... i terzi, e di regolare sul piano interno, mediante pactum fiduciae, la destinazione finale della titolarità.
Se, infatti, si accedesse alla tesi della simulazione assoluta, il trasferimento non si sarebbe mai verificato e l'obbligo di “ritrasferire” risulterebbe, nella sostanza, privo di utilità economica, poiché il bene sarebbe rimasto in capo ai simulati alienanti e non vi sarebbe stato alcun titolo reale da retrocedere. Al contrario, la previsione dell'obbligo di ritrasferimento, configurato come dovuto “a semplice richiesta”, manifesta la volontà di intestare il bene alla fiduciaria (con effetti esterni) e di regolare sul piano interno l'obbligo della medesima di compiere un successivo atto dispositivo in favore dei fiducianti (o di soggetti da essi indicati). La mancata corresponsione del prezzo indicato negli atti dell'11.06.2003 non rende di per sé incompatibile la qualificazione dell'operazione come intestazione fiduciaria. La scrittura coeva, infatti, pur dando atto che il prezzo non è stato versato (e per tale motivo è stato probabilmente utilizzato, in senso atecnico, il termine di simulazione dei negozi), qualifica l'intestataria come ‘mera fiduciaria', (leggi tutto)...
causa n. 23125/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Fusco Anna, Gargia Barbara