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Tribunale di Nola, Sentenza n. 3380/2024 del 06-12-2024

... assicurazione obbligatoria r.c.a. contenente la clausola "bonus-malus", l'assicurato abbia agito nei confronti della società assicuratrice, allegando lo scorretto adempimento, da parte di quest'ultima, degli obblighi contrattuali di gestione del sinistro, per aver provveduto a liquidare il danno disinteressandosi, senza alcuna apparente giustificazione, delle circostanziate contestazioni di inesistenza del sinistro da lui tempestivamente comunicate, la convenuta è onerata della prova di avere esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni, dimostrando di aver impiegato la dovuta diligenza, richiesta all'operatore economico del settore, nel valutare tutti gli elementi fattuali acquisiti hinc et inde, pervenendo a un ragionevole convincimento in ordine sia all'effettivo verificarsi del sinistro, quanto al suo accadimento storico, sia all'attribuzione della prevalente, o concorrente responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro, tale da legittimare una prognosi sfavorevole sulla eventuale resistenza in giudizio e sul ritardato pagamento dell'indennizzo” (Cass. civ. 18603/2016). Nel caso di specie, l'### S.p.A. non assolveva ai propri obblighi contrattuali, non fornendo (leggi tutto)...

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causa n. 2248/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Napolitano Valeria

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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 2452/2023 del 22-09-2023

... pronunciatasi sull'onere della prova in caso di variazione in pejus e di applicazione della clausola bonus-malus ed individuare le norme che regolano il comportamento dell'assicurato e dell'assicuratore nella fase successiva al verificarsi di un sinistro. La Corte di Cassazione, in merito, ha avuto modo di chiarire che “al fine della corretta applicazione della clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli (o natanti) a motore, la quale preveda, in conformità del dettato legislativo (L. n. 990 del 1969, art. 12 applicabile ratione temporis), la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri in dato periodo di tempo (cosiddette clausole "bonus-malus"), la variazione "in pejus" opera esclusivamente nel caso in cui sussista la prova della responsabilità dell'assicurato per un danno risarcibile a terzi. Pertanto, qualora la compagnia assicuratrice abbia ricevuto una richiesta di risarcimento di un danno asseritamente cagionato da un suo assicurato, e quest'ultimo venga tempestivamente a contestarne l'esistenza (trasmettendo denuncia cautelativa ai sensi dell'art. (leggi tutto)...

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causa n. 4900/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Coppola Francesco

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