... come autore della medesima, non assume in proprio la paternità della stessa (sia pure nella veste di falsus procurator di colui al quale la sottoscrizione si riferisce), con la conseguenza che, non ricorrendo i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c., il contratto deve ritenersi nullo per difetto del consenso (Cass. 6-3, Ordinanza n. 27008 del 26/11/2020; contra, in ordine alla possibilità di applicazione analogica della disciplina sul contratto stipulato dal falsus procurator, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22891 del 10/11/2016)”.
Non può, pertanto, in tal caso, essere invocata la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.
1399 c.c., atteso che, nei confronti del soggetto che, sottoscrivendo una dichiarazione negoziale con un nominativo altrui, lasci apparire quest'ultimo come autore delle dichiarazioni sottoscritte, in nessun caso potrà predicarsi la volontà di assumere in proprio (sia pure in difetto dei corrispondenti poteri sostanziali) la paternità delle dichiarazioni negoziali sottoscritte (eventualmente offrendole al potere di ratifica dell'interessato), avendo piuttosto inteso (con l'indicazione, nella sottoscrizione, di un nominativo altrui) che detta (leggi tutto)...
causa n. 14591/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Cinosuro Roberta