... l'inconsistenza totale di colpe da parte del responsabile del parco acquatico”.
Alla luce delle suddette argomentazioni, deve escludersi la responsabilità di parte convenuta ex art. 2051cc in ordine ai fatti dedotti dall'attore.
Ad ogni buon conto, quandanche la fattispecie in oggetto fosse ritenuta inquadrabile nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2050 c.c., si osserva, in punto di diritto, che “l'organizzatore di un'attività sportiva che abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità o che presenti passaggi di particolare difficoltà, nei quali il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti sia più elevato della media, deve, nell'ambito della diligenza richiesta per l'esecuzione della propria obbligazione contrattuale, illustrare la difficoltà dell'attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza” (cfr. Cass. Civ. 26860/23).
Posto che, nel caso di specie, la presenza di assistenti bagnanti nella struttura acquatica, per come sopra evidenziato, è stata confermata dallo stesso attore oltre che dai testi escussi.
Inoltre, è stata (leggi tutto)...
causa n. 1431/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Magaro' Beatrice