in essere ed
il correlato trattamento
sanzionatorio .
Il ricorso
va accolto
e le spese seguono la soccombenza ma debbono compensarsi
in misura
della metà attesa la contumacia
della Prefettura di ### .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### :
1) Accoglie il ricorso ,
2) Annulla l'ordinanza (leggi tutto)...
causa n. 1283/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Teresa Puntillo